Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2002
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" in Langhirano ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92, per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma";
Visto il decreto 12 novembre 2001, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta." e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001;
Vista la comunicazione del Consorzio del prosciutto di Parma datata 8 novembre 2001, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta." con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c;
Considerato che l'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta." ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma" allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo numero 65367 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma";
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine "Prosciutto di Parma", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo "Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta" in seguito denominato "Istituto Parma Qualita'", con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo 2002, e' rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "l'Istituto Parma Qualita'" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato "Istituto Parma Qualita'" non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di tre anni a far data dal 12 marzo 2002.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Parma Qualita'" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato "Istituto Parma Qualita'" comunica, con cadenza mensile, al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle Regioni e alla Provincia autonoma di cui all'art. 6 e agli enti e soggetti individuati dal Ministero, le attestazioni di conformita' rilasciate ai soggetti immessi nel sistema di controllo per la corrispondente categoria.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "Istituto Parma Qualita'" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Parma", ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Roma, 11 marzo 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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