Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
LEGGE 4 aprile 2002, n. 56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli
----

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2319):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro della salute (Sirchia) e dal
Ministro dell'istruzione, universita' e della ricerca
(Moratti) l'11 febbraio 2002.
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XII
(Affari sociali), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni, I, IV, V, XI e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VII (Cultura) XII
(Affari sociali) il 19, 20, 21, 27, 28 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 1o, 5 marzo 2002 e approvato il 6
marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1212):
Assegnato alle commissioni riunite 7a (Istruzione
pubblica) 12a (Igiene e sanita), in sede referente, l'8
marzo 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 12 marzo 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite 7a (Istruzione
pubblica) 12a (Igiene e sanita), in sede referente, il 13,
14, 19, 20 marzo 2002.
Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.

----

Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
35 dell'11 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 68.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
FEBBRAIO 2002, N. 8

L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".
All'art. 3:
al comma 1, le parole "tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; le parole: "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "25 membri" e le parole: "e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia" sono sotituite dalle seguenti: ", uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici".
All'art. 4:
al comma 2 la parola: "estesa" e' sostituita dalla seguente: "esteso";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone