Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001
Semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (deliberazione n. 310/01)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

* Nella riunione del 21 dicembre 2001;
* Premesso che:
- l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) con la deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999, ha approvato la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
- - alcune imprese elettriche ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, hanno informato l'Autorita' circa difficolta' incontrate nell'applicazione della direttiva di cui alla deliberazione n. 61/99;
* Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
* Visti:
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi pubblici;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive europee 78/660/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
* Viste:
- la deliberazione n. 61/99;
- la deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e integrazioni, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione di servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
* Considerato che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita' emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;
- per mezzo dei decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00 e' stata avviata la liberalizzazione del mercato elettrico e del mercato del gas;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che i soggetti che svolgono le attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo, in base ad un titolo speciale o esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legislativo, possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile e amministrativa secondo le modalita' stabilite dall'Autorita', ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi;
- l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce norme per la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale;
- alcuni soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica operano anche nel settore del gas, di conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza di entrambe le soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica, e per i soggetti che operano nel settore del gas;
* Ritenuto che sia opportuno:
- semplificare e aggiornare la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 61/99;
- armonizzare le due direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano rispettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas, modificando alcune norme previste dalla deliberazione n. 61/99;
- introdurre semplificazioni per le imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

DELIBERA
Articolo 1
Finalita'

1.1 Le separazioni amministrativa e contabile hanno, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area geografica e per categoria di utenza.
1.2 La direttiva per le separazioni amministrativa e contabile contiene regole che i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica applicano anche al fine della promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita', nonche' della garanzia di adeguati livelli di qualita' dei servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.
 
Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini della presente direttiva si adottano le seguenti definizioni:
* Alta tensione (AT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
* Altissima tensione (AAT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
* Attivita' e' una fase operativa che puo' essere gestita come un'impresa separata o una societa' indipendente;
* Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
* Bassa tensione (BT) e' una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
* Clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
* Clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
* Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che non esercita l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;*
* Cliente grossista e' la persona fisica e giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica negli Stati membri dell'Unione europea;
* Comparti sono unita' logico-organizzative che individuano una aggregazione dei costi per destinazione piu' analitica di quanto previsto dalle attivita';
* * Dispacciamento e' l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
a) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
b) delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
c) della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01, intesa come l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
d) dei circuiti di interconnessione con le reti estere;
* Esercizio degli impianti di potenza e accessori e' l'utilizzazione di tali impianti secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della rete. Dell'esercizio fanno parte:
a) la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome;
b) il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;
c) le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;
d) il controllo dello stato degli impianti;
e) le ispezioni sugli impianti;
* Gestore della rete e' il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento;
* Gruppo societario e' l'insieme di societa' tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
* Media tensione (MT) e' una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
* Reti con obbligo di connessione di terzi sono:
a) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
b) le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
c) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
d) la rete interna d'utenza di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
* Reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
* Rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
* Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete elettrica, quali, a titolo d'esempio, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riaccensione del sistema elettrico;
* Servizio comune e' un'unita' logico-organizzativa che svolge operazioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico e riferite in generale all'intera impresa;
* Stazione di trasformazione e' la parte di una rete costituita dal complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti a tensioni diverse;
* Utenza e' un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi.
--*--
* Decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1985 e' il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995;
* Legge n. 10/91 e' la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
* Decreto legislativo n. 127/91 e' il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
* Decreto legislativo n.79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
* Decreto 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e sue successive modifiche e integrazioni;
* Decreto 26 gennaio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
* Decreto legislativo n. 267/00 e' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
* Deliberazione n. 61/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999;
* Deliberazione n. 95/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata e integrata;
* Testo integrato e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche e integrazioni;
 
Articolo 3
Ambito soggettivo di applicazione

3.1 Le norme contenute nei titoli I, II, III, V e VI si applicano a ogni soggetto che operi in piu' attivita' del settore dell'energia elettrica o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
3.2 Le norme contenute nel titolo II non si applicano al soggetto che:
a) trasporti o venda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh;
b) consegua nel corso dell'esercizio annuale oltre il 95% del valore della produzione da una sola attivita' e che trasporti o venda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 400 GWh.
3.3 Le norme contenute nel titolo III non si applicano al soggetto che:
a) trasporti o venda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh;
b) consegua nell'esercizio oltre il 95% del valore della produzione da una sola attivita' e che trasporti o venda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh.
3.4 Alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e al soggetto che operi unicamente in una attivita' del settore dell'energia elettrica si applicano le norme di cui al titolo IV, articolo 17.
3.5 Le norme della presente direttiva si applicano in ogni caso ai soggetti nella cui disponibilita' si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.
3.6 Nel caso di soggetti appartenenti ad un gruppo societario, i quantitativi annui di energia elettrica di cui ai commi 3.2 e 3.3 devono essere calcolati con esclusivo riferimento al valore complessivo delle prestazioni o delle cessioni verso l'esterno del gruppo societario effettuate dall'insieme dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
 
Articolo 4
Attivita'

4.1 Ai fini della presente direttiva vengono individuate le seguenti attivita':
a) produzione dell'energia elettrica;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) vendita dell'energia elettrica;
g) attivita' elettriche estere
h) attivita' gas;
i) attivita' diverse.
4.2 L'attivita' produzione dell'energia elettrica comprende le operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica.
4.3 L'attivita' trasmissione dell'energia elettrica comprende le operazioni di:
a) gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
b) esercizio degli impianti di potenza ed accessori facenti parte della medesima rete;
c) manutenzione e sviluppo della rete medesima.
4.4 L'attivita' dispacciamento dell'energia elettrica comprende le operazioni di:
a) mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;
b) gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
c) gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva.
4.5 L'attivita' distribuzione dell'energia elettrica comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima.
4.6 L'attivita' misura dell'energia elettrica comprende le operazioni di installazione e di manutenzione dei misuratori, nonche' le operazioni di rilevazione e di registrazione dei consumi dell'energia elettrica;
4.7 L'attivita' acquisto e vendita dell'energia elettrica comprende le operazioni di gestione dei contratti di acquisto e di vendita all'ingrosso, le operazioni di vendita al dettaglio dell'energia elettrica, le operazioni di importazione e di esportazione, di contabilizzazione delle quantita' di energia e dei consumi, e di loro fatturazione.
4.8 Le attivita' elettriche estere comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.
4.9 L'attivita' gas comprende le attivita' di cui alla deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01, articolo 4, comma 4.1, lettere a), b) e c), ad esclusione dell'attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera c), punti i. e iv., della medesima deliberazione.
4.10 Le attivita' diverse comprendono in via residuale tutte le attivita' non appartenenti al settore elettrico, diverse da quelle elencate nei commi precedenti.Ai fini della presente direttiva sono comprese nelle attivita' diverse in particolare:
a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantita' di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata e' assegnata all'attivita' produzione di cui al comma 4.2;
b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica.
 
Articolo 5
Servizi comuni e funzioni operative condivise

5.1 Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attivita' di cui all'articolo 4 sono imputate ai servizi comuni.
5.2 Costituiscono servizi comuni:
a) pianificazione e controllo di gestione, contabilita' generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
b) finanza ordinaria e straordinaria;
c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
d) servizi del personale e delle risorse umane;
e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
f) ricerca e sviluppo;
g) servizi di ingegneria e di costruzione;
h) servizi immobiliari;
i) servizi informatici;
j) servizi di telecomunicazione;
k) altri servizi non compresi nel presente elenco.
5.3 Il soggetto puo' attribuire i costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere a questo fine alla disaggregazione di uno o piu' servizi comuni compresi fra quelli indicati al comma 5.2. Devono essere, in tal caso, evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione all'insieme dei servizi comuni proposti.
5.4 Le componenti patrimoniali ed economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attivita' di cui all'articolo 4 e condivise da almeno due attivita' sono imputate alle funzioni operative condivise.
5.5 Costituiscono funzioni operative condivise:
a) funzioni commerciali e di vendita;
b) funzioni tecnici e di manutenzione;
c) funzioni condivise di misura;
d) funzioni condivise da generazione e cogenerazione
e) altre funzioni operative condivise non comprese.
5.6 Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o resa da una funzione operativa condivisa sono attribuibili in modo diretto alle attivita', il soggetto assegna detti costi direttamente alle attivita' a cui si riferiscono.
 
Articolo 6
Gestione delle attivita'

6.1 Il soggetto organizza le attivita', di cui al precedente articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le gestioni delle attivita' sono autonome, come se le stesse attivita' fossero svolte da imprese separate;
b) le procedure del controllo di gestione adottate consentono la rilevazione di eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attivita'.
 
Articolo 7
Comparti di separazione contabile

7.1 Con riferimento alle attivita' del settore dell'energia elettrica, costituiscono comparti di separazione contabile:
a) per l'attivita' produzione dell'energia elettrica:
i. impianti termoelettrici;
ii. impianti di cogenerazione;
iii. impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;
iv. altri impianti;
b) per l'attivita' distribuzione dell'energia elettrica:
i. impianti in AAT e AT;
ii. impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
iii. impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
c) per l'attivita' misura dell'energia elettrica:
i. installazione e manutenzione dei misuratori;
ii. rilevazione e registrazione dei consumi;
d) per l'attivita' acquisto e vendita dell'energia elettrica:
i. mercato libero;
ii. mercato vincolato.
 
Articolo 8
Norme di contabilita'

8.1 Il soggetto adotta sistemi di tenuta della contabilita' generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attivita', ai sensi del precedente articolo 4 .
8.2 Il soggetto adotta sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 9.
8.3 I rendiconti di cui al successivo articolo 9 sono redatti con l'applicazione dei criteri e delle norme adottati per la redazione del bilancio civilistico.
 
Articolo 9
Rendiconti annuali

9.1 Il soggetto redige, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attivita' e servizi comuni e li riporta in allegato alla Relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, accompagnati da commenti giustificativi riguardo, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.
9.2 Il soggetto redige i conti annuali separati, riservati all'Autorita', come segue:
a) stato patrimoniale e conto economico del soggetto, ripartiti per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2;
b) stato patrimoniale e conto economico delle singole attivita', ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;
c) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere a) e b), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.
9.3 I conti annuali separati, di cui al comma 9.2, sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni.
9.4 Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attivita' elettriche di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, effettuano, con gli adattamenti comunicati all'Autorita', la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 9.3, mantenendo l'articolazione per righe, richiesta rispettivamente dal conto economico e dal conto del patrimonio, come previsti dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/00.
9.5 Le aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/00 effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorita', la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 9.3, mantenendo l'articolazione per righe come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995.
9.6 I conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, sono trasmessi dal soggetto all'Autorita' entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio.
9.7 I soggetti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorita' ogni anno, sulla base di un modello predisposto dalla stessa Autorita' entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a:
a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
b) costi diretti;
c) ricavi.
 
Articolo 10
Attribuzione dei costi e dei ricavi
delle funzioni operative condivise

10.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 9, commi 9.1 e 9.2, i costi di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, sono attribuiti secondo criteri di ragionevolezza alle attivita'.
 
Articolo 11
Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

11.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b), i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, sono attribuiti integralmente alle attivita' e ai comparti.
11.2 L'attribuzione dei costi relativi ai servizi comuni ricerca e sviluppo e servizi di ingegneria e costruzioni e' effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi.
11.3 L'attribuzione dei costi dei servizi comuni diversi da quelli di cui al comma 11.2 e' effettuata in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi.
11.4 Nel caso in cui l'attribuzione dei costi di cui al comma 11.3 non possa avvenire sulla base di rilevazioni analitiche, il soggetto applica i criteri riportati nell'allegato 4, o ne utilizza altri a propria scelta. In questo caso, i criteri devono essere coerenti con le finalita' della presente direttiva. I criteri e le variazioni, specificati e motivati nella nota di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera c), sono preventivamente comunicati all'Autorita'. Se l'Autorita' non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i criteri e le variazioni sono tacitamente approvati.
 
Articolo 12
Attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari

12.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), gli oneri e i proventi finanziari sono attribuiti integralmente alle attivita' previste dal precedente articolo 4.
12.2 Per l'attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari e' adottata una delle seguenti metodologie:
a) rilevazione analitica per valuta dei singoli movimenti finanziari di entrata e uscita;
b) metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici.
 
Articolo 13
Attribuzione delle imposte dirette

13.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), le imposte dirette sono imputate integralmente alle attivita' previste all'articolo 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli oneri relativi all'IRAP sono ripartiti tra le attivita' in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D) ed E) del conto economico stesso, e il costo del personale della voce B.9).
b) gli oneri per le altre imposte dirette sono ripartite tra le attivita' in proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D) ed E) del conto economico stesso.
 
Articolo 14
Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto

14.1 Le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attivita' nell'ambito di uno stesso soggetto sono valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio.
14.2 Il valore di mercato dei beni e dei servizi e' determinato in base ai seguenti criteri:
a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate ai prezzi basati sui criteri definiti dall'Autorita' di regolazione relativa;
c) le prestazioni di servizi, per le quali esista un mercato esterno di riferimento, sono valutate alternativamente al prezzo di mercato oppure ad un valore minore, purche' non inferiore al costo pieno, come determinato al successivo comma 14.4.
14.3 Quando non sia possibile valutare le prestazioni interne con riferimento ai prezzi di mercato, gli addebiti per transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto possono essere valutati sulla base di prezzi interni definiti ex ante dai soggetti. Le modalita' di determinazione di tali prezzi devono essere documentate. La documentazione e' costituita da:
a) copia di eventuali contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalita' di fruizione e prezzi interni delle prestazioni nell'ambito di uno stesso soggetto;
b) documentazione probatoria che evidenzi la modalita' di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento;
c) documentazione probatoria che evidenzi i volumi delle cessioni e delle prestazioni erogate;
d) riepilogazioni a consuntivo relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettivamente richiesti ed utilizzati nel corso dell'esercizio.
14.4 La valorizzazione delle transazioni ottenuta dall'applicazione delle disposizioni del comma 14.3 non puo' in ogni caso eccedere quella derivante dalla valutazione in base al criterio del "costo pieno". Il costo pieno comprende le seguenti componenti: i costi diretti specifici per produrre il bene o servizio, una quota dei servizi comuni, delle funzioni operative condivise e degli oneri finanziari ad esso attribuibile, una quota di utile. Tali componenti si ottengono come segue:
a) i costi diretti specifici trovano riscontro nelle rilevazioni analitiche concernenti i costi operativi;
b) la quota dei servizi comuni, delle funzioni operative condivise e degli oneri finanziari e' calcolata in coerenza con l'effettiva fruizione di essi da parte di ogni attivita', secondo i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12;
c) per la determinazione della quota di utile e' adottata una delle seguenti metodologie:
i. assegnazione di tassi di rendimento del capitale investito in base al costo medio ponderato del capitale della specifica attivita' o servizio comune. La componente relativa alla remunerazione del capitale proprio e' calcolata utilizzando i coefficienti di rischio sistematico;
ii. ricarico di una quota di utile commisurata all'utile medio conseguito nell'ultimo esercizio dalla specifica attivita' che ha erogato la prestazione; oppure, nel caso di prestazione svolta da un servizio comune, commisurata all'utile globale.
14.5 Le prestazioni per le quali non e' praticabile il confronto con i prezzi di mercato ed in mancanza di una metodologia di predeterminazione dei prezzi interni, possono essere valutate in base al criterio dell'addebito a costi pieni, come indicato al comma 14.4.
14.1 Nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera c), sono specificati i criteri adottati per la valutazione delle prestazioni interne, unitamente ai parametri di calcolo utilizzati e sono evidenziate le transazioni interne di particolare entita'.14.6
 
Articolo 15
Transazioni nell'ambito del gruppo societario

15.1 Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario il soggetto evidenzia prezzi unitari e volumi e fornisce documentazione relativa alla modalita' di determinazione dei prezzi unitari.
 
Articolo 16
Separazione contabile del bilancio
consolidato del gruppo societario

16.1 E' fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), e di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato, predisposto ai sensi del decreto legislativo n.127/91, al:
a) soggetto che, operando in almeno una delle attivita' di cui all'articolo 4, controlli soggetti operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste attivita';
b) soggetto che, pur non operando nelle attivita' di cui all'articolo 4, detenga il controllo diretto di piu' soggetti tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attivita'.
16.2 Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del gruppo societario valgono le norme riportate all'articolo 15.
16.3 Il soggetto trasmette all'Autorita' il bilancio consolidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione. Al bilancio sono allegati i conti annuali separati di cui al comma 16.1.
 
Articolo 17
Imprese elettriche minori

17.1 Le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, sono tenute alla redazione dei prospetti con informazioni patrimoniali ed economiche secondo quanto riportato nell'allegato 5, nel rispetto dei principi della direttiva. Tali prospetti sono sottoposti a revisione e trasmessi all'Autorita' secondo quanto previsto nella presente direttiva.
 
Articolo 18
Semplificazioni per soggetti di piccole
dimensioni non esclusi dal campo
di applicazione della direttiva

18.1 Riguardo alle norme contenute nel titolo III, il soggetto che ceda a terzi un quantitativo di energia elettrica inferiore a 400 GWh non e' tenuto alla compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b).
 
Articolo 19
Soggetto che opera unicamente in una attivita'

19.1 Il soggetto che operi unicamente in una attivita' del settore dell'energia elettrica e che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica superiore o uguale a 100 GWh, indipendentemente dalla sua forma giuridica redige esclusivamente:
a) stato patrimoniale e conto economico dell'attivita', ripartiti per comparti, singoli servizi e singole funzioni operative condivise, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;
b) nota di commento dello stato patrimoniale e del conto economico, di cui alla precedente lettera a), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.
19.2 Si considerano come operanti unicamente in una attivita' anche i soggetti che:
a) conseguano occasionalmente ricavi da altre attivita';
b) conseguano ricavi continuativi da altre attivita' per un ammontare non superiore al 5% dei ricavi netti dell'attivita' principale nell'ultimo esercizio.
 
Articolo 20
Norme per i produttori

20.1 Il soggetto che, oltre ad operare nell'attivita' di produzione dell'energia elettrica, operi esclusivamente nelle attivita' di vendita dell'energia elettrica e di misura dell'energia elettrica e non ceda energia elettrica al mercato libero, oppure ceda energia elettrica esclusivamente a una societa' appartenente allo stesso gruppo societario operante nel comparto mercato libero dell'attivita' di vendita, puo' assegnare all'attivita' produzione la gestione dei contratti di vendita dell'energia elettrica. Il soggetto puo' assegnare all'attivita' produzione le operazioni relative alla misura dell'energia elettrica collegate allo svolgimento della propria attivita' di produzione.
 
Articolo 21
Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari

21.1 Ogni soggetto che operi in una o piu' attivita' del settore elettrico o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica, comunica all'Autorita':
a) la lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio, contestualmente alla presentazione dei rendiconti annuali. E' data facolta' di raggruppare in un'unica voce "altri azionisti" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale;
b) le operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale, entro 30 giorni dalla data di effettuazione.
 
Articolo 22
Stato patrimoniale iniziale

22.1 Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), della presente direttiva, le poste del passivo raggruppate sotto le voci A) e D), limitatamente ai debiti finanziari, vengono attribuite a ciascuna attivita', servizio comune, funzione operativa condivisa e raggruppamento di servizi comuni e funzioni operative condivise, nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ciascuna attivita'.
22.2 Per le restanti voci dello stato patrimoniale separato di cui al comma precedente e per le voci dello stato patrimoniale di cui all'articolo 9, comma 9.2, della presente direttiva, il soggetto giuridico attribuisce a ciascuna attivita', servizio comune, funzione operativa condivisa o raggruppamento di servizi comuni e funzioni operative condivise le poste direttamente attribuibili. Successivamente a tale attribuzione diretta, il soggetto giuridico, adottando idonei criteri, procede alla ripartizione di quanto non sia stato direttamente attribuito.
 
Articolo 23
Semplificazioni per la redazione degli stati patrimoniali

23.1 Per la redazione degli stati patrimoniali di cui all'articolo 9, comma 9.2, nei primi tre esercizi di applicazione, e' ammessa l'attribuzione alle attivita' delle poste patrimoniali relative al capitale circolante netto mediante l'utilizzo di criteri di disaggregazione applicati in sede di chiusura dell'esercizio.
23.2 Il soggetto riporta i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attivita' delle poste patrimoniali relative al capitale circolante netto nella nota di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).
 
Articolo 24
Disposizioni per la redazione dei rendiconti
di cui all'articolo 8, comma 8.2,
della deliberazione n. 61/99

24.1 Nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico annuali ripartiti per attivita' e servizi comuni di cui all'articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 61/99, il soggetto attribuisce integralmente alle attivita', secondo criteri di ragionevolezza, i costi e i ricavi relativi ai servizi commerciali e di vendita, servizi tecnici e di manutenzione, servizi condivisi da generazione e cogenerazione, di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 61/99.
 
Articolo 25
Disposizioni finali

25.1 L'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, l'articolo 17, comma 17.1, e l'articolo 24 della presente deliberazione si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Dalla medesima data sono abrogati l'articolo 8, comma 8.1, e l'articolo 3, comma 3.5, della deliberazione n. 61/99. Dall'1 gennaio 2003 sono abrogate tutte le rimanenti disposizioni della deliberazione n. 61/99.
25.2 Gli articoli da 1 a 23 della presente deliberazione, esclusi l'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, l'articolo 17, comma 17.1, si applicano a partire dal bilancio relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2001.
25.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione.
Milano 21 dicembre 2001
Il presidente: RANCI
 
Allegato 1 - Stato patrimoniale e conto economico ripartiti per attivita' e servizi comuni (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attivita' e servizi comuni, redatti in conformita' agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, contengono la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati nel seguito.
2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del Codice civile viene data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario.
3. Nello stato patrimoniale non vengono iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili" le seguenti poste:
a) l'intera voce A) dell'attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti);
b) le poste III.1, III.3 e III.4 della voce B) dell'attivo (immobilizzazioni finanziarie);
c) le poste III e IV della voce C) dell'attivo (attivita' finanziarie e liquidita);
d) l'intera voce A) del passivo (patrimonio netto);
e) i debiti di finanziamento compresi nella voce D) del passivo (debiti);
f) i ratei e i risconti relativi alla gestione finanziaria compresi nella voce D) dell'attivo e nella voce E) del passivo (ratei e risconti).
4. Nel conto economico le poste di cui alle voci A) e B) e la differenza tra valore e costo di produzione sono iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili".
5. I costi delle funzioni operative condivise sono attribuiti alle attivita'.
6. Non e' consentito procedere alla attribuzione, di cui all'articolo 11, dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni.
 
Allegato 2 - Stato patrimoniale e conto economico del soggetto, riservati all'Autorita', ripartiti per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettera a))

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico del soggetto, riservati ad uso esclusivo dell'Autorita', ripartiti per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise, sono redatti in conformita' allo schema descritto nei prospetti 2.1 e 2.2.
2. Per ciascuna voce prevista nei prospetti 2.1 e 2.2 viene data separata evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario.
3. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12, sono attribuiti alle attivita' utilizzando la voce B7) del conto economico, "Costi della produzione per servizi". I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, "Ricavi delle vendite e delle prestazioni."
4. Le note di commento, previste dall'articolo 9, comma 9.2, lettera c), riportano:
a) Numero medio dei clienti serviti, distinto, dove previsto, per tipologia contrattuale, calcolato come media aritmetica del numero dei clienti attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese pari dell'anno (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre);
b) Potenza media impegnata, distinta, dove previsto, per tipologia contrattuale, calcolata come media aritmetica della potenza impegnata in ciascun mese pari dell'anno (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre);
c) Quantita' di energia elettrica acquistate, vendute o trasportate di competenza, distinto, dove previsto, per tipologia contrattuale.
5. Nelle note di commento di cui al punto 4 sono esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attivita' delle componenti patrimoniali ed economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 10.
 
Allegato 3 - Stato patrimoniale e conto economico riservati all'Autorita', delle singole attivita', ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettera b))

1. Gli stati patrimoniali, riservati all'Autorita', per le attivita' produzione dell'energia elettrica, trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica, misura dell'energia elettrica e vendita dell'energia elettrica, ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise sono redatti in conformita' allo schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile, e integrati come indicato nel seguito:
a) Attivo dello stato patrimoniale
* Voce BII-1) terreni e fabbricati;
in particolare:
- fabbricati non industriali.
* Voce BII-2) impianti e macchinari e voce BII-5) impianti in costruzione;
in particolare:
- opere devolvibili.
* Voce CI-1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
in particolare:
- materiali;
- combustibili;
- altre.
* Voce CII-1), -2), -3) e -4) crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, e verso controllanti;
in particolare:
- crediti per fatture da emettere.
* Voce CII-5) crediti verso altri;
in particolare:
- crediti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione.
b) Passivo dello stato patrimoniale
* Voce B3) altri, fondi per rischi ed oneri;
in particolare:
- fondo ripristino opere devolvibili.
* Voce D5) acconti;
in particolare:
- anticipi da utenti.
* Voce D13) altri debiti;
in particolare:
- debiti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione.
2. I conti economici annuali, riservati all'Autorita', per le attivita' produzione dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica, misura dell'energia elettrica, vendita dell'energia elettrica, ripartite per comparti, nonche' il conto dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise sono redatti in conformita' allo schema di cui all'articolo 2425 del Codice civile, e integrati come indicato nel seguito.
* Voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
in particolare:
- vendita dell'energia elettrica:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
ceduta mediante il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99; Acquirente unico;
clienti esteri (esportazioni);
clienti grossisti;
distributori;
clienti finali nazionali:
clienti del mercato libero;
clienti del mercato vincolato:
i. utenze domestiche in bassa tensione;
ii. utenze in bassa tensione per illuminazione pubblica;
iii. utenze in bassa tensione diverse;
iv. utenze in media tensione per illuminazione pubblica;
v. utenze in media tensione diverse;
vi. utenze in alta e altissima tensione;
- scambio dell'energia elettrica;
in particolare:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- trasporto dell'energia elettrica:
produttori;
distributori;
clienti finali nazionali:
i. utenze in bassa tensione per illuminazione pubblica;
ii. utenze in bassa tensione diverse;
iii. utenze in media tensione per illuminazione pubblica;
iv. utenze in media tensione diverse;
v. utenze in alta tensione.
- storni dei ricavi per applicazione delle componenti tariffarie compensative di cui all'articolo 56 del Testo integrato (distinti tra trasporto e vendita e suddivisi per tipologia contrattuale);
- storni per rimborsi e accrediti ricavi eccedentari di cui all'articolo 7 del Testo integrato (suddivisi per tipologia contrattuale);
- servizi ausiliari;
- contributi di allacciamento:
produttori;
distributori;
clienti finali nazionali:
clienti del mercato libero;
clienti del mercato vincolato:
i. utenze domestiche in bassa tensione;
ii. utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica;
iii. utenze in bassa tensione diverse;
iv. utenze in media tensione di illuminazione pubblica;
v. utenze in media tensione diverse;
vi. utenze in alta tensione;
- canoni trasmissione;
- calore;
- servizi comuni e funzioni operative condivise.
* Voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
in particolare:
- contributi in conto esercizio da Cassa conguaglio per il settore elettrico e da sistemi di perequazione.
* Voce B6) costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci;
in particolare:
- acquisti dell'energia elettrica;
in particolare:
produttori e clienti grossisti esteri (importazioni);
mediante il sistema delle offerte ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
Acquirente unico;
clienti grossisti;
distributori.
- scambio dell'energia elettrica;
in particolare:
Gestore della rete di trasmissione nazionale
acquisti di combustibili per la produzione di
energia elettrica:
carbone;
olio combustibile;
gas naturale;
altri.
* Voce B7) costi per servizi;
in particolare:
- trasporto dell'energia elettrica:
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
distributori;
- servizi ausiliari;
- servizi comuni e funzioni operative condivise;
- maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
* Voce B8) per godimento di beni di terzi;
in particolare:
- affitto impianti di trasmissione.
* Voce B10) lettera b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
in particolare:
- ammortamento tecnico-economico;
- ammortamento fiscale;
- ammortamento finanziario.
* Voce B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci;
in particolare:
- * * materiali;
- combustibili;
- altro.
* Voce B14) oneri diversi di gestione;
in particolare:
- canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani;
- derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni.
3. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico dell'attivita' produzione dell'energia elettrica vengono utilizzate le seguenti colonne:
* Impianti termoelettrici;
* Impianti di cogenerazione;
* Impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;
* Altri impianti;
* Valori non direttamente attribuibili;
* Totale.
Accanto alla colonna "totale" viene evidenziata una colonna "di cui impianti incentivati", nella quale sono riportati i valori relativi a tale tipologia di impianti.
4. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico dell'attivita' distribuzione dell'energia elettrica sono utilizzate le seguenti colonne:
* Impianti in AAT e AT;
* Impianti in MT;
* Impianti in BT;
* Valori non direttamente attribuibili;
* Totale.
5. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico dell'attivita' misura dell'energia elettrica sono utilizzate le seguenti colonne:
* Installazione e manutenzione dei misuratori;
* Rilevazione e registrazione dei consumi;
* Valori non direttamente attribuibili;
* Totale.
6. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'attivita' vendita dell'energia elettrica vengono utilizzate le seguenti colonne:
* Mercato libero;
* Mercato vincolato;
* Valori non direttamente attribuibili;
* Totale.
7. Lo stato patrimoniale e il conto economico, riservati all'Autorita', per singoli servizi comuni e per le funzioni operative condivise sono disaggregati nelle seguenti colonne:
* Pianificazione e controllo di gestione, contabilita' generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
* Finanza ordinaria e straordinaria;
* Funzionamento degli organi legali e societari, inclusi: presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, "marketing" e relazioni esterne;
* Servizi del personale e delle risorse umane;
* Totale servizi comuni di cui all'articolo 5, comma 5.2, dalla lettera a) fino alla lettera d);
* Approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
* Ricerca e sviluppo;
* Servizi di ingegneria e di costruzione;
* Servizi immobiliari;
* Servizi informatici;
* Servizi di telecomunicazione;
* Altri servizi non compresi;
* Totale servizi comuni di cui all'articolo 5, comma 5,2, dalla lettera e) fino alla lettera k);
* Totale servizi comuni;
* Funzioni commerciali e di vendita;
* Funzioni tecniche e di manutenzione;
* Funzioni condivise di misura;
* Funzioni condivise da generazione e cogenerazione;
* Altre funzioni operative non comprese;
* Totale funzioni operative.
8. Per ciascuna voce degli schemi tipo sono indicati i valori derivanti dalle transazioni:
* Fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto;
* Fra soggetti del medesimo gruppo societario.
9. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono attribuiti ai comparti utilizzando la voce B7) del conto economico, "costi per servizi"; i relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative utilizzando la voce A1) del conto economico, "ricavi delle vendite e delle prestazioni."
 
Allegato 4 - Criteri per la ripartizione dei servizi comuni (ai sensi dell'articolo 11, comma 11.4)

Servizio comune
Funzioni o processi
Criteri
Approvvigionamenti, acquisti trasporti e logistica
Approvvigionamenti
* Numero di ordini e/o contratti di acquisto e appalto
* Importo degli ordini e/o contratti e/o delle gare
* Tempo-uomo dedicato ai singoli ordini e/o contratti e/o gare
Trasporti e autoparco mezzi
* km percorsi normalizzati per categoria di mezzi
* Costo a consuntivo di gestione del singolo mezzo
Logistica e magazzini
* Numero di movimentazioni di magazzino (carico e prelievo)
* Pesi e volumi movimentati, per tipologie di materiali
* Superfici e spazi mediamente occupati
Servizi immobiliari
* mq utilizzati
* Costo a consuntivo degli interventi manutentivi richiesti
Servizi informatici
Sviluppo e manutenzione software
* Costo a consuntivo per singola procedura
* Ore dirette del personale di analisi e programmazione (per procedura)
Centro elaborazione dati e "hardware"
* Tempi-macchina per l'elaborazione dati
* Numero di elaborazioni effettuate
* Tempo-uomo di assistenza operativa per procedura
Informatica individuale e reti
* Numero di postazioni
* Numero ed entita' degli interventi di assistenza agli utilizzatori
* Volume di traffico
Servizi di telecomunicazione
* Volumi di traffico
* Numero di postazioni attive
Pianificazione e controllo di gestione, contabilita' generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna
Contabilita' e revisione
* Numero di transazioni registrate per attivita' e/o servizio
* Numero rendiconti predisposti
* Costi operativi diretti
Pianificazione e controllo
* Costi operativi diretti
* Numero rendiconti predisposti
Finanza ordinaria e straordinaria
* "Cash-flow" originato da ogni attivita'
* Tempo-uomo su pratiche specifiche o straordinarie
Funzionamento degli organi legali e societari, inclusi: presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, "marketing" e relazioni esterne
* Costi operativi diretti
* Numero e/o tempo-uomo su pratiche specifiche
Servizi del personale e delle risorse umane
* Numero medio addetti
* Numero assunzioni
* Numero e/o tempo uomo per tipologia di atti e iniziative
 
Allegato 5 - Prospetti di informazione patrimoniale ed economica per le imprese elettriche minori (ai sensi dell'articolo 17)

1. I prospetti di informazione patrimoniale per le attivita' di produzione dell'energia elettrica, trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica, misura dell'energia elettrica, vendita dell'energia elettrica, attivita' gas, attivita' elettriche estere, attivita' diverse, per l'aggregato delle funzioni operative condivise e per l'aggregato dei servizi comuni, riportano le poste di cui alla voce B) Immobilizzazioni dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, punto 1.
2. I prospetti di informazione economica per le attivita' di produzione dell'energia elettrica, trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica, misura dell'energia elettrica, vendita dell'energia elettrica, attivita' gas, attivita' elettriche estere, attivita' diverse, per l'aggregato delle funzioni operative condivise e per l'aggregato dei servizi comuni, riportano le poste di cui alle voci A) valore della produzione e B) costi della produzione dello schema previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, punto 2.
3. Per la ripartizione in comparti dei prospetti di informazione patrimoniale ed economica delle singole attivita' sopra richiamate devono essere utilizzate le colonne previste nell'allegato 3, punti 3, 4, 5, 6 e 7.
4. Per ciascuna voce degli schemi tipo devono essere indicati i valori derivanti dalle transazioni:
a) tra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto;
b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;
c) tra soggetti facenti capo alla medesima societa'.
5. I costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise devono essere attribuiti ai comparti utilizzando la voce B7, del conto economico, "costi per servizi". I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, "ricavi delle vendite e delle prestazioni".
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato alle pagg. 37, 38 e 39 della G.U. <----
 
Allegato 2 - Prospetto 2.1

Stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorita'
(importi in euro)

Dettaglio colonne come dall'allegato 1 - prospetto 1.1

Capitale Investito Netto Immobilizzazioni nette Immobilizzazioni (voce B) dell'Attivo dell'art. 2424 cc):

I - Immobilizzazioni immateriali: 1. costi di impianto e di ampliamento 2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5. avviamento 6. immobilizzazioni in corso e acconti 7. altre Totale Immobilizzazioni immateriali:

II - Immobilizzazioni materiali: 1. terreni e fabbricati 2. impianti e macchinario 3. attrezzature industriali e commerciali 4. altri beni 5. immobilizzazioni in corso e acconti 6. beni gratuitamente devolvibili Totale Immobilizzazioni materiali:

III - Immobilizzazioni finanziarie: 1. partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 3) altri titoli 4) azioni proprie Totale Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni nette

Capitale di esercizio netto Attività correnti :

I - Rimanenze:

1. materie prime, sussidiarie e di consumo 2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3. lavori in corso su ordinazione 4. prodotti finiti e merci 5. acconti Totale Rimanenze

II - Crediti di funzionamento e/o commerciali :

1. verso clienti 2. verso imprese controllate 3. verso imprese collegate 4. verso controllanti 5. verso altri

Totale Crediti di funzionamento e/o commerciali

D) Ratei e risconti Totale Attività correnti (somma delle voci Rimanenze, Crediti di funzionamento e Ratei e risconti attivi) Passività correnti :

B) Fondi per rischi e oneri:

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2. per imposte 3. altri

Totale Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti di funzionamento e/o commerciali:

5. Acconti 6. debiti verso fornitori 8. debiti di funzionamento verso imprese controllate 9. debiti di funzionamento verso imprese collegate 10. debiti di funzionamento verso controllanti 11. debiti tributari 12. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13. altri debiti

Totale Debiti di funzionamento e/o commerciali

E) Ratei e risconti passivi

Totale Passività correnti (somma delle voci Fondi rischi, TFR, Debiti di funzionamento e Ratei e risconti passivi) Totale Capitale di esercizio netto (somma del Totale Attività correnti e del Totale Passività correnti)

Totale Capitale Investito Netto (somma di Immobilizzazioni nette e di Capitale di esercizio netto)

Fonti di finanziamento

Patrimonio netto (Voci A) del Passivo e dell'Attivo dell'articolo 2424 cc) I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserva per azioni proprie in portafoglio VI - Riserve statutarie VII - Altre riserve, distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Totale Patrimonio netto

Posizione finanziaria netta Passività finanziarie

D) Debiti finanziari: 1. obbligazioni 2. obbligazioni convertibili 3. debiti verso banche 4. debiti verso altri finanziatori 7. debiti rappresentati da titoli di credito 8. debiti finanziari verso imprese controllate 9. debiti finanziari verso imprese collegate 10. debiti finanziari verso controllanti Totale Debiti finanziari Totale Passività finanziarie

Attività finanziarie Crediti che costituiscono Immobilizzazioni finanziarie (Voce B) III. 2) dell'Attivo ): 2. crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri Totale Crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1. partecipazioni in imprese controllate 2. partecipazioni in imprese collegate 3. partecipazioni in imprese controllanti 4. altre partecipazioni 5. azioni proprie 6. altri titoli Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

IV - Disponibilità liquide:

1. depositi bancari e postali 2. assegni 3. danaro e valori in cassa Totale Disponibilità liquide Totale Attività Finanziarie Totale posizione finanziaria netta (somma del Totale di Passività finanziarie e di Attività finanziarie)

Totale Fonti di finanziamento (somma di Patrimonio Netto e della Posizione Finanziaria Netta)
 
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