Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 gennaio 2002
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. Compagnia impianti telefonici elettrici, unita' di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma. (Decreto n. 30722).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b) della citata legge n. 248/2001;
Visto il verbale, siglato in data 15 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la societa' C.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavaoratori pari a 126 unita';
Visata l'istanza presentata dalla predetta societa' C.I.T.E. S.p.a., codice ISTAT 45340, intesa ad ottenere la proroga del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 novembre 2001 al 30 giugno 2002;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto a), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 126 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a., con sede legale in Firenze, unita di Arezzo, per un numero massimo di 12 unita' lavorative; Firenze, per un numero massimo di 50 unita' lavorative; Lucca, per un numero massimo di 6 unita' lavorative; Roma per un numero massimo di 58 unita' lavorative.
Codice ISTAT: 45340 (matricola INPS n. 3001730600.02), per il periodo dal 27 novembre 2001 al 30 giugno 2002.
La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 20%.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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