Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001
Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. (Deliberazione n. 311/01).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2001, Premesso che:

l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) "emana le
direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per
funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza,
evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura
del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi,
assicurando la pubblicizzazione dei dati"; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione
della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00),
stabilisce con l'articolo 21 norme per la separazione contabile e
societaria per le imprese del gas naturale; con delibera 10 luglio 1998, n.80/98, l'Autorita' ha avviato un
procedimento per la formazione del provvedimento di cui
all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95 nel
settore del gas (di seguito: delibera n.80/98); Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 relativo a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale; Visti: la legge 8 giugno 1990, n. 142; la legge n.481/95; il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002), e in particolare l'articolo 35 recante norme per i servizi
pubblici; il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, recante attuazione delle
direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n.
79/99); il decreto legislativo n.164/00; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995, che
determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende
di servizi dipendenti dagli enti locali; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 e successive
modifiche e integrazioni, recante individuazione della rete
nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Viste: la delibera n.80/98; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante
definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le
attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 2
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001; la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 193/01, recante
disposizioni in materia di tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo della dei
terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001,
n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 217 del 18 settembre 2001; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n.310/01 per la
semplificazione e l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio
1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabili e
amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore
dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e
comunicazione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana; Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n.
80/98, le osservazioni ricevute e gli elementi acquisiti nel
corso delle audizioni speciali in seguito alla diffusione del
documento per la consultazione dell'Autorita' del 13 marzo 2001; Considerato che alcuni soggetti operano contemporaneamente nei
settori del gas naturale e dell'energia elettrica, e che di
conseguenza tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle due
soprarichiamate direttive per le separazioni contabile e
amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore
del gas e per i soggetti giuridici che operano nel settore
dell'energia elettrica; Ritenuto che sia opportuno: emanare, con riferimento alle imprese che operano nel settore del
gas, una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa,
di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n.
481/95; armonizzare le direttive per le separazioni contabile e
amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori
dell'energia elettrica e del gas; richiedere che le imprese operanti nel settore del gas predispongano
conti annuali separati per attivita', comparti e servizi comuni
riservati all'Autorita' e pubblichino nella relazione annuale
sulla gestione i dati salienti relativi alle attivita' del
settore del gas; limitare le elaborazioni richieste alle imprese operanti nel settore
del gas a quanto indispensabile all'Autorita' per l'esercizio
delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica
utilita' del medesimo settore, contenendo gli oneri a cui devono
far fronte i soggetti di dimensioni minori, a motivo del
principio di proporzionalita' fra adempimenti e finalita', e
rispettando la riservatezza dei dati e delle informazioni;
DELIBERA
Articolo 1
Finalita'

1.1 Le separazioni contabile e amministrativa hanno, nel rispetto della
riservatezza dei dati aziendali, l'obiettivo di rendere
trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che
operano nel settore del gas (di seguito richiamati anche come
imprese del gas), e di consentire la verifica dei costi delle
singole prestazioni assicurando, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta per area
geografica e per categoria di utenza. 1.2 La direttiva per le separazioni contabile e amministrativa contiene
regole che i soggetti giuridici che operano nel settore del gas
applicano anche al fine della promozione della concorrenza e
dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita',
nonche' della garanzia di adeguati livelli di qualita' dei
servizi in condizioni di economicita' e redditivita'.
 
Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, e le seguenti ulteriori
definizioni: Approvvigionamento di gas e' l'acquisto di gas di produzione
nazionale o di importazione; Attivita' e' una fase operativa che puo' essere gestita come
un'impresa separata o una societa' indipendente; Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Comparti sono unita' logico-organizzative che individuano una
aggregazione dei costi per destinazione piu' analitica di quanto
previsto dalle attivita'; Gruppo societario e' l'insieme di societa' tra le quali sussistano
situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
civile; Impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali integrati
funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di
distribuzione; in particolare l'impianto di distribuzione e'
costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di
gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione
ovvero dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di
derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e
dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere
gestito da uno o piu' esercenti; Servizio comune e' un'unita' logico-organizzativa che svolge funzioni
in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico
riferite in generale all'intera impresa.

--*-- Legge n. 142/90 e' la legge 8 giugno 1990, n. 142; Decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995 e' il decreto del
Ministro del tesoro 26 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 7 luglio 1995; Decreto legislativo n. 127/91 e' il decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127; Decreto legislativo n. 164/00 e' il decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164; Decreto legislativo n. 267/00 e' il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; Deliberazione n. 310/01 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n.310/01 per la
semplificazione e l'aggiornamento della deliberazione 11 maggio
1999, n. 61/99; Legge finanziaria 2002 e' il disegno di legge contenente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).
 
Articolo 3
Ambito soggettivo di applicazione

3.1 Le disposizioni contenute nei titoli I, II, III, VI e VII del
presente provvedimento definiscono gli obblighi di separazione
amministrativa. Esse si applicano a ogni soggetto che operi in
piu' di un'attivita' del settore del gas o in questo settore e in
altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica. 3.2 Le disposizioni contenute nei titoli I, III, VI e VII del
presente provvedimento definiscono gli obblighi di separazione
contabile. Esse si applicano a ogni soggetto che operi nel
settore del gas naturale, indipendentemente dalla sua forma
giuridica, e che non presenti i requisiti previsti nel titolo IV
per l'accesso alla rendicontazione in forma semplificata. 3.3 Le imprese del gas che soddisfano i requisiti di cui al titolo IV
del presente provvedimento sono soggette alle semplificazioni di
cui al medesimo titolo. 3.4 Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attivita'
delle imprese del gas, fino alle trasformazioni previste
dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 e
dall'articolo 35 della legge finanziaria 2002, ed in ogni caso
non oltre l'1 gennaio 2005, applicano le disposizioni del titolo
V della presente direttiva e, per quanto compatibili, quelle dei
commi 3.1 e 3.2.
 
Articolo 4
Attivita'

4.1 Ai fini del presente provvedimento vengono individuate le
seguenti attivita' del settore del gas: a) coltivazione del gas naturale; b) attivita' Gnl; c) stoccaggio del gas naturale; d) trasporto e dispacciamento del gas naturale; e) commercializzazione all'ingrosso del gas naturale (importazione,
esportazione, operazioni di cliente grossista); f) distribuzione del gas naturale; g) misura del gas naturale; h) vendita del gas naturale. Sono altresi' individuate altre attivita' del settore del gas: i) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti; j) attivita' per servizi a imprese del gas naturale; k) attivita' gas all'estero. Vengono infine definite ulteriori attivita' che includono: l) attivita' elettriche; m) attivita' diverse. 4.2 L'attivita' coltivazione del gas naturale comprende l'estrazione
di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio
nazionale, sia in mare purche' compresi nelle acque territoriali
italiane. Fanno parte di tale attivita', oltre alle
infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei
giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di
coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali
italiane. 4.3 L'attivita' Gnl comprende le operazioni di liquefazione del gas
naturale e di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas
naturale liquefatto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali
di Gnl. 4.4 L'attivita' stoccaggio del gas naturale comprende le operazioni
di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione che
contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas
prodotto e importato in relazione alla variabilita' della
domanda. 4.5 L'attivita' trasporto e dispacciamento del gas naturale comprende
l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti
nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di gasdotti locali per la distribuzione, e
comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per
l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di
coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto, delle reti
di distribuzione e dei servizi accessori. 4.6 L'attivita' commercializzazione all'ingrosso del gas naturale
comprende tre comparti: a) importazione, che comprende le operazioni di approvvigionamento
all'estero di gas naturale attraverso gasdotti o terminali di Gnl
in qualita' di cliente grossista; b) esportazione, che comprende le operazioni di vendita a clienti
esteri (grossisti o finali) di gas naturale di produzione
interna, ovvero di provenienza estera e transitato attraverso il
sistema nazionale del gas; c) operazioni di cliente grossista svolte mediante l'utilizzo delle
reti di gasdotti, che includono l'approvvigionamento di gas
all'interno (sia di produzione nazionale che nazionalizzato a
seguito dell'importazione), e la rivendita di gas non a clienti
finali, ed anche operazioni di cliente grossista svolte senza
l'utilizzo delle reti di gasdotti. 4.7 L'attivita' distribuzione del gas naturale comprende le
operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti finali, in affidamento
dagli enti locali. Ai fini della presente direttiva la
distribuzione non include le operazioni di misura, di cui al
comma 4.8. 4.8 L'attivita' misura del gas naturale comprende le operazioni
tecniche e amministrative connesse alla proprieta' e alla
gestione dei contatori installati presso i clienti finali. In
esse rientrano le operazioni: di approvvigionamento delle
apparecchiature, di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione,
di spostamento e rimozione, di manutenzione, di verifica, di
attivazione e disattivazione, di sospensione e riattivazione
dell'erogazione con l'esclusione dei casi in cui gli interventi
siano di competenza dell'impresa di distribuzione per motivi di
sicurezza. Rientrano le operazioni di lettura dei consumi, di
gestione dei dati di consumo e di loro trasmissione alle imprese
di distribuzione e di vendita per quanto di rispettiva
competenza, con diritto di riaddebito delle spettanze. 4.9 Le imprese esercenti l'attivita' distribuzione del gas naturale
gestiscono, mantenendone la responsabilita', l'attivita' misura
del gas naturale per tutti i clienti collegati alla propria rete,
con separazione amministrativa fra le due attivita', fino a
diversa disposizione dell'Autorita'. L'obbligo di gestione decade
per lo svolgimento delle sole operazioni di lettura dei consumi e
di gestione dei dati di consumo nel caso in cui l'impresa di
vendita del gas naturale richieda espressamente di non volersi
avvalere dell'esercente l'attivita' distribuzione per lo
svolgimento di tali operazioni (nei confronti dei propri
clienti). In quest'ultimo caso l'impresa di vendita ha l'obbligo
di comunicare i dati di competenza alle imprese di distribuzione
secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. 4.10 L'attivita' vendita del gas naturale comprende le operazioni di
approvvigionamento di gas all'interno del territorio nazionale,
di marketing operativo, di gestione commerciale e di
bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti
finali. 4.11 L'attivita' distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo
di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle
attivita' di cui ai commi 4.7, 4.8 e 4.9, nel caso in cui la
materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio
liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas
manifatturati, o da aria propanata. 4.12 Le attivita' servizi a imprese del gas naturale comprendono le
operazioni svolte dalle imprese del gas naturale a favore di
altre imprese del gas naturale nel rispetto dei vincoli di
separazione societaria richiesti dall'articolo 21 del decreto
legislativo n.164/00. 4.13 L'attivita' gas all'estero comprende le attivita' gestite
direttamente all'estero nel settore del gas. Tali attivita'
includono le partecipazioni societarie, i rapporti di
debito-credito ed i dividendi percepiti in ragione di
interessenze in altre imprese del gas operanti all'estero. 4.14 Le attivita' elettriche sono attivita' proprie del settore
dell'energia elettrica individuate all'articolo 4 della
deliberazione n.310/01. 4.15 Le attivita' diverse comprendono le attivita' non appartenenti
al settore del gas, diverse da quelle elencate nei commi
precedenti. Includono anche eventuali attivita' collegate al
settore del gas, non oggetto di regolazione.
 
Articolo 5
Servizi comuni e funzioni operative condivise

5.1 Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuibili dal
soggetto giuridico direttamente alle attivita' di cui
all'articolo 4, sono imputate ai servizi comuni. 5.2 Costituiscono servizi comuni: a) pianificazione e controllo di gestione, contabilita' generale e di
gestione, revisione contabile interna ed esterna; b) finanza ordinaria e straordinaria; c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza,
direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi
legale e fiscale, studi economici, "marketing" strategico e
relazioni esterne; servizi del personale e delle risorse umane; d) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica; e) ricerca e sviluppo; f) servizi di ingegneria e di costruzione; g) servizi immobiliari; h) servizi informatici; j) servizi di telecomunicazione; k) altri servizi comuni non compresi nel presente elenco. 5.3 Il soggetto giuridico puo' attribuire costi e ricavi comuni
utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere, a
questo fine, alla disaggregazione di uno o piu' servizi comuni
compresi fra quelli indicati al comma 5.2. In tal caso devono
essere evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione
dei dati all'insieme dei servizi comuni elencati. 5.4 L'identificazione del servizio comune, al fine della rilevazione
e dell'attribuzione dei costi di competenza, puo' avvenire tanto
su base organizzativa, quanto con riferimento ai processi
operativi di competenza. 5.5 Costituiscono funzioni operative condivise le componenti
patrimoniali ed economiche condivise da almeno due attivita',
riguardanti le seguenti fattispecie: a) funzioni commerciali e di vendita; b) funzioni tecniche, di telecontrollo e di manutenzione; c) funzioni di misura; d) altre funzioni condivise. 5.6 Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o da
una funzione operativa condivisa sono attribuibili in modo
diretto alle attivita', il soggetto assegna detti costi alle
attivita' che ne beneficiano in esclusiva.
 
Articolo 6
Gestione delle attivita'

6.1 Le attivita', di cui all'articolo 4, comma 4.1, sono organizzate
nel rispetto dei seguenti principi: a) le gestioni delle attivita' sono autonome, come se le stesse
attivita' fossero imprese separate; b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla
rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che
possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto
economico della singola attivita'; c) per i restanti aspetti si applicano le disposizioni relative alla
separazione contabile, di cui al titolo III.
 
Articolo 7
Comparti di separazione contabile

7.1 Con riferimento alle attivita' delle imprese di gas naturale,
costituiscono comparti di separazione contabile: a) per l'attivita' Gnl (con comparti distinti per singolo terminale
di Gnl): i. liquefazione di gas naturale; ii. scarico e adduzione di Gnl; iii. stoccaggio di Gnl; iv. rigassificazione di Gnl; b) per l'attivita' stoccaggio del gas naturale (con comparti distinti
per singolo sito di stoccaggio): i. siti di stoccaggio (pozzi, condotte, centrali di trattamento); ii. centrali di compressione; iii. altre funzioni operative di stoccaggio; c) per l'attivita' trasporto e dispacciamento del gas naturale: i. comparti diretti: - rete di trasporto nazionale; - rete di trasporto regionale; ii. comparti di supporto al trasporto: - dispacciamento; - misurazione dei volumi trasportati e delle capacita'; - centrali di spinta; - altre operazioni di supporto all'attivita' trasporto e
dispacciamento; d) per l'attivita' commercializzazione all'ingrosso del gas naturale: i. importazione; ii. esportazione; iii. intermediazione all'ingrosso con accesso alla rete; iv. intermediazione all'ingrosso senza accesso alla rete; e) per l'attivita' distribuzione del gas naturale: i. gestione degli impianti di ricezione e di prima riduzione
(definiti anche come impianti Remi), degli impianti di
compressione e dei gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi
di riduzione gia' compresi negli impianti di derivazione di
utenza o negli allacciamenti) e gestione degli impianti di
derivazione di utenza o di allacciamento; ii. gestione della rete di distribuzione; iii. sviluppo, potenziamento, manutenzione straordinaria e rinnovo
degli impianti e della rete di distribuzione; iv. sviluppo, potenziamento, manutenzione straordinaria e rinnovo
degli impianti di derivazione di utenza o di allacciamento; v. operazioni commerciali e contrattualistiche di vettoriamento; vi. conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori; vii. pronto intervento; viii. altre operazioni di supporto all'attivita' distribuzione; ix. promozione del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti
rinnovabili ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164/00; x. accertamento della sicurezza degli impianti ai sensi dell'articolo
16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164/00; f) per l'attivita' misura del gas naturale: i. approvvigionamento; ii. posa, sostituzione, spostamento e rimozione dei misuratori; iii. manutenzione e verifica di misuratori; iv. attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione
dell'erogazione; v. lettura di misuratori e gestione dei dati di consumo.
 
Articolo 8
Principi di separazione contabile

8.1 Il soggetto giuridico adotta sistemi di contabilita' generale
atti a rilevare la destinazione per attivita', di cui
all'articolo 4 della presente direttiva, dei fatti
amministrativi. 8.2 Il soggetto giuridico adotta sistemi contabili atti a fornire
dati analitici verificabili e documentabili per la redazione dei
rendiconti di cui all'articolo 9. 8.3 I rendiconti richiesti dalla presente direttiva sono redatti in
forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale ed economica di ogni
attivita' e dei servizi comuni del soggetto giuridico, come
individuati agli articoli 4 e 5. I rendiconti devono evidenziare
la configurazione di costo e le immobilizzazioni materiali dei
singoli comparti di ogni attivita', di cui all'articolo 7, e dei
singoli servizi comuni, di cui all'articolo 5. 8.4 I rendiconti annuali separati, di cui all'articolo 9, sono
redatti nel rispetto dei criteri e delle norme adottati per la
redazione del bilancio civilistico.
 
Articolo 9
Rendiconti contabili annuali

9.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico, ripartiti per
attivita' e per servizi comuni aggregati, sono redatti in
applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 e riportati
in allegato alla Relazione sulla gestione prevista dall'articolo
2428 del Codice civile. Lo stato patrimoniale e il conto
economico sono accompagnati da commenti esplicativi riguardanti,
in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce
rispetto all'esercizio precedente. 9.2 I conti annuali separati, riservati all'Autorita', comprendono: a) stato patrimoniale "riclassificato" del soggetto giuridico,
ripartito per attivita', per servizi comuni aggregati e funzioni
operative condivise totali, secondo le disposizioni di cui
all'allegato 2, parte I (prospetto 2.1); b) conto economico del soggetto giuridico, ripartito per attivita',
servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali,
disaggregato per voci caratteristiche di ogni attivita' delle
imprese del gas, con assorbimento dei costi dei servizi comuni e
delle funzioni operative condivise, secondo le disposizioni di
cui all'allegato 2, parte II (prospetto 2.2); c) rendiconto economico delle singole attivita' (gia' comprensive dei
servizi comuni e delle funzioni operative condivise) ripartite
per comparti, e dei singoli servizi comuni; viene indicato
l'ammontare dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni
comparto, al lordo ed al netto del fondo ammortamenti, secondo le
disposizioni di cui all'allegato 3; d) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti
lettere, da redigere seguendo le disposizioni previste
dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della
nota integrativa; nel prospetto delle immobilizzazioni vengono
riportate le ulteriori specificazioni di cui all'allegato 4. 9.3 I conti annuali separati, di cui ai commi 9.1 e 9.2 sono
sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione
di certificazione attesta la corretta applicazione della presente
direttiva e pone in evidenza eventuali riserve ed eccezioni. 9.4 Le aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 22.3, lettera
c), della legge n. 142/90, fino all'avvenuta trasformazione della
gestione in societa' di capitali o in societa' cooperative a
responsabilita' limitata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo n.164/00, effettuano, con gli opportuni
adattamenti da comunicare all'Autorita', la disaggregazione per
colonne, descritta nell'allegato 1, prospetti 1.1 e 1.2, e
provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui ai
commi 9.1 e 9.2, mantenendo l'articolazione per righe, come
previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995. 9.5 I conti annuali separati e le note di commento, di cui ai
precedenti commi, accompagnati dalla relazione di certificazione,
sono trasmessi all'Autorita' entro 60 (sessanta) giorni
dall'approvazione del bilancio.
 
Articolo 10 Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative
condivise

10.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo
9, commi 9.1 e 9.2, le componenti economiche e patrimoniali di
ciascuna funzione operativa condivisa di cui all'articolo 5,
comma 5.5, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita
ad altri soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuite
secondo criteri di ragionevolezza alle attivita'.
 
Articolo 11
Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

11.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9,
comma 9.2, lettere b) e c), i costi di ciascun servizio comune,
previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri
soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuiti
integralmente alle attivita' previste dall'articolo 4, comma 4.1. 11.2 L'attribuzione dei costi relativi ai servizi comuni ricerca e
sviluppo e ai servizi di ingegneria e costruzioni e' effettuata
in base alle risultanze di rilevazioni analitiche della
destinazione dei costi che identificano i fruitori delle
prestazioni. 11.3 L'attribuzione dei costi dei servizi comuni diversi da quelli di
cui al comma 11.2 e' effettuata, dove possibile, in base alle
risultanze di rilevazioni analitiche della destinazione dei costi
che identificano i fruitori delle prestazioni. 11.4 Nel caso in cui l'attribuzione dei costi per i servizi diversi
da quelli di cui al comma 11.2 non possa avvenire sulla base
delle risultanze di rilevazioni analitiche di cui al comma 11.3,
il soggetto procede con l'attribuzione dei costi dei servizi
comuni in base a parametri fisico-tecnici ("cost drivers")
misurabili, nell'ambito dei criteri di cui all'allegato 5, o
utilizzando altri parametri analoghi a propria scelta. Detti
parametri alternativi sono preventivamente comunicati
all'Autorita' con specificazione e motivazione. Se l'Autorita'
non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, i parametri si intendono approvati. Dei parametri
adottati per la ripartizione dei costi comuni viene data in ogni
caso evidenza nella nota di commento di cui all'articolo 9, comma
9.2, lettera d). 11.5 Qualora ai fini dell'attribuzione dei costi di un servizio
comune diverso da quelli di cui al comma 11.2 non siano
applicabili le metodologie di cui ai commi 11.3 e 11.4, si
procede con l'attribuzione totale o parziale dei costi alle
attivita' in proporzione ai costi operativi diretti delle
attivita' che ne usufruiscono, al netto del costo della materia
prima. Questo criterio puo' essere utilizzato in casi
eccezionali, quando non sia individuabile un parametro misurabile
alternativo.
 
Articolo 12
Attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari

12.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9,
comma 9.2, lettera b), gli oneri e i proventi finanziari sono
attribuiti integralmente alle attivita' previste all'articolo 4,
comma 4.1. 12.2 Per l'attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari viene
adottato uno dei seguenti criteri: a) attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari che competono
ad ogni attivita' ovvero servizio comune, mediante rilevazione
analitica per valuta dei movimenti finanziari di entrata ed
uscita originati dalla specifica attivita' o servizio; b) attribuzione degli oneri e dei proventi finanziari in base al
metodo semplificato dei flussi di cassa sintetici.
 
Articolo 13
Attribuzione delle imposte dirette

13.1 Nella redazione del conto economico, di cui all'articolo 9,
comma 9.2, lettera b), le imposte dirette sono imputate
integralmente alle attivita' previste all'articolo 4, comma 4.2,
sulla base dei seguenti criteri: a) gli oneri relativi all'IRAP sono ripartiti tra le attivita' in
proporzione al risultato prima delle imposte, determinato come
somma algebrica delle voci A), B), C), D), ed E) del conto
economico stesso, e il costo del personale della voce B.9); b) gli oneri per le altre imposte dirette sono ripartiti tra le
attivita' in proporzione al risultato prima delle imposte,
determinato come somma algebrica delle voci A), B), C), D), ed E)
del conto economico stesso.
 
Articolo 14 Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del
medesimo gruppo societario

14.1 Le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attivita'
nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico o del medesimo
gruppo societario sono effettuate nel rispetto dei principi di
trasparenza e competenza. A tal fine dette prestazioni interne
sono valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato
del bene o del servizio. 14.2 Il valore di mercato dei beni e dei servizi e' determinato in
base ai seguenti criteri: a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi
di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero,
per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna; b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono
valutate ai prezzi determinati secondo i criteri definiti dalla
competente Autorita'; c) le prestazioni di servizi, per le quali esista un mercato esterno
di riferimento, sono valutate alternativamente al prezzo di
mercato oppure ad un valore minore, purche' non inferiore al
costo pieno, come determinato al comma 14.3. 14.3 In caso di impossibilita' a valutare le prestazioni interne con
riferimento ai prezzi di mercato, gli addebiti per transazioni di
beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto
giuridico o del medesimo gruppo societario possono essere
valutati sulla base di criteri e prezzi interni o infragruppo
definiti in via preventiva, ovvero in sede di bilancio
previsionale di esercizio, in modo idoneo documentati. La
documentazione ritenuta idonea comprende: a) eventuali contratti di servizio che regolamentino in dettaglio
natura, modalita' di fruizione e prezzi interni delle prestazioni
nell'ambito dello stesso soggetto giuridico o del medesimo gruppo
societario; b) documentazione probatoria che evidenzi le modalita' di calcolo dei
prezzi unitari di trasferimento contenuti nei contratti di
servizio; c) rilevazione consuntiva dei servizi interni effettivamente
richiesti ed utilizzati nel corso dell'esercizio. 14.4 La valorizzazione delle transazioni ottenuta con l'applicazione
del comma 14.3 non puo' eccedere quella derivante dalla
valutazione in base al criterio del "costo pieno" consuntivo. Il
costo pieno e' costituito dalla somma dei costi diretti specifici
per produrre il bene o servizio, di una quota dei servizi comuni
e degli oneri finanziari, e di una quota di utile. Per la
determinazione di tali voci di costo, si adottano i criteri
seguenti: a) i costi diretti specifici trovano riscontro nelle rilevazioni di
contabilita' analitica concernenti i costi operativi; b) la quota dei servizi comuni e degli oneri finanziari e' calcolata
in coerenza con l'effettiva fruizione di essi da parte di ogni
attivita', secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12; c) la quota di utile e' determinata adottando una delle seguenti
metodologie: i. assegnazione di tassi di rendimento del capitale investito in base
al costo medio ponderato del capitale della specifica attivita' o
servizio comune. La componente relativa alla remunerazione del
capitale proprio e' calcolata utilizzando i coefficienti di
rischio sistematico; ii. ricarico di una quota di utile commisurata all'utile medio
conseguito nell'ultimo esercizio dalla specifica attivita' che ha
erogato la prestazione; oppure, nel caso di prestazione svolta da
un servizio comune, commisurata all'utile globale. 14.5 Le prestazioni per le quali non e' praticabile il confronto con
i prezzi di mercato, qualora manchi una metodologia per la
definizione dei prezzi interni, possono essere valutate in base
al criterio dell'addebito a costi pieni consuntivi, con la
metodologia di calcolo indicata al comma 14.4. 14.6 Nelle note di commento di cui all'articolo 9, comma 9.2,
lettera d), sono specificati i criteri adottati per la
valutazione delle prestazioni interne ed infragruppo, unitamente
ai parametri di calcolo utilizzati, e vengono citate e motivate
eventuali transazioni interne di particolare entita'.
 
Articolo 15 Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

15.1 I gruppi societari tenuti alla redazione del bilancio
consolidato, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n.127, nel quale siano compresi i bilanci di almeno due soggetti
operanti in una o piu' attivita' del settore del gas, devono
redigere uno stato patrimoniale ed un conto economico separati,
relativi alle suddette attivita' del settore del gas, con gli
importi risultanti a seguito delle operazioni di consolidamento,
secondo gli schemi di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettere a) e
b). 15.2 Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del
gruppo societario valgono le norme riportate all'articolo 14. 15.3 Il soggetto giuridico trasmette all'Autorita' il bilancio
consolidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua approvazione. Al
bilancio consolidato sono allegati i rendiconti previsti al comma
15.1, con l'elenco dei soggetti giuridici operanti nel settore
del gas ricompresi nei rendiconti medesimi.
 
Articolo 16
Soggetti operanti marginalmente in altre attivita'

16.1 Non sono tenuti alla redazione dei rendiconti di cui
all'articolo 9, comma 9.1, i soggetti giuridici che operano in
una sola attivita' del settore del gas, e che: a) non conseguono ricavi da altre attivita' o servizi, o li
conseguono in via del tutto occasionale e non continuativa;
ovvero b) conseguono ricavi continuativi da altre attivita', per un
ammontare non superiore al 5% dei ricavi netti derivanti
dall'attivita' gas dell'ultimo esercizio. Ai soli fini del presente comma, non ha rilievo l'esercizio
dell'attivita' misura del gas naturale svolto congiuntamente ad
un'altra attivita' del settore del gas. 16.2 Tali soggetti possono redigere con modalita' semplificate i
rendiconti di cui all'articolo 9, comma 9.2. In particolare: a) negli stati patrimoniali sono attribuite alle attivita' "non gas"
esclusivamente le immobilizzazioni tecniche di competenza, mentre
le altre voci possono essere considerate afferenti all'attivita'
gas; b) i conti economici evidenziano separatamente, per ogni attivita'
"non gas", i soli importi concernenti il valore e costo della
produzione (i costi operativi specifici) e gli oneri finanziari e
fiscali; i costi per i servizi comuni centrali sono attribuiti
convenzionalmente ed integralmente all'attivita' gas. Nel caso di esercizio dell'attivita' misura congiuntamente ad
un'altra attivita' del settore gas, gli importi relativi alle
suddette attivita' del settore gas devono essere ripartiti fra di
esse, in base ai criteri della presente direttiva.
 
Articolo 17
Soggetti di minori dimensioni

17.1 Non sono tenuti alla redazione dei rendiconti di cui
all'articolo 9, comma 9.1, i soggetti giuridici che, operando nel
settore del gas nelle sole attivita' distribuzione del gas
naturale o vendita del gas naturale, nell'esercizio precedente
hanno conseguito da altre attivita' ricavi per un ammontare
superiore al 5% dei ricavi netti delle attivita' del settore del
gas, a condizione che: a) relativamente all'attivita' distribuzione del gas naturale, al 31
dicembre del periodo preso in considerazione siano allacciati
alla rete distributiva non piu' di 7.500 clienti finali; o
nell'intero esercizio abbiano trasportato sulla rete non piu' di
15.000.000 (quindici milioni) di metri cubi di gas. b) relativamente all'attivita' vendita del gas naturale, abbiano
venduto nell'anno solare preso in considerazione meno di
15.000.000 (quindici milioni) di metri cubi di gas a clienti
finali. Ai soli fini del presente comma, non ha rilievo l'esercizio
dell'attivita' misura del gas naturale svolto congiuntamente alle
attivita' distribuzione o vendita del gas naturale. 17.2 Tali soggetti, nel redigere i prospetti di cui all'articolo 9,
comma 9.2, possono applicare le seguenti semplificazioni: a) negli stati patrimoniali riclassificati le sole immobilizzazioni
tecniche sono imputate alle attivita' a seguito di
disaggregazione analitica dei dati contabili; le altre poste
possono essere attribuite su base parametrica; b) nei conti economici l'imputazione alle attivita' dei costi per
servizi comuni e per oneri finanziari e fiscali, puo' essere
effettuata anche senza l'applicazione delle metodologie di cui
agli articoli 11, 12 e 13, purche' in base a criteri ragionevoli
ed in linea con i principi generali della presente direttiva; c) non e' richiesta la redazione dei prospetti di costo per comparti. Nel caso di esercizio dell'attivita' misura congiuntamente alle
attivita' distribuzione o vendita del gas naturale, gli importi
di competenza specifica di ognuna delle due attivita' del settore
gas, devono essere individuati ed allocati ad esse in
applicazione dei criteri della presente direttiva. 17.3 La correttezza e ragionevolezza dei criteri adottati nella
redazione dei rendiconti semplificati di cui sopra e' verificata
dal soggetto incaricato della revisione.
 
Articolo 18 Soggetti operanti nella distribuzione, misura e vendita di altri gas
tramite reti

18.1 I soggetti che operano nell'attivita' distribuzione, misura e
vendita di Gpl o di altri gas tramite reti canalizzate, di cui
all'articolo 4, comma 4.11, e non svolgono alcuna altra attivita'
nel settore del gas naturale, sono esentati dagli obblighi di
separazione contabile, rendicontazione e certificazione previsti
nella presente direttiva. Essi trasmettono all'Autorita' un
prospetto che evidenzia i volumi di gas distribuito, i ricavi ed
i costi operativi del servizio, e le immobilizzazioni tecniche ad
esso afferenti, unitamente al bilancio di esercizio. 18.2 I soggetti che operano nell'attivita' distribuzione, misura e
vendita di Gpl o di altri gas tramite reti canalizzate, di cui
all'articolo 4, comma 4.11, e svolgono contestualmente almeno
un'altra attivita' nel settore del gas naturale, sono tenuti agli
obblighi di rendicontazione semplificati previsti nell'articolo
17 del presente provvedimento, per quanto riguarda le loro
attivita' nel settore del Gpl.
 
Articolo 19 Obblighi di comunicazione e di redazione dei prospetti di separazione
contabile

19.1 Alle amministrazioni comunali o agli altri enti locali che
gestiscono in economia attivita' di cui all'articolo 4, fino alla
avvenuta trasformazione della gestione in societa' di capitali o
in societa' cooperative a responsabilita' limitata, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 e
dell'articolo 35 della legge finanziaria 2002, ed in ogni caso
non oltre l'1 gennaio 2005, e' richiesto il rispetto dei seguenti
adempimenti: a) comunicazione all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno, di
una nota informativa sullo stato di avanzamento del processo di
adeguamento alle disposizioni all'articolo 15, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n.164/00, sino ad adeguamento avvenuto; b) redazione, a partire dall'esercizio 2003 e fino all'operativita'
della nuova gestione, del rendiconto, del relativo allegato e
della nota di commento, previste all'articolo 9, comma 9.2,
lettere c) e d), del presente provvedimento. 19.2 Nel rispetto dei criteri stabiliti nella presente direttiva, le
amministrazioni di cui sopra, nel redigere i rendiconti previsti
al comma 9.1, lettera b), possono effettuare eventualmente gli
opportuni adattamenti in relazione alle caratteristiche
specifiche della contabilita' degli enti locali. Tutti gli
adattamenti sono comunicati all'Autorita' nella nota di commento
di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera d).
 
Articolo 20 Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle
imprese del gas

20.1 Ogni soggetto che operi in una o piu' attivita' del settore del
gas o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua
forma giuridica, e' tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di
comunicazione per quanto concerne la struttura proprietaria
dell'impresa: a) comunicazione all'Autorita', contestualmente alla presentazione
dei rendiconti annuali, della lista dei soci e delle relative
quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio. Per le
imprese quotate e' data facolta' di raggruppare in un'unica voce
"altri azionisti" i soci con una quota inferiore al 1% del
capitale; b) comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
effettuazione delle operazioni straordinarie che modificano la
struttura proprietaria ovvero sociale, quali ad esempio
acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni, relative ad
imprese del gas naturale.
 
Articolo 21
Stato patrimoniale iniziale

21.1 Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione
contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di
cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), le poste finanziarie,
sia attive che passive, e le voci attinenti il patrimonio netto
sono attribuite, anche solo a livello di saldo netto senza
dettaglio di sottovoci, alle attivita', di cui all'articolo 4,
comma 4.1, ed ai servizi comuni, di cui all'articolo 5, adottando
i seguenti criteri: a) imputazione alle singole attivita' ed ai servizi comuni delle
poste di specifica competenza, quali finanziamenti finalizzati
all'acquisizione di immobilizzazioni attribuibili direttamente
all'attivita' o al servizio comune; b) imputazione dell'ammontare residuo della posizione finanziaria
netta del soggetto in base dell'incidenza percentuale del
capitale investito netto di ogni attivita' e servizio comune
rispetto all'ammontare totale del capitale investito netto del
soggetto giuridico; c) imputazione delle voci attinenti al patrimonio netto in via
residuale nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto
patrimoniale di ciascuna attivita'. 21.2 Per le restanti voci dello stato patrimoniale iniziale sono
adottati i criteri di attribuzione stabiliti nell'allegato 1. 21.3 Nell'attribuzione della posizione finanziaria netta, di cui al
comma 21.1, possono adottarsi criteri diversi da quelli stabiliti
al comma 21.1. In questo caso deve essere data preventiva e
motivata comunicazione all'Autorita' dei criteri adottati. Se
l'Autorita' non si pronuncia entro 90 (novanta) giorni dal
ricevimento della comunicazione, detti criteri sono tacitamente
approvati.
 
Articolo 22
Disposizioni finali

22.1 Le disposizioni contenute nella presente direttiva devono essere
seguite a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio che
si conclude successivamente all'1 luglio 2003, con esclusione del
presente articolo, la cui attuazione decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 22.2 Per i soggetti esercenti congiuntamente le attivita'
distribuzione e vendita del gas naturale ai clienti finali, i
termini di cui sopra sono differiti fino alla data dell'avvenuta
separazione societaria, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n.164/00. 22.3 Per i primi tre esercizi di applicazione della presente
direttiva e' concesso, per la redazione degli stati patrimoniali,
ma con l'esclusione delle poste attinenti le immobilizzazioni
materiali, l'utilizzo di metodi alternativi rispetto a quanto
previsto negli allegati 1 e 2. L'intenzione di avvalersi di tale
facolta' e' comunicata all'Autorita' prima della conclusione del
primo esercizio interessato da tali metodi alternativi. La
richiesta, che deve essere motivata con l'illustrazione dei
metodi alternativi proposti, si intende accolta qualora
l'Autorita' non si sia pronunciata diversamente entro 90
(novanta) giorni. 22.4 I requisiti per l'accesso al regime semplificato, di cui al
titolo IV, possono essere modificati annualmente dall'Autorita'
con deliberazione assunta prima del 30 settembre dell'esercizio
antecedente a quello interessato dalle modifiche. 22.5 Si applicano le semplificazioni per particolari categorie di
soggetti giuridici, di cui al titolo IV, fatti salvi gli obblighi
previsti dalla normativa per le separazioni contabile ed
amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore
dell'energia elettrica. 22.6 I soggetti giuridici interessati sono tenuti a rendere
disponibili all'Autorita' ogni anno, sulla base di modelli
predisposti dalla stessa Autorita', da pubblicarsi almeno 60
(sessanta) giorni prima della decorrenza del periodo di
riferimento, dati economici e tecnici relativi in particolare a:
categorie omogenee di utenti, ambiti tariffari, singoli impianti,
aree geografiche, singoli affidamenti. 22.7 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in
vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla data della sua
pubblicazione.

Milano, 21 dicembre 2001
Il presidente: RANCI
 
Allegato 1;

Allegato 1 - Stato patrimoniale e conto economico annuali ripartiti per attivita' e servizi comuni (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attivita' e servizi comuni, redatti in conformita' agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, devono contenere la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati nel seguito. Le celle oscurate non debbono evidenziare importi, ai soli fini dei rendiconti da pubblicare. 2. Per ciascuna voce prevista dai prospetti 1.1 e 1.2 e' data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni: a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico; b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario. 3. Nello stato patrimoniale le seguenti poste non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili": a) l'intera voce A) dell'attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti); b) le poste III.1 e III.3 della voce B) dell'attivo (immobilizzazioni finanziarie); c) le poste III e IV della voce C) dell'attivo (attivita' finanziarie e liquidita); d) l'intera voce A) del passivo (patrimonio netto); e) i debiti di finanziamento compresi nella voce D) del passivo (debiti); f) i ratei e i risconti relativi alla gestione finanziaria compresi nella voce D) dell'attivo e nella voce E) del passivo (ratei e risconti). 4. Le restanti poste dello stato patrimoniale devono essere imputate alle attivita' ed ai servizi comuni applicando criteri di disaggregazione ed allocazione che tengano conto di esigenze di pertinenza e attribuzione. 5. Nel conto economico le poste di cui alle voci A) (valore della produzione) e B) (costi della produzione) e la differenza tra le voci A) e B) devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attivita' e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili". 6. Non e' consentito procedere alla attribuzione, di cui all'articolo 11 del presente provvedimento, dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni. 7. Le note di commento, previste dall'articolo 9, comma 9.1, devono riportare: a) i dati fisico-tecnici necessari per la comprensione delle risultanze di gestione di ogni attivita' del settore del gas ; in particolare: i. volumi erogati e/o trasportati e/o acquistati; ii. la lunghezza della rete alla data di chiusura dell'esercizio; iii. il numero dei clienti attivi alla data di chiusura dell'esercizio; iv. il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio; v. la quantita' e il controvalore del "working gas" e del "cushion gas" presente nei siti di stoccaggio alla data di chiusura dell'esercizio; vi. i volumi di gas movimentato per singolo sito di stoccaggio. b) le partecipazioni possedute, sia in ambito nazionale che all'estero, in soggetti operanti nel settore del gas naturale, anche tramite imprese da essi controllate, e l'ammontare complessivo delle transazioni economiche effettuate nei confronti di ognuno di essi nel corso dell'esercizio. 8. Le componenti economiche relative alle funzioni operative condivise, di cui all'articolo 10, sono attribuite alle attivita' di destinazione, secondo criteri di ragionevolezza. Nelle note di commento previste all'articolo 9, comma 9.1 devono essere esplicitati detti criteri di attribuzione. 9. Nel caso di soggetti giuridici che svolgano anche attivita' elettriche e che siano gia' tenuti alla rendicontazione di cui al deliberazione n. 310/01, gli importi iscritti nelle colonne "attivita' elettriche" seguono le modalita' di rendicontazione previste dai prospetti per il settore dell'energia elettrica.

----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <----
 
Allegato 2

Allegato 2 - Stato patrimoniale "riclassificato" e conto economico annuale del soggetto giuridico riservati all'Autorita', ripartiti per attivita', servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettere a) e b))

Parte I: Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale "riclassificato" del soggetto giuridico, riservato all'Autorita', ripartito per attivita', servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise, costituisce un completamento dello stato patrimoniale per attivita' destinato a pubblicazione (allegato 1, prospetto 1.1). Lo stato patrimoniale alloca alle attivita' la quota di posizione finanziaria e di patrimonio netto di spettanza (in precedenza non attribuite), ed espone i dati finali utilizzando uno schema scalare riclassificato, che permette di evidenziare l'entita' e la composizione del capitale investito netto in ogni attivita' e le relative fonti di finanziamento. 2. Lo stato patrimoniale "riclassificato" aggrega gli importi delle voci civilistiche nelle quattro aree base della gestione: immobilizzazioni, capitale di esercizio, posizione finanziaria, patrimonio netto in conformita' allo schema descritto nel prospetto 2.1 riportato nel seguito, con disaggregazione degli importi nelle colonne come previsto dall'allegato 1, prospetto 1.1. 3. Per l'attribuzione della posizione finanziaria e del patrimonio netto alle singole attivita' valgono i seguenti criteri: a) attribuzione del patrimonio netto finale dell'esercizio precedente (in sede di prima elaborazione si adottano i valori derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 21); b) determinazione del patrimonio netto finale dell'esercizio come somma dei valori della precedente lettera a) e dell'utile netto di ogni attivita' risultante dal conto economico di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera b), del presente provvedimento; c) determinazione della posizione finanziaria netta di ogni singola attivita' calcolata come differenza aritmetica fra capitale investito netto (immobilizzazioni nette e capitale di esercizio) e patrimonio netto, determinato alla precedente lettera b). 4. Nel rispetto del "vincolo di quadratura" la somma algebrica delle posizioni finanziarie nette attribuite alle singole attivita' deve essere uguale alla posizione finanziaria netta complessiva del soggetto giuridico.

Allegato 2 - Prospetto 2.1 Stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise, riservato all'Autorita' (importi in euro)

----> Vedere Allegato alle pagg. 31 - 32 della G.U. <----

Parte II: Conto economico 1. Il conto economico del soggetto giuridico, riservato all'Autorita', ripartito per attivita' e servizi comuni aggregati e funzioni operative condivise totali, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attivita' delle imprese del gas con assorbimento dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, costituisce un'integrazione ed un approfondimento del conto economico per attivita' destinato a pubblicazione (allegato 1, prospetto 1.2). Il conto economico ripartisce integralmente sulle attivita' i costi dei servizi comuni (annullandoli mediante la colonna delle elisioni) e le risultanze della gestione finanziaria e gli oneri tributari (in precedenza non attribuiti). Le componenti economiche delle funzioni operative condivise, di cui all'articolo 10, vengono indicate nell'apposita colonna ed annullate nella colonna delle elisioni, in quanto gia' allocate all'attivita' come indicato al successivo punto 4. 2. Le righe del prospetto, in conformita' con lo schema descritto nel Prospetto 2.2, riproducono la successione delle voci del conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, integrate dal dettaglio delle sottovoci caratteristiche per ogni attivita' svolta dal soggetto nel settore gas indicate al successivo punto 6. 3. Le altre attivita' riportano i soli totali di riga del prospetto civilistico, senza ulteriori disaggregazioni. 4. Alla voce B7) (costi per servizi) una sottovoce evidenzia l'importo di competenza della specifica attivita' per costi comuni, derivanti dalla riallocazione delle colonne di cui al punto 5 alle diverse attivita' del soggetto giuridico; una ulteriore sottovoce riporta l'ammontare complessivo dei costi delle funzioni operative condivise derivanti dalla ripartizione degli importi indicati nella colonna "Funzioni operative condivise". 5. Le colonne sono quelle previste per il rendiconto patrimoniale ai sensi dell'allegato 1, Prospetto 1.1. 6. Il dettaglio delle sottovoci caratteristiche, di cui si richiede la separata indicazione degli importi, e' riportato nel seguito. Attivita' coltivazione del gas naturale Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni; in particolare: - cessione gas sul mercato nazionale; - cessione gas all'esportazione; - cessione interne gas. Per quanto concerne le voci di costo, e' sufficiente il dettaglio civilistico, integrato dalle quote di spettanza dei servizi comuni. Attivita' Gnl Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - corrispettivi per prenotazione degli approdi delle navi in banchina; - corrispettivi per l'impegno di capacita' del terminale; - corrispettivi variabili per rigassificazione Gnl; - corrispettivi da liquefazione gas naturale; - ricavi da cessione energia frigorifera; - altri ricavi. Voci B6) e B11) costi e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; in particolare: - gas di funzionamento. Voce B7) costi per servizi; in particolare: - energia elettrica; -assicurazione impianti; - manutenzioni esterne ed ammodernamento; - quota dei servizi comuni. Voce B8) costi per godimento di beni di terzi; in particolare: - affitti passivi e canoni su fabbricati industriali e impianti; - servitu'. Voce B10) ammortamenti e svalutazioni; in particolare: - ammortamenti tecnico - economici; - ammortamenti fiscali; - ammortamenti finanziari. Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - compensi agli organi sociali; - insussistenze - minusvalenze di cespiti patrimoniali; - sopravvenienze passive. Attivita' stoccaggio del gas naturale Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - ricavi per l'impegno di disponibilita' di punta giornaliera; - ricavi per l'impegno di spazio; - ricavi per locazione siti di stoccaggio; - vendita gas di modulazione - bilanciamento; - altri ricavi da servizi di stoccaggio. Voce A5) altri ricavi e proventi; in particolare: - quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale. Voci B6) e B11) costi e variazione di rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; in particolare: - gas di bilanciamento; - gas di funzionamento per centrali di compressione. Voce B7) costi per servizi; in particolare: - energia elettrica; - assicurazione impianti; - manutenzioni esterne ed ammodernamenti; - quota dei servizi comuni. Voce B8) costi per godimento beni di terzi; in particolare: - affitti e canoni per siti di stoccaggio; - "royalties"; - servitu'. Voce B10) ammortamenti e svalutazioni; in particolare: - ammortamenti economico-tecnici; - ammortamenti fiscali; - ammortamenti finanziari. Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - oneri di concessione; -compensi organi sociali; - insussistenze - minusvalenze di cespiti patrimoniali; - sopravvenienze passive. Conti d'ordine; in particolare: - gas permanente non estratto; - gas stoccato di proprieta' di terzi. Attivita' trasporto e dispacciamento del gas naturale Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - corrispettivi di capacita' su rete nazionale; - corrispettivi su rete regionale; - corrispettivi variabili di trasporto; - penalita' su bilanciamento; - ricavi da modulazione o da bilanciamento o da entrambi (articolo18, comma 1, del decreto legislativo n.164/00); - vendita gas di bilanciamento; - altri ricavi da trasporto o da dispacciamento o da entrambi. Voce A5) altri ricavi e proventi; in particolare: - quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale; - contributi di allacciamento. Voci B6) e B11) costi di acquisto e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; in particolare: - gas di funzionamento per centrali di spinta; - gas di bilanciamento. Voce B7) costi per servizi; in particolare: - energia elettrica; - servizi di stoccaggio; - assicurazione degli impianti; - manutenzioni esterne ed ammodernamenti; - quota dei servizi comuni. Voce B8) costi per godimento di beni di terzi; in particolare: - servitu' di rete; - canoni di concessione. Voce B10) ammortamenti; in particolare: - ammortamenti economico-tecnici; - ammortamenti fiscali; - ammortamenti finanziari. Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - compensi agli organi sociali; - insussistenze di cespiti patrimoniali; - sopravvenienze passive. Attivita' commercializzazione all'ingrosso del gas naturale 1) Comparto importazione Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - cessioni di gas ad altri operatori nazionali; - cessione all'esportazione; - cessioni interne (figurative); - proventi di intermediazione all'importazione. Voce B6) costo materie prime, e altre; in particolare: - acquisto materia prima gas da ......... (un sottoconto per ogni paese di provenienza dal quale si acquisti gas per oltre un miliardo di metri cubi per anno); - acquisto materia prima gas di altra provenienza (fino a di un miliardo di metri cubi per anno per paese di provenienza). Voce B7) costi per servizi; in particolare: - spese di trasporto per nave del gas importato (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6)); - spese di trasporto via gasdotto del gas importato fino a frontiera (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6)); - spese di intermediazione, provvigioni, "royalties" di acquisto e prestazioni assimilate per nazione (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6)); - spese diverse di intermediazione e assimilate; - quota dei servizi comuni. Voce B11) variazione delle rimanenze di materie prime, e altre; in particolare: - gas di produzione nazionale; - gas di provenienza estera (un sottoconto per ogni paese di provenienza di cui alla voce B6)). 2) Comparto esportazione Si ritiene sufficiente il dettaglio civilistico, integrato dalla quota per costi comuni. 3) Comparto operazioni di cliente grossista Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni; in particolare: - vendite sul mercato interno; - cessioni all'esportazione; - proventi di intermediazione e assimilati; Voce B6) acquisto di materie prime e altre; in particolare: - acquisto del gas di coltivazione nazionale; - acquisto del gas da altri grossisti; - acquisto del gas da importatori; - acquisto del gas da altri operatori; Voce B7) costi per servizi; in particolare: - trasporto su rete nazionale; - trasporto su rete regionale; - trasporto su rete di distribuzione secondaria; - servizi di modulazione o di bilanciamento o di entrambi; - servizi di stoccaggio; - servizi di rigassificazione; - spese commerciali diverse; - spese di approvvigionamento; - quota dei servizi comuni. Attivita' distribuzione del gas naturale Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - ricavi da trasporto del gas su rete locale; - servizi istituzionali onerosi ad utenti; - servizi amministrativi e commerciali per conto di altri operatori gas; - interventi ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00. Voce A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; in particolare: - incrementi su impianti Remi, impianti di compressione e gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi di riduzione gia' compresi negli impianti di derivazione di utenza o allacciamenti); - incrementi su reti; - incrementi su impianti di derivazioni di utenza o allacciamenti; - incrementi su impianti e apparecchiature diverse; Voce A5) altri ricavi e proventi; in particolare: - vendita gas di bilanciamento; - contributi da parte di utenti per prestazioni relative al servizio di distribuzione di gas (contributi di allacciamento inclusi); - ricavi da servizi non istituzionali agli utenti; - contributi pubblici in conto esercizio. Voci B6) e B11) acquisto e variazione rimanenze materie prime, e altre; in particolare: - gas di bilanciamento. Voce B7) costi per servizi: in particolare: - energia elettrica; - assicurazione degli impianti e del servizio; - servizi di stoccaggio; - servizi di bilanciamento; - manutenzioni esterne ed ammodernamenti; - servizi esterni diversi di esercizio e pronto intervento; - quota dei servizi comuni. Voce B8) costi per godimento beni di terzi; in particolare: - canoni di concessione; - servitu' di rete; - oneri per subentro nelle concessioni; - affitti passivi e canoni di uso di impianti e reti di terzi. Voce B10) ammortamenti; in particolare: - ammortamenti economico-tecnici; - ammortamenti fiscali; - ammortamenti finanziari Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - compensi agli organi sociali; - insussistenze di cespiti patrimoniali; - sopravvenienze passive. Attivita' misura del gas naturale Voce A1) ricavi dalle vendite e dalle prestazioni; in particolare: - addebito spettanze per lettura misuratori ad imprese di vendita; - addebito spettanze per lettura misuratori ad imprese di distribuzione; - ricavi per servizi ad utenti. Voce A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; in particolare: - incremento su misuratori. Voce B7) costi per servizi; in particolare: - servizi esterni di lettura misuratori e gestione dati di consumo; - manutenzioni esterne; - servizi esterni diversi su misuratori; - quota dei servizi comuni. Voce B11) ammortamenti; in particolare: - ammortamenti economico-tecnici; - ammortamenti fiscali; - ammortamenti finanziari. Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - compensi agli organi sociali; - insussistenze di cespiti patrimoniali; - sopravvenienze passive. Attivita' vendita del gas naturale Voce A1) ricavi da vendite e da prestazioni; in particolare: - vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 164/00; - vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del decreto legislativo n. 164/00; - vendita gas a clienti non idonei; - vendita gas ad altri clienti; - cessioni interne gas; - proventi per servizi onerosi di modulazione; - prestazioni e servizi diversi ai clienti; - prestazioni e servizi diversi ad altri operatori gas. Voce B6) acquisto di materie prime e altre; in particolare: - acquisto del gas da importazione; - acquisto del gas da coltivazione; - acquisto del gas da grossisti ed altri operatori del settore. Voce B7) costi per servizi: in particolare: - servizi di modulazione e bilanciamento; - penalita' su modulazione e bilanciamento; - servizi di stoccaggio; - trasporto del gas su rete nazionale; - trasporto del gas su rete regionale; - trasporto del gas su reti di distribuzione secondaria; - altre modalita' di trasporto gas; - energia elettrica; - servizi diversi svolti da distributori; - servizi di lettura contatori; - servizi di gestione dati di consumo; - servizi di bollettazione ed incasso; - spese commerciali diverse e di acquisizione clientela; - quota dei servizi comuni. Voce B14) oneri diversi di gestione; in particolare: - compensi agli oneri sociali; - perdite su crediti commerciali. Attivita' distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti Non sono richiesti ulteriori dettagli a livello di sottovoci. 7. Per ciascuna voce prevista deve essere data evidenza ai valori derivanti dalle transazioni: a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico; b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

Allegato 2 - Prospetto 2.2 Conto economico, ripartito per attivita', servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorita' (importi in euro)

----> Vedere Prospetto 2.2 a pag. 43 della G.U. <----
 
Allegato 3

Allegato 3 - Rendiconto economico annuale, riservato all'Autorita', delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni; cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto e servizio comune, al lordo ed al netto del fondo ammortamenti (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c))

1. E' richiesta la predisposizione di un prospetto economico per ognuna delle attivita' gas gestite dal soggetto giuridico, delle quali sia prevista l'articolazione per comparti di cui all'articolo 7 del presente provvedimento, e, inoltre, di un prospetto per i servizi comuni, per i quali ogni singolo servizio costituisce un comparto. 2. Lo schema di articolazione per righe dei prospetti previsti al punto precedente e' quello indicata nel prospetto 3.1. 3. In relazione all'articolazione in colonne ogni prospetto riporta in successione: a) i singoli comparti di ogni attivita', elencati all'articolo 7 del presente provvedimento, o i singoli servizi comuni, elencati all'articolo 5 del presente provvedimento; b) una colonna per i costi non attribuibili ai comparti nell'ambito di quell'attivita' o servizio; c) il totale dei costi dell'attivita' o delle aggregazioni di servizi comuni, che debbono coincidere con quanto riportato nell'allegato 1, prospetto 1.2 integrato dall'importo derivante dalla riallocazione dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise (importo indicato nella voce B7) dell'allegato 2, prospetto 2.2). 4. Per ciascuna voce dello schema previsto devono essere indicati i valori derivanti dalle transazioni: a) fra attivita' e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico; b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario. 5. Separatamente dai dati economici di cui ai punti precedenti, deve essere evidenziato l'ammontare totale dei cespiti patrimoniali di competenza di ogni comparto e di ogni singolo servizio comune, al lordo ed al netto del fondo ammortamento.

Allegato 3 - Prospetto 3.1 Rendiconto economico delle singole attivita' ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise (importi in euro)

----> Vedere Prospetto 3.1 a pag. 45 della G.U. <----
 
Allegato 4

Allegato 4 - Prospetto riservato all'Autorita' delle movimentazioni delle immobilizzazioni delle singole attivita', di cui all'articolo 2427 del Codice civile (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d))

1. Il prospetto in oggetto richiede che per ogni attivita' gas si evidenzino le movimentazione delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti per le sottovoci BI) e BII) dell'attivo individuate al successivo punto 2. In particolare si richiede l'indicazione distinta tra investimenti per estendimento ed ampliamento impiantistico, ed investimenti per ammodernamento e potenziamento. 2. Il dettaglio delle sottovoci dell'attivo, di cui si richiede la separata indicazione degli importi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2427 del Codice civile, e' presentato nel seguito: Attivita' coltivazione del gas naturale Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci. Attivita' Gnl Voce BII 1) terreni e fabbricati; in particolare: - terreni coperti da fabbricati - fabbricati non industriali; - fabbricati industriali. Voce BII 2) impianti e macchinario; in particolare: - impianti di rigassificazione e liquefazione; - serbatoi di Gnl; - condotte di immissione nella rete di trasporto; - altre infrastrutture di terminali di Gnl. Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti; in particolare: - impianti di rigassificazione e liquefazione; - serbatoi di Gnl; - condotte di immissione nella rete di trasporto; - altre infrastrutture degli impianti di Gnl; - altre immobilizzazioni in corso; - acconti. Attivita' stoccaggio del gas naturale Voce BII 1) terreni e fabbricati; in particolare: - terreni coperti da fabbricati; - fabbricati non industriali; - fabbricati di servizio allo stoccaggio. Voce BII 2) impianti e macchinario; in particolare: - infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi); - condotte di stoccaggio; - centrali di trattamento; - centrali di compressione; - altre infrastrutture dello stoccaggio. Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti; in particolare: - infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi); - condotte di stoccaggio; - centrali di trattamento; - centrali di compressione; - altre infrastrutture dello stoccaggio; - altre immobilizzazioni in corso; - acconti. Attivita' trasporto e dispacciamento del gas naturale Voce BII 1) terreni e fabbricati; in particolare: - terreni; - fabbricati industriali; - fabbricati di servizio a rete e impianti. Voce BII 2) impianti e macchinario; in particolare: - gasdotti della rete nazionale; - gasdotti della rete regionale; - centrali di spinta; - condotte di derivazione e allacciamenti; - altre infrastrutture di rete. Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti; in particolare: - gasdotti della rete nazionale; - gasdotti della rete regionale; - centrali di spinta; - condotte di derivazione e allacciamenti; - altre immobilizzazioni in corso; - acconti. Attivita' commercializzazione all'ingrosso del gas naturale 1) Comparto importazione Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci. 2) Comparto esportazione Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci. 3) Comparto operazioni di cliente grossista Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci. Attivita' distribuzione del gas naturale Voce BII 1) terreni e fabbricati; in particolare: - terreni; - fabbricati di servizio a rete e impianti (reversibili); - altri fabbricati industriali. Voce BII 2) impianti e macchinario; in particolare: - impianti Remi, impianti di compressione e gruppi di riduzione (esclusi eventuali gruppi di riduzione gia' ricompresi negli impianti di derivazione di utenza o allacciamenti); - serbatoi; - condotte della rete locale in alta pressione; - condotte della rete locale in media e bassa pressione; - impianti di derivazioni di utenza o allacciamenti; - altri impianti reversibili; - altre impianti non reversibili. Voce BII 3) attrezzature industriali e commerciali; in particolare: - misuratori gas; - altre attrezzature reversibili; - altre attrezzature non reversibili. Voce BII 5) immobilizzazioni in corso e acconti; in particolare: - stazioni di decompressione e compressione; - serbatoi; - condotte della rete locale in alta pressione; - condotte della rete locale in media e bassa pressione; - impianti di derivazione di utenza o allacciamento; - misuratori gas; - altri impianti e attrezzature reversibili; - altre immobilizzazioni in corso; - acconti. Voce BII 6) beni gratuitamente devolvibili; in particolare: - stazioni di decompressione e compressione; - serbatoi; - condotte della rete locale; - impianti di derivazione di utenza o allacciamento; - misuratori gas; - altre immobilizzazioni reversibili. Attivita' vendita del gas naturale Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci. Attivita' distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti Non e' richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci.
 
Allegato 5

Allegato 5 - Criteri per la ripartizione dei servizi comuni (ai sensi dell'articolo 11, comma 11.4)

=====================================================================
| | Parametri fisico
Servizio comune | Funzioni/processi | tecnici previsti =====================================================================
| |Numero di ordini e/o Approvvigionamenti, | |contratti di acquisto e trasporti, logistica |Approvvigionamenti |appalto ---------------------------------------------------------------------
| |Importo degli ordini
| |e/o contratti e/o gare ---------------------------------------------------------------------
| |Tempo-uomo dedicato ai
| |singoli ordini e/o
| |contratti e/o gare ---------------------------------------------------------------------
| |km percorsi
|Trasporti e/o |normalizzati per
|autoparco mezzi |categoria di mezzi ---------------------------------------------------------------------
| |Costo consuntivo di
| |gestione del singolo
| |mezzo ---------------------------------------------------------------------
| |Numero di
| |movimentazioni di
| |magazzino (carico e
|Logistica e magazzini |prelievo) ---------------------------------------------------------------------
| |Pesi e volumi
| |movimentati, per
| |tipologie di materiali ---------------------------------------------------------------------
| |Superfici e spazi
| |mediamente occupati --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Servizi immobiliari | |Mq utilizzati ---------------------------------------------------------------------
| |Entita' degli
| |interventi manutentivi
| |richiesti --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
|Sviluppo e |Consuntivazione su
|manutenzione |commessa specifica, per Servizi informatici |"software" |singola procedura ---------------------------------------------------------------------
| |Ore dirette del
| |personale di analisi e
| |programmazione (per
| |procedura) ---------------------------------------------------------------------
|Centro elaborazione |Tempi-macchina per
|dati e "hardware" |l'elaborazione dati ---------------------------------------------------------------------
| |Numero elaborazioni
| |effettuate ---------------------------------------------------------------------
| |Tempo-uomo di
| |assistenza operativa
| |per procedura ---------------------------------------------------------------------
|Informatica |
|individuale e reti |Numero di postazioni ---------------------------------------------------------------------
| |Numero ed entita' degli
| |interventi di
| |assistenza agli
| |utilizzatori ---------------------------------------------------------------------
| |Volume di traffico --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Telecomunicazioni | |Volumi di traffico ---------------------------------------------------------------------
| |Numero di postazioni
| |attive --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Contabilita', | | revisione, | |Numero di transazioni pianificazione e |Contabilita' e |registrate per controllo |revisione |attivita' e/o servizio ---------------------------------------------------------------------
| |Numero di relazioni
| |predisposte ---------------------------------------------------------------------
| |Costi operativi diretti
| |delle linee di servizio ---------------------------------------------------------------------
|Pianificazione e |Costi operativi diretti
|controllo |delle linee di servizio ---------------------------------------------------------------------
| |Numero reports
| |predisposti --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Finanza ordinaria e | |"Cash-flow" originato straordinaria | |da ogni attivita' ---------------------------------------------------------------------
| |Tempo-uomo su pratiche
| |specifiche o
| |straordinarie --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Organi legali e | | societari, alta | |Costi operativi diretti direzione e staff | |delle linee di centrali | |servizio. ---------------------------------------------------------------------
| |Numero e/o tempo-uomo
| |su pratiche ed atti
| |specifici delle linee
| |di servizio --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Personale e risorse | | umane | |Numero medio di addetti ---------------------------------------------------------------------
| |Numero di assunzioni ---------------------------------------------------------------------
| |Numero e/o tempo uomo
| |per tipologia di atti e
| |iniziative (trattative
| |sindacali, corsi di
| |formazione) --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
| |In base alle Altri servizi non | |caratteristiche di ogni compresi | |servizio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone