Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
DECRETO RETTORALE 11 marzo 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1998, di istituzione dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti gli atti relativi all'istituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi dell'Insubria, approvato dal senato accademico integrato nella seduta del 21 dicembre 2001;
Vista la nota prot. n. 10884 del 31 dicembre 2001, con la quale il predetto statuto e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto;
Vista la deliberazione del senato accademico integrato della seduta del 1 marzo 2002 nella quale sono stati presi in esame i rilievi ministeriali contenuti nel succitato decreto e approvate, con le prescritte maggioranze di legge, le modifiche da apportare allo statuto per recepire le osservazioni ministeriali;
Visto il testo definitivo dello statuto, come modificato nella seduta del senato accademico integrato del 1 marzo 2002;
Ritenuto compiuto il procedimento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;
Decreta:
E' emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi dell'Insubria nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale.
Varese, 11 marzo 2002
Il rettore: Dionigi
 
TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Universita' dell'Insubria
1. L'Universita' dell'Insubria e' una istituzione pubblica di alta cultura che ha per finalita' lo sviluppo del sapere critico e la sua trasmissione. Ha capacita' di diritto pubblico e privato.
2. L'Universita' si identifica nella comunita' di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignita', nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
3. L'Universita' opera per attuare il diritto allo studio con particolare riguardo ai capaci e meritevoli, anche di concerto con gli enti competenti in materia.
4. L'Universita', nel rispetto dei principi e delle normative a tutela dei diritti della persona, offre pari opportunita' ed esclude ogni discriminazione. Istituisce organi, procedure e strumenti, idonei a dare adeguata protezione ai diritti individuali.
5. L'Universita' favorisce la residenzialita' del personale e degli studenti. Persegue condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro. Favorisce la crescita professionale del personale. Promuove e sostiene, anche con proprie risorse, l'attivita' culturale, associativa, sportiva e ricreativa del personale e degli studenti.
Art. 2.
S e d i
1. L'Universita' dell'Insubria comprende le sedi di Varese e Como e ne assicura lo sviluppo paritario, armonico ed equilibrato, favorendo le iniziative comuni e l'integrazione delle attivita' didattiche e di ricerca. L'Universita' puo' dislocare in altre localita' strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi, nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema universitario.
Art. 3.
Rapporti esterni
1. L'Universita' appartiene alla comunita' scientifica e culturale internazionale. Ricerca, promuove e attua con apposite convenzioni su base paritaria e reciproca la mobilita' del personale e degli studenti e ogni utile forma di cooperazione in materia scientifica e didattica con altre universita' nazionali ed estere e con qualificate istituzioni di alta cultura. Intrattiene rapporti con soggetti rappresentativi di interesse interessi pubblici o diffusi in Italia e all'estero. In questo quadro, dedica particolare attenzione ai territori dell'area insubre e contribuisce a valorizzarne le caratteristiche culturali, ambientali, storiche, sociali, artistiche ed economiche.
Art. 4.
Autonomia
1. Nel perseguimento dei suoi fini, inscindibilmente connessi, l'Universita' agisce con piena indipendenza ed esercita l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile attribuitale dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, dotandosi di proprio statuto e propri ordinamenti.
2. Nell'esercizio della propria autonomia, l'Universita' assicura il rispetto della liberta' di ricerca e della liberta' di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a cio' necessari, in rapporto alle esigenze e alle risorse. Regola i modi in cui le strutture scientifiche e didattiche organizzano e coordinano l'attivita' di docenza e di ricerca.
Art. 5.
Organizzazione, risorse e finanziamenti
1. L'Universita' si organizza secondo criteri di economicita', trasparenza ed efficienza, adottando procedure che identifichino gli obiettivi e ne valutino la realizzazione. Dispone gli opportuni controlli sulla gestione e sui risultati, compresi quelli dell'attivita' didattica e di ricerca.
2. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono trasferimenti dello Stato e degli enti pubblici; elargizioni, liberalita' e lasciti; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali e prestazioni a favore di terzi; ricorso al credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento.
3. Le risorse destinate al funzionamento ordinario delle strutture sono ripartite secondo criteri oggettivi, certi e predeterminati. Nella loro utilizzazione e' assicurata ampia autonomia decisionale.
4. Nella ripartizione delle risorse tra le due sedi si terra' conto dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture gia' in esse presenti e delle rispettive specifiche vocazioni. A ciascuna sede e' assicurata in via esclusiva, per il funzionamento e lo sviluppo, la disponibilita' delle risorse ad essa destinate da soggetti pubblici o privati.
TITOLO SECONDO
Capo I - ORGANI DI GOVERNO
Sezione I - Rettore

Art. 6.
Funzioni
1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ed esercita le seguenti funzioni:
a) ha compiti generali di iniziativa, di impulso e di coordinamento;
b) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive delibere;
c) esercita il potere disciplinare sugli studenti e sul personale secondo le normative vigenti;
d) ha compiti di vigilanza;
e) promulga i regolamenti;
f) emana i decreti di nomina alle cariche accademiche;
g) stipula convenzioni, contratti e accordi;
h) in caso straordinario di necessita' ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile sucessiva.
Art. 7.
Elezione
1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta', dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di dipartimento e nelle altre strutture per le quali lo statuto preveda rappresentanze di dette categorie.
3. L'elezione del rettore per il quadriennio accademico successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione e' indetta dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.
4. Secondo le modalita' disposte dal decano del corpo accademico, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di rettore, i connessi programmi e le indicazioni delle persone che il candidato si impegna a designare quali rettore vicario e prorettore. Le candidature devono essere presentate da almeno dieci elettori per sede.
5. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risultera' eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo e, in subordine, con maggior anzianita' anagrafica.
7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di non accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di trenta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica, le funzioni del rettore sono svolte dal rettore vicario.
SEZIONE II
Rettore vicario e Prorettore
Art. 8.
Nomina
1. Il rettore vicario e il prorettore sono nominati dal rettore sulla base delle indicazioni fornite all'atto della presentazione della propria candidatura. Cessano dalle loro funzioni con l'entrata in carica del rettore, a seguito di successive elezioni, e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Il rettore vicario ha sede in Como; il prorettore ha sede in Varese.
Art. 9.
Funzioni
1. Il rettore vicario rappresenta il rettore nella sede di Como, e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del rettore.
2. Il rettore vicario e il prorettore svolgono, per delega del rettore, le seguenti funzioni:
a) funzione di vigilanza;
b) funzione di coordinamento;
c) curano l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;
d) stipulano contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.
SEZIONE III
Senato accademico
Art. 10.
Composizione
1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore;
b) dal rettore vicario;
c) dal prorettore;
d) dal direttore amministrativo;
e) dai presidi di facolta';
f) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari individuate dal regolamento generale di Ateneo in numero non superiore a cinque;
g) dal coordinatore del consiglio dei direttori di dipartimento;
h) da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ragione di due per sede;
i) da quattro rappresentanti degli studenti in ragione di due per sede.
Art. 11.
Funzioni
1. Il senato accademico:
a) determina, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorita';
b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati avvalendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione interna;
c) esprime parere sul bilancio di previsione;
d) definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;
e) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;
g) approva le modifiche allo statuto;
h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;
i) puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Universita';
k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca, secondo competenza;
l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;
m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
n) designa il collegio dei revisori dei conti;
o) designa i componenti del nucleo di valutazione;
p) esercita le competenze non affidate dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo.
Art. 12.
Modalita' di votazione
1. Il senato accademico adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
2. A richiesta del rettore o del rettore vicario, per la validita' delle delibere e' necessario, inoltre, il voto favorevole di almeno un quarto dei voti dei rappresentanti di ciascuna sede.
SEZIONE
IV Consiglio di amministrazione
Art. 13.
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione in seduta plenaria e' composto
a) dal rettore;
b) dal rettore vicario e dal prorettore;
c) dal direttore amministrativo;
d) dal vice direttore amministrativo;
e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);
f) da due esperti in materia di amministrazione e gestione esterni all'Universita', designati dai rappresentanti dei docenti di ciascuna sede, di concerto con il rettore e con il rettore vicario per la sede di Como, con il rettore e con il prorettore per la sede di Varese;
g) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in ragione di uno per sede;
h) da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per sede.
2. Il consiglio si articola in due sezioni, rispettivamente per le sedi di Varese e di Como, presiedute dal prorettore e dal rettore vicario e composte dai membri espressi dalla rispettiva sede.
Art. 14.
Modalita' di votazione
1. Il consiglio di amministrazione e le sue sezioni sezioni adottano le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza della maggioranza dei componenti l'organo.
Art. 15. Funzioni del consiglio di amministrazione nella composizione plenaria
1. Il consiglio di amministrazione in composizione plenaria:
a) delibera il bilancio di previsione, di cui e' parte integrante il piano edilizio, in coerenza alle indicazioni programmatiche del senato accademico;
b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il conto consuntivo;
c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti che interessano l'Ateneo;
d) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri regolamenti di competenza;
e) delibera in materia di assunzione del direttore amministrativo, su proposta del rettore, ed attribuisce l'incarico di vice direttore amministrativo, su proposta del direttore amministrativo di concerto con il rettore vicario della sede di Como;
f) stabilisce obiettivi relativi all'attivita' amministrativa e di gestione e ne verifica il raggiungimento;
g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di funzionamento dell'amministrazione;
h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e centri di servizio, di concerto con il senato accademico per quanto di sua competenza;
i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico;
j) delibera l'ammontare dell'indennita' di funzione dovuta al rettore, al rettore vicario e al prorettore, le indennita' al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilita', il compenso degli esperti che fanno parte del consiglio stesso, quello dei componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, il compenso di coloro che svolgono attivita' per conto dell'Ateneo;
k) puo' delegare funzioni o singoli atti di propria competenza alle sezioni; ha potere di revisione delle delibere delle sezioni, non conformi ai criteri generali stabiliti dagli organi centrali dell'Ateneo e puo' avocare a se' determinate procedure o delibere, in caso di mancato esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Funzioni delle sezioni
1. Ciascuna sezione del consiglio di amministrazione:
a) delibera sulle convenzioni e i contratti che interessano le strutture didattiche, scientifiche e di servizio della sede, secondo le competenze;
b) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i programmi di sviluppo;
c) ripartisce le risorse finanziarie attribuite alla sede, senza vincolo di destinazione, in attuazione dei criteri stabiliti da senato accademico e consiglio di amministrazione;
d) autorizza le spese deliberate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio della sede per quanto di competenza;
e) formula annualmente al consiglio di amministrazione proposte circa l'impiego delle risorse da assegnare alla sede, e ne fornisce un rendiconto annuale, unitamente ad una relazione a conclusione dell'esercizio, nell'ambito delle sue competenze.
Art. 17.
Giunta
1. La giunta del consiglio di amministrazione e' costituita dal rettore, che la presiede, dal rettore vicario, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai due esperti. La Giunta svolge attivita' istruttoria sugli argomenti da sottoporre al consiglio; ha i poteri che le sono delegati, anche in via permanente, dal consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate alla giunta l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, le delibere concernenti il direttore amministrativo e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico, l'attivazione e disattivazione di strutture, l'avocazione di procedure o delibere di competenza delle sezioni.

Capo II
ALTRI ORGANI DI ATENEO

SEZIONE I
Consulta Universita' - Territorio
Art. 18.
Composizione
1. In prima attuazione dello statuto, la consulta e' composta da:
a) il rettore;
b) il rettore vicario e il prorettore;
c) i presidi di facolta';
d) un rappresentante di ciascun ente territoriale (regione, province e comuni) che sia sede di insediamenti universitari;
e) due componenti della giunta camerale designati da ciascuna delle Camere di commercio di Varese e Como;
f) un rappresentante del Canton Ticino designato con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
g) rappresentanti degli ordini e collegi professionali di categoria, delle scuole superiori e delle rappresentanze sindacali, entro il numero massimo stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le modalita' del funzionamento e delle integrazioni della consulta sono determinate dalla consulta stessa con un apposito regolamento approvato dalla consulta su proposta del rettore.
Art. 19.
Funzioni
1. La consulta ha lo scopo di sviluppare i rapporti tra l'Ateneo e le collettivita' locali. Si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Sentita la relazione del rettore esprime pareri e indirizzi, con particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Ateneo e, all'attivita' formativa e di ricerca svolta dallo stesso, e alle questioni che investono i rapporti tra Universita' e territorio.
SEZIONE II
Nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 20.
Composizione
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. I membri del nucleo di valutazione sono designati dal senato accademico e nominati dal rettore.
Art. 21.
Funzioni
1. Il nucleo di valutazione e' organo centrale di Ateneo. Adotta, anche per gli effetti stabiliti dalla vigente normativa universitaria, sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Art. 22.
Prerogative e atti
1. L'Ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il nucleo trasmette annualmente al rettore e al senato accademico una relazione sulle valutazioni effettuate.
3. Il nucleo esprime, su richiesta delle autorita' accademiche, pareri non vincolanti.
Art. 23.
Durata
1. Il nucleo resta in carica per la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
SEZIONE III
Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica ce; Art. 24.
Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica
1. La commissione di Ateneo per la ricerca scientifica e' organo consultivo del rettore e del senato accademico per le questioni attinenti l'organizzazione e il finanziamento della ricerca.
2. Composizione della commissione, formazione dei collegi elettorali e modalita' di funzionamento sono stabiliti nel regolamento generale di Ateneo.
SEZIONE IV
Consiglio dei direttori di dipartimento
Art. 25.
Composizione e funzioni
1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' organo centrale di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
2. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di coordinamento, consultive e propositive con riferimento alle questioni che interessano l'attivita' e le competenze dei dipartimenti.
Art. 26.
Coordinatore
1. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere, rappresenta il consiglio presso gli altri organi dell'Ateneo e fa parte di diritto del senato accademico. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio.
SEZIONE V
Collegio dei revisori
Art. 27.
Composizione
1. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi piu' due supplenti, designati dal senato accademico e nominati dal rettore tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o dell'Ordine dei dottori commercialisti e dura in carica un triennio.
2. Il collegio elegge il presidente al proprio interno, a maggioranza dei componenti effettivi.
Art. 28.
Competenze
1. Il collegio dei revisori e' organo di vigilanza e controllo dell'attivita' finanziaria con il compito di effettuare la revisione amministrativo - contabile dell'Ateneo.
2. Il collegio dei revisori:
a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Universita', redigendo apposite relazioni;
b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e delle strutture organizzative di gestione, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione delle stesse;
c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell'Universita' che delle strutture organizzative di gestione;
d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori;
e) svolge ogni altra attivita' richiesta dalla normativa in vigore.
Art. 29.
Funzionamento
1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, a cui compete la convocazione. Il collegio si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale trasmesso al rettore, che ne dara' diffusione in consiglio di amministrazione.
2. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
3. I componenti del collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
SEZIONE VI
Comitato per lo sport universitario
Art. 30.
Composizione e funzioni
1. Il comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e al programma di sviluppo delle relative attivita'.
2. La composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
3. L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate mediante convenzione a enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo.
TITOLO TERZO
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Capo I
FACOLTA'

Art. 31.
Finalita' e funzioni
1. La facolta' e' sede istituzionale dell'attivita' didattica.
2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e delle altre risorse eventualmente assegnate, anche per il reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, e assicura la loro piu' efficiente utilizzazione. Puo' destinare risorse ai dipartimenti a fronte di attivita' didattiche a questi delegate.
3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di obiettivi comunicati all'amministrazione, controllando periodicamente i risultati raggiunti.
4. Alla facolta' afferiscono i corsi di laurea e gli altri corsi di studio attivabili a norma di regolamento didattico di Ateneo.
5. Qualora un corso di studio sia attivato con il concorso di piu' facolta', il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca, oppure come sia costituito il consiglio di corso o il comitato responsabile, e quali competenze proprie del consiglio di facolta' siano ad esso dele-gate. Lo stesso provvedimento determina i criteri per la valutazione del contributo delle facolta', ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La facolta' e' unita' di spesa; con delibera del consiglio di amministrazione puo' esserle attribuita la qualifica di unita' di gestione.
SEZIONE I
Organi e competenze
Art. 32.
Organi
1. Sono organi della facolta' il preside ed il consiglio di facolta'. Il regolamento di facolta' puo' prevedere l'istituzione di consigli di corso di studio, anche riunendo piu' corsi affini. In caso di mancata costituzione di questi organi il regolamento dovra' prevedere in loro luogo la designazione di un responsabile ed eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
2. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una giunta di facolta' e di commissioni.
3. Nella facolta' di medicina e' costituito il collegio dei clinici.
Art. 33.
Preside
1. Il preside rappresenta la facolta'.
2. Il preside:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta' e la giunta, ove costituita;
b) cura l'esecuzione delle delibere;
c) vigila sullo svolgimento delle attivita' didattiche;
d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
e) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformita' al regolamento didattico di Ateneo.
3. Il preside puo' designare un preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
Art. 34.
Elezione del preside
1. Il preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dal consiglio di facolta', nella composizione plenaria, ed e' nominato con decreto del rettore.
2. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti purche' il consiglio sia validamente costituito. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive puo' essere previsto lo svolgimento di piu' votazioni.
4. Le sedute del consiglio di facolta' per l'elezione del preside sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
Art. 35.
Consiglio di facolta'. Composizione
1. Fanno parte del consiglio di facolta':
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) tutti i ricercatori;
c) rappresentanti degli studenti in numero pari al 10% dei professori di ruolo componenti il consiglio, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque.
2. Il regolamento di facolta' puo' prevedere che al consiglio partecipi, con voto consultivo, personale tecnico e amministrativo responsabile di strutture didattiche e di servizio.
3. Quando non siano attivati consigli di corso, fanno parte del consiglio di facolta', per le sole questioni di competenza del consiglio di corso, anche i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento nel corso di studio.
4. Le deliberazioni concernenti la destinazione di posti di professore o ricercatore di ruolo, nell'ambito della fascia alla quale sono state destinate le risorse, quelle concernenti le modalita' di copertura dei posti cosi' assegnati e i relativi adempimenti, nonche' in genere quelle concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Ad esse non partecipano i rappresentanti degli studenti. I rappresentanti degli studenti non partecipano altresi' alle delibere per l'assegnazione di compiti didattici o per l'affidamento di insegnamenti a qualsiasi titolo.
Art. 36.
Consiglio di Facolta'. Attribuzioni
1. Il consiglio di facolta' e' l'organo responsabile della programmazione e gestione delle attivita' didattiche e dell'uso delle risorse a queste destinate.
2. A tale fine, in particolare:
a) approva il regolamento di facolta', a maggioranza dei componenti;
b) delibera sull'uso delle risorse disponibili alla facolta', anche per il loro impiego ai fine del reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo;
c) esprime proposte e pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione di corsi di studio;
d) delibera l'istituzione e la soppressione dei consigli dei corsi di studio e di indirizzo, e designa i responsabili di tali corsi quando i consigli non siano costituiti;
e) coordina i piani di studio e le attivita' didattiche, nonche' le attivita' di orientamento di propria competenza in collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a cio' preposti;
f) delibera l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio afferenti alla facolta';
g) assegna ai docenti i compiti didattici;
h) approva la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti;
i) delibera la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e le modalita' per la loro copertura. La delibera viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
j) delibera la chiamata dei professori di ruolo e la chiamata per trasferimento dei ricercatori, sentiti i consigli di corso di studi interessati con riferimento alle esigenze didattiche, ed i dipartimenti interessati, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili
k) delibera su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;
l) delibera, per esigenze didattiche, il passaggio dell'afferenza di un docente ad altro settore scientifico disciplinare, con il suo consenso e sentiti i consigli dei corsi di studio di afferenza e i dipartimenti interessati, motivando con riferimento alla sua competenza scientifica e didattica. La delibera viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
m) esprime parere su questioni attinenti la ricerca nei casi previsti, o su richiesta del senato accademico;
n) esercita le competenze del consiglio di corso, quando nella facolta' sia attivato un solo corso di studi.
3. Il consiglio di facolta' e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.
Art. 37.
Giunta di facolta'
1. La giunta, ove costituita, coadiuva il preside nell'espletamento delle sue attribuzioni.
2. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento di facolta', ad eccezione di quelle previste alle lettere a), d), e) (solo per quanto riguarda il coordinamento dei piani di studio dei corsi di studio), f), i), j), l).
La giunta e' presieduta dal preside ed e' composta secondo le modalita' definite dal regolamento di facolta'.
Art. 38.
Collegio dei clinici
1. Nell'ambito della facolta' di medicina e chirurgia, e' costituito il collegio dei clinici, che riunisce tutti i docenti responsabili della direzione di unita' operative convenzionate. Il collegio ha funzioni consultive, istruttorie e propositive nei confronti della facolta' per la definizione delle convenzioni con enti di assistenza e cura, nonche' gli eventuali compiti previsti dalle convenzioni stesse.
SEZIONE II
Corsi di studio
Art. 39.
Corsi attivabili
1. Presso le facolta', ed eventualmente con il concorso di piu' facolta', possono essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione.
2. Le facolta' possono inoltre istituire corsi di Master e corsi post-laurea con finalita' di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere.
3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 40.
Consiglio di corso. Composizione
1. Fanno parte del consiglio di corso:
a) i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento nel corso di studio. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la partecipazione ai consigli di corso e l'eventuale opzione, quando un insegnamento sia comune a piu' corsi.
b) rappresentanti degli studenti in numero pari al 10% dei componenti di cui alla lettera a), e comunque non inferiore a due.
Art. 41.
Consiglio di corso. Competenze
1. Il consiglio di corso, quando istituito, assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attivita' del corso o dei corsi di studio che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di facolta' e dei regolamenti.
2. A tal fine, in particolare:
a) coordina le attivita' didattiche e i programmi degli insegnamenti;
b) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti;
c) esprime proposte e pareri al consiglio di facolta' in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di facolta', alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
d) approva i piani di studio formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di facolta'.
Art. 42.
Presidente del consiglio di corso
1. Il presidente e' un professore di ruolo, eletto con le stesse modalita' del preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato con decreto del rettore. Per i consigli di corso di laurea l'elettorato passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) coadiuva il preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
d) nomina, per delega del preside, le commissioni degli esami di profitto.
3. Il presidente puo' designare un presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
SEZIONE III
Scuole di specializzazione
Art. 43.
Istituzione
1. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, e' compito esclusivo dell'Universita'.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta', sentiti i dipartimenti interessati, con decreto del rettore, previa approvazione del senato accademico, e parere favorevole del consiglio di amministrazione, per quanto di competenza. La proposta indica il dipartimento che cura la gestione amministrativa e contabile della Scuola.
Art. 44.
Organi
1. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.
2. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola. E' nominato dal rettore su designazione elettiva del consiglio della scuola, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Dura in carica 3 anni ed e' rieleggibile, senza limitazione di tempo.
3. Il consiglio della scuola e' composto da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, titolari di insegnamenti ufficiali, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate dal regolamento generale di Ateneo.
4. Il consiglio della scuola elegge il direttore e adotta il programma delle attivita', approvato dalle facolta' interessate. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, puo' proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.
Art. 45.
Funzionamento
1. Le scuole di specializzazione svolgono la loro attivita' con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente, e delle disposizioni di cui al presente statuto, e secondo le procedure indicate nei regolamenti di Ateneo.
2. Il regolamento della scuola indica le facolta' e i dipartimenti cui la stessa afferisce ai fini del supporto didattico e organizzativo, e il dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile.
Capo II
DIPARTIMENTI

Art. 46.
Finalita' e funzioni
1. Il dipartimento e' sede istituzionale dell'attivita' di ricerca nell'ambito di aree omogenee per metodo o per finalita' scientifiche.
2. E' unita' di gestione e gode di autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti. Puo' essere articolato in sezioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. Dispone delle risorse assegnate, anche per il reclutamento di personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, e cura la loro piu' efficiente utilizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo.
4. Il dipartimento collabora alle attivita' didattiche e formative dei corsi di studio; organizza o concorre all'organizzazione dei dottorati di ricerca e delle relative attivita'.
5. I dipartimenti dell'area medica svolgono anche funzioni di organizzazione e coordinamento della attivita' assistenziale, secondo le modalita' previste nelle convenzioni stipulate con gli enti ospedalieri.
Art. 47.
O r g a n i
1. Sono organi del dipartimento il direttore e il consiglio. Il regolamento del dipartimento puo' prevedere la costituzione di una giunta.
Art. 48.
Direttore
1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore:
a) convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
b) e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;
c) promuove e coordina le attivita' del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, e nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
4. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano in ruolo. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori ruolo assenti.
5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta nel medesimo dipartimento.
6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori del dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
Art. 49.
Consiglio di dipartimento. Composizione
1. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca;
d) il segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il regolamento del dipartimento puo' prevedere la partecipazione al consiglio di coloro che svolgono attivita' di ricerca presso il dipartimento, per la formulazione di proposte e pareri.
3. Il numero dei rappresentanti del personale e dei dottorandi e' stabilito dal regolamento di dipartimento, per ciascuna rappresentanza in misura non superiore al 10% dei docenti, con arrotondamento all'unita' superiore.
4. Le deliberazioni concernenti i pareri sulle chiamate e quelle che riguardano le persone dei docenti sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai docenti della fascia corrispondente e di quelle superiori.
5. Sulle questioni relative all'organizzazione didattica del dottorato partecipano, senza diritto di voto, il personale tecnico-amministrativo e i dottorandi.
Art. 50.
Consiglio di dipartimento. Attribuzioni
1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. Il consiglio in particolare:
a) approva, su relazione del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e per l'utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali, anche in relazione alle attivita' didattiche;
c) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
d) puo' proporre al senato accademico la disattivazione del dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
e) esprime parere sulle chiamate dei professori da parte delle facolta', nei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili per l'attivita' scientifica;
f) formula proposte, nell'ambito delle sue competenze, in ordine ai piani di sviluppo dell'Universita';
g) propone l'istituzione dei dottorati e ne organizza le attivita', anche in concorso con altre strutture interne o esterne all'Ateneo;
h) approva i contratti e le convenzioni con enti e privati, nell'ambito delle sue competenze;
i) esprime parere su questioni attinenti la didattica, quando cio' sia espressamente previsto dallo statuto, o su richiesta del senato accademico e delle facolta'.
Art. 51.
Giunta di dipartimento
1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Il consiglio puo' delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento. Non possono essere delegate alla giunta le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al regolamento di dipartimento e ai pareri sulle chiamate.
3. La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta, secondo le modalita' definite dal regolamento di dipartimento, da almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
Art. 52.
Costituzione
1. Il dipartimento e' costituito e disattivato con decreto del rettore.
2. L'istituzione ha luogo a seguito di motivata richiesta da parte di docenti di ruolo dell'Ateneo. Sulla richiesta delibera il senato accademico, che ne valuta la coerenza e l'utilita' per lo sviluppo della ricerca scientifica, su parere conforme del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, sentiti i dipartimenti cui fanno capo i settori scientifico-disciplinare di afferenza dei proponenti.
3. I settori scientifico-disciplinari del dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato, sentiti gli altri dipartimenti interessati per affinita' di settori scientifico-disciplinari.
4. Il numero di proponenti la costituzione di un dipartimento non puo' essere inferiore a otto per il primo biennio dall'entrata in vigore dello statuto; successivamente non potra' essere inferiore alla soglia stabilita dal regolamento generale di Ateneo. Almeno la meta' dei proponenti devono essere professori di ruolo.
5. In prima applicazione dello statuto, potranno essere trasformati in dipartimenti gli istituti che ne facciano richiesta, a maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che il numero dei docenti che chiedono l'afferenza al costituendo dipartimento non sia inferiore a cinque. Gli Istituti che non facciano richiesta di trasformazione saranno disattivati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto.
6. Il dipartimento e' disattivato a seguito di delibera del senato accademico quando siano venute meno le condizioni per il funzionamento in relazione ai fini istitutivi, sentite le facolta' e gli altri dipartimenti cui afferiscono i medesimi settori scientifico-disciplinari, o su richiesta del consiglio di dipartimento.
7. Tutti i docenti dell'Ateneo devono afferire ad uno dei dipartimenti esistenti, con diritto di opzione. Il dipartimento puo' esprimere motivato parere contrario alla richiesta; in tal caso l'afferenza sara' deliberata dal senato accademico. L'opzione sara' espressa dai docenti di nuova nomina entro un mese dalla presa di servizio.
8. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' stabilisce le modalita' per la gestione amministrativa e contabile dei dipartimenti prevedendo l'aggregazione di quelli di minori dimensioni.
Capo III
DOTTORATO DI RICERCA

Art. 53.
Finalita' e istituzione
1. L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca, finalizzati alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di laurea specialistica e hanno una durata non inferiore a tre anni.
2. I corsi di dottorato consentono il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. I dottorati con sede amministrativa nell'Universita' dell'Insubria vengono istituiti su richiesta dei dipartimenti o delle facolta' interessate, con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza. La proposta deve indicare il dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del dottorato, al quale verranno assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento.
4. L'Universita' promuove l'istituzione di dottorati in collaborazione con atenei stranieri. La loro istituzione e' deliberata con la medesima procedura; gli organi e il funzionamento sono regolati dall'atto istitutivo.
5. Dipartimenti e docenti dell'Universita' possono partecipare a corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri atenei.
Art. 54.
Organi
1. Sono organi del dottorato di ricerca il coordinatore ed il collegio dei docenti.
2. Il coordinatore e' responsabile del funzionamento del dottorato. E' eletto dal collegio dei docenti fra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato dal rettore. Dura in carica tre anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente.
3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicati nella proposta di istituzione e nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attivita' didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalita' di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a loro ricercatori particolarmente qualificati funzioni di tutorato.
Art. 55.
Funzionamento
1. I dottorati, articolati in cicli successivi, svolgono la loro attivita' con autonomia didattica ed organizzativa nei limiti stabiliti dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti. Il regolamento didattico di Ateneo ne disciplina il funzionamento.
2. Il regolamento del dottorato puo' prevedere la partecipazione di dipartimenti appartenenti ad altri Atenei all'attivita' didattica e di ricerca.
3. Ai corsi di dottorato si accede mediante concorso, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
TITOLO QUARTO
CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA
Art. 56.
Centri di servizi e di ricerca
1. I centri di servizi e di ricerca sono istituiti con decreto rettorale su deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
2. I centri interateneo sono gestiti secondo i rispettivi statuti.
Capo I
CENTRI DI SERVIZI
Sezione I
NORME GENERALI
Art. 57.
Centri di servizi di Ateneo
1. I centri di servizi di Ateneo sono unita' di gestione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca e dell'amministrazione dell'Ateneo, nel rispetto degli indirizzi formulati dal senato accademico. Sono istituiti con decreto rettorale su deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. All'atto dell'entrata in vigore dello statuto sono centri di servizi di Ateneo il centro "Sistema bibliotecario di Ateneo" (SiBA) e il centro "Sistemi informativi e comunicazione" (SIC).
Art. 58.
Centri di servizi di area
1. I centri di servizi di area sono costituiti con la medesima procedura, su proposta di strutture didattiche o di ricerca, allo scopo di unificare e razionalizzare la gestione di servizi, di attivita' comuni e di grandi attrezzature scientifiche.
2. Il regolamento generale di Ateneo limita il numero di centri grandi attrezzature attivabili, compatibilmente con le esigenze della ricerca.
Art. 59.
O r g a n i
1. Organi dei centri di servizi sono il direttore e il comitato tecnico scientifico.
Art. 60.
Funzionamento
1. L'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizi sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. I regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.
Sezione II
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SIBA)
Art. 61.
Competenze
1. Il centro "Sistema bibliotecario di Ateneo" (SiBA) gestisce l'informazione bibliografica nonche' i documenti, acquisiti dall'Ateneo o resi disponibili, a supporto della ricerca, della didattica e dell'amministrazione. Nell'ambito delle sue competenze provvede all'acquisizione di beni e servizi per l'Ateneo e per le singole biblioteche, nel rispetto degli indirizzi e delle priorita' indicate dai rispettivi consigli scientifici o secondo le indicazioni dei docenti e delle strutture che hanno finanziato l'acquisizione. Sovrintende al funzionamento delle biblioteche e ne gestisce il personale.
Art. 62.
Funzionamento
1. Il regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo prevede le modalita' con cui le biblioteche di facolta' e interfacolta' sono rappresentate nel comitato tecnico scientifico; determina la composizione dei consigli scientifici delle biblioteche in quanto unita' di spesa e le loro competenze in materia di indirizzo; definisce le caratteristiche e i requisiti minimi delle biblioteche e ne stabilisce le modalita' organizzative; regola le modalita' di fruizione del patrimonio documentale da parte di docenti e studenti, anche prevedendo forme di prestito e di deposito a lungo termine e la gestione dei materiali d'uso.
Sezione III
SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE (SIC)
Art. 63
Competenze
1. Il centro "Sistemi informativi e comunicazione" (SIC) gestisce, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, i sistemi informativi e di comunicazione dell'Ateneo ed i relativi servizi per le esigenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e dell'amministrazione. Provvede in tale ambito agli acquisti di interesse generale dell'Ateneo e fornisce consulenza alle strutture. Stabilisce norme e standard per la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informativi, sentite le strutture di ricerca interessate. Su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo provvede alla formazione del personale.
Art. 64.
Funzionamento
1. Il regolamento del centro "Sistemi informativi e comunicazione" prevede che nel comitato tecnico scientifico siano rappresentate le due sedi dell'Ateneo.
Capo II
CENTRI DI RICERCA
Art. 65.
Funzioni
1. I centri di ricerca sono unita' organizzative dirette a favorire lo svolgimento di attivita' omogenee di ricerca da parte di docenti afferenti a uno o piu' dipartimenti, e anche ad altri Atenei.
Art. 66.
Istituzione e soppressione
1. La costituzione dei centri di ricerca ha luogo con deliberazione del senato accademico su proposta di uno o piu' ricercatori, e con parere favorevole dei rispettivi dipartimenti di afferenza, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del centro a un dipartimento.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, o su proposta del dipartimento di afferenza.
Art. 67.
Funzionamento
1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' organizzative dei centri di ricerca, la cui gestione amministrativa e contabile fa capo a un dipartimento. I centri di ricerca sono unita' di spesa, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', con indicazioni comunque vincolanti circa l'utilizzo delle risorse proprie.
Art. 68.
R i s o r s e
1. Sono possibili fonti di finanziamento dei centri di ricerca:
a) i contributi assegnati da dipartimenti o facolta';
b) i contributi di enti e privati.
2. Ai centri di ricerca non possono essere assegnati altri finanziamenti o risorse a carico del bilancio universitario, compresi quelli destinati al finanziamento della ricerca.
Art. 69.
Verifica dell'attivita'
1. L'attivita' dei centri di ricerca e' verificata periodicamente, a scadenza almeno triennale, dai dipartimenti di afferenza, che possono proporne la soppressione.
Capo III
CENTRI SPECIALI
Art. 70.
Istituzione
1. Possono essere istituiti centri speciali, finalizzati alla promozione di attivita' di ricerca e didattiche in aree culturali dove non siano presenti competenze adeguate nell'Ateneo. I centri speciali sono istituiti con delibera del senato accademico, sentite le facolta' dove siano presenti insegnamenti in aree disciplinari affini, con parere favorevole del consiglio di amministrazione per quanto di competenza.
2. All'atto dell'entrata in vigore dello statuto e' centro speciale l'"International research center for local histories and cultural diversities".
Art. 71.
Funzionamento
1. I centri speciali sono organizzati secondo le indicazioni del Regolamento generale di Ateneo, e sono amministrati dall'amministrazione dell'Ateneo. Possono essere finanziati a carico del bilancio universitario.
Art. 72.
Verifica dell'attivita'
1. Ogni tre anni il senato accademico verifica l'attivita' dei centri speciali, e delibera la continuazione dell'attivita' o la soppressione. I centri speciali sono comunque soppressi con l'attivazione di un corso di laurea o di un dipartimento nella medesima area.
TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 73.
Decentramento
1. Gli uffici dell'amministrazione universitaria e i centri di servizi sono dislocati nelle sedi dell'Ateneo in maniera corrispondente alle diverse esigenze funzionali si' da garantire la presenza in entrambe delle competenze e dei servizi necessari nel quadro dell'efficienza complessiva.
2. Il bilancio dell'Ateneo e' unitario e si articola le voci di entrata e di spesa in riferimento alle due sedi, con imputazione dei costi generali di amministrazione.
3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, primo e terzo comma, del presente statuto, l'organizzazione dell'Ateneo si ispira al principio del decentramento delle responsabilita' ai diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa dell'Ateneo e' articolata in:
a) unita' di gestione, dotate di autonomia di spesa, di bilancio e finanziari, alla cui attivita' amministrativa e contabile e' preposto un segretario amministrativo;
b) unita' di spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da unita' di gestione o dall'amministrazione centrale.
4. In relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della gestione l'amministrazione individua centri di costo. Sono centri di costo le unita' di spesa e le unita' di gestione.
Art. 74.
Responsabilita'
1. I regolamenti o di Ateneo, nel rispetto della normativa e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio della responsabilita' individuale nell'azione amministrativa tecnica e contabile, il controllo della regolarita' degli atti e la verifica dei risultati raggiunti. Nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dagli organi di governo, sono attribuite alla dirigenza le funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Compiti di attuazione e di gestione sono parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto.
2. I responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi possono adottare atti che impegnano l'Ateneo all'esterno, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Gli organi monocratici e collegiali delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi possono delegare le loro funzioni, salvo quanto loro espressamente riservato dallo statuto, a singoli componenti o a giunte costituite al loro interno. Il regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalita' di delega.
Art. 75.
Autonomia delle strutture
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 5 del presente statuto il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unita' di gestione e alle unita' di spesa nonche' i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi:
a) certezza e tempestivita' delle assegnazioni;
b) assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento, comprensive della parte destinabile al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'amministrazione generale;
c) formulazione da parte delle strutture interessate di bilanci preventivi, riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali;
d) autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo statuto e definiti dal regolamento stesso, nel rispetto delle indicazioni degli organi di governo circa le politiche di impiego delle risorse, con particolare riguardo al rapporto tra spese complessive e impegni per il personale.
Art. 76.
Controllo di gestione
1. L'Ateneo esercita in modo sistematico e mediante apposito ufficio il controllo di gestione. Verifica l'efficienza degli impieghi delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai diversi livelli, con riguardo agli obiettivi economico-finanziari generali, alle attivita' svolte dalle strutture didattiche e di ricerca, alle attivita' svolte dall'Amministrazione generale e dalle strutture di servizi.
Art. 77.
Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato
1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica di diritto privato l'Universita' puo' in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attivita', con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione;
b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari;
c) costituire o partecipare a associazioni, fondazioni, consorzi e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
e) costituire cauzioni e garanzie;
f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attivita' di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie esigenze;
g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che esterno per lo svolgimento di attivita' formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
2. Le modalita' di esercizio delle attivita' di cui alle lettere precedenti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 78.
Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi
1. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' puo', nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai contratti nazionali di lavoro:
a) istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa vigente in materia di diritto allo studio, nonche' a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca;
b) istituire premi di operosita' scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualita' della didattica, della ricerca e dei servizi;
c) stipulare contratti di lavoro subordinato per attivita' di ricerca;
d) concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre universita' italiane o estere;
e) assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.
2. L'Universita' puo' realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici, borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.
Capo II
DIRIGENZA
Art. 79.
Direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, su proposta del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'Universita' degli studi dell'Insubria o di altra Universita' ovvero di altra amministrazione pubblica previo, ove occorra, nulla-osta della amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico di direttore amministrativo e' a tempo determinato, ha una durata da due a cinque anni e puo' essere rinnovato. L'eventuale cessazione innanzi al termine e' regolata dalle norme contrattuali.
3. Il direttore amministrativo ha le seguenti attribuzioni:
a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi cosi' come definiti o dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) e' a capo degli uffici centrali di Ateneo e svolge una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
c) propone al consiglio di amministrazione i criteri generali di organizzazione degli uffici;
d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni di legge.
Art. 80.
Vice direttore amministrativo
1. L'incarico di vice direttore amministrativo e' attribuito, su proposta del direttore amministrativo di concerto con il rettore vicario della sede di Como, con deliberazione del consiglio di amministrazione a personale di qualifica dirigenziale o qualifiche equiparate o di vice-dirigente dell'Universita' degli studi dell'Insubria o di altra universita' ovvero di altra amministrazione pubblica previo, ove occorra, nulla-osta della amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico di vice direttore scade contemporaneamente all'incarico di direttore amministrativo ed e' mantenuto fino alla designazione di un altro direttore.
3. Il vice direttore amministrativo ha sede di lavoro in Como e ha le seguenti attribuzioni:
a) ha funzioni di coordinamento degli uffici amministrativi con sede in Como;
b) ha funzioni di vicario del direttore amministrativo per le questioni di interesse generale di Ateneo;
c) svolge ogni altra attribuzione ad esso demandata dai regolamenti di Ateneo o delegata dal direttore amministrativo.
Art. 81.
Uffici e funzioni dirigenziali
1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e dei centri di servizi dell'Ateneo che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del direttore amministrativo o del rettore.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, nel limite del 50% dei posti di dirigente istituiti, puo' assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o nel settore privato.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
Art. 82.
Accesso alla qualifica di dirigente
1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso sulla base delle normative vigenti. I requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati dal bando emanato dal direttore amministrativo.
Art. 83.
Responsabilita' dirigenziali
1. Il direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo. A tale scopo dispongono di mezzi e di personale e operano in condizioni di autonomia nell'organizzazione dell'attivita' loro affidata.
Capo III
INDENNITA' DI FUNZIONE E COMPENSI
Art. 84.
Indennita' e compensi
1. Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennita' dovuta per lo svolgimento delle funzioni di rettore, rettore vicario e di pro rettore.
2. Il consiglio di amministrazione determina altresi', secondo le modalita' disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
a) la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto;
b) la misura di eventuali compensi ed indennita' per attivita' svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del direttore amministrativo, del vice direttore amministrativo, dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti su designazione dell'Universita' o in rappresentanza della stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per l'attivita' svolta.
Capo IV
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Art. 85.
Innovazione
1. L'Universita' degli studi dell'Insubria favorisce le ricerche che portino all'innovazione dei processi e/o dei prodotti, ed in modo particolare quelle che possano avere ricadute sul territorio in cui e' inserita.
Art. 86.
Diritti sui risultati delle ricerche
1. I diritti sui risultati delle ricerche effettuate nella struttura universitaria o finanziate dall'Universita' appartengono in via esclusiva all'Universita' stessa; tuttavia il ricercatore avra' diritto di essere riconosciuto autore e mantiene i diritti connessi alla divulgazione.
2. Prima della utilizzazione economica dei risultati della ricerca, l'Universita' valutera' la possibilita' di tutela dei risultati raggiunti (copertura brevettuale, protezione del diritto d'autore o altro).
Art. 87.
Partecipazione economica
1. L'Universita' riconoscera' al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entita' di tale partecipazione verra' valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attivita' svolta dal ricercatore.
Capo V
PERSONALE E STUDENTI
Art. 88.
Doveri comuni
1. Docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo operano, nell'ambito delle rispettive condizioni, per la realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo, cosi' come definiti dallo statuto, nello spirito della collaborazione e del rispetto reciproco.
Art. 89.
Docenti
1. I docenti sono tenuti ad adempiere ai doveri accademici, nell'ambito della didattica, della ricerca e delle attivita' organizzative; a rispettare le indicazioni di facolta' e dipartimenti circa il coordinamento dei programmi, le modalita' di svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca e l'impiego delle risorse comuni; a collaborare per la piu' equilibrata distribuzione degli impegni; a collaborare alla verifica e alla valutazione dell'attivita' svolta, secondo le indicazioni dei regolamenti e le richieste degli organi competenti.
Art. 90.
Studenti
1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni degli organi accademici, al corretto utilizzo delle strutture didattiche, e a comportamenti rispettosi delle attivita' didattiche e di ricerca. Partecipano alle attivita' dell'Ateneo, secondo le prescrizioni dei regolamenti e le deliberazioni delle competenti strutture; partecipano agli organi collegiali; esercitano il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze.
Capo VI
COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Art. 91.
Composizione
1. La commissione di disciplina e' composta dal rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. E' integrata con un componente, designato dal rettore, scelto tra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.
Art. 92.
Competenze
1. Il rettore, nell'esercizio del potere disciplinare sul personale docente e sugli studenti si avvale della commissione di disciplina con funzioni istruttorie e consultive.
Art. 93.
Funzionamento
1. Il regolamento generale di Ateneo prevede le modalita' di funzionamento della commissione, garantendo al personale e agli studenti nei cui confronti si avvia l'azione disciplinare il diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento.
TITOLO SESTO
AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 94
Ambito dell'autonomia normativa
1. L'Universita' esercita la propria autonomia normativa attraverso l'adozione dello statuto, dei regolamenti attuativi e degli ulteriori regolamenti ed atti generali intesi al perseguimento dei propri fini istituzionali.
Art. 95.
Regolamenti
1. Tra i suoi atti normativi l'Universita' adotta necessariamente:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico di Ateneo;
c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) il regolamento degli studenti
e) i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo;
f) i regolamenti dei centri di ricerca e dei centri di servizi o di Ateneo;
g) il regolamento delle attivita' per conto terzi;
h) i regolamenti del personale tecnico-amministrativo.
Art. 96.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione degli organi, ove non specificate dal presente statuto.
2. Esso e' emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione, per le materie di relativa competenza, ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.
Art. 97.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'istituzione dei corsi di studio e delle altre attivita' formative.
2. Il regolamento e' emanato dal rettore previa deliberazione del senato accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.
Art. 98. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'
1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', regolando anche, ove opportuno, forme autonome di gestione.
2. Il regolamento e' emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.
Art. 99.
Regolamento degli studenti
1. Il regolamento degli studenti, in coerenza con lo statuto e con gli altri Regolamenti pertinenti, definisce le modalita' di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture dell'Universita', nonche' le modalita' di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e alla gestione di attivita' culturali, sportive e del tempo libero.
2. Il regolamento degli studenti e' emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico.
Art. 100.
Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo
1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il rettore, su deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, puo' richiedere motivatamente alle strutture il riesame del regolamento per questioni di merito e di legittimita'. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti.
Art. 101.
Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo
1. I regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono emanati dal rettore, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 102.
Regolamento delle attivita' per conto terzi
1. Il regolamento delle attivita' didattiche, di ricerca e di consulenza svolte dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed e' emanato dal rettore.
Art. 103.
Regolamenti del personale tecnico-amministrativo
1. I regolamenti recanti norme sulle modalita' di espletamento delle attivita' del personale tecnico-amministrativo e sul reclutamento dello stesso, sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed emanati dal rettore.
Art. 104.
Entrata in vigore
1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' ed il regolamento didattico, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.
2. Gli altri regolamenti, salva diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Universita'.
Titolo settimo
NORME CONCLUSIVE
Capo I
Norme comuni e finali

Art. 105.
Anno accademico
1. L'anno accademico inizia il 1 ottobre di ogni anno solare e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Il calendario accademico e' stabilito con delibera del senato accademico.
Art. 106.
E l e z i o n i
1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da designare.
2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni uguale alla durata del corso cui sono iscritti, piu' uno.
4. L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle Scuole di specializzazione.
Art. 107.
Durata dei mandati
1. I componenti elettivi degli organi dell'Universita', ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. Una ulteriore rielezione puo' avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Universita' restano in carica due anni.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.
3. In caso di elezione ad una carica accademica prima della scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.
Art. 108.
Validita' delle riunioni e delle deliberazioni
1. Ove non diversamente disposto dallo statuto, la validita' delle riunioni degli organi accademici richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza ma in ogni caso con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Tutte le riunioni degli organi accademici possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 109.
Incompatibilita'
1. E' possibile far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione soltanto nei casi esplicitamente previsti dallo statuto.
2. I membri del senato accademico e quelli del consiglio di amministrazione, nonche' i direttori di dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione
Art. 110.
Modifiche dello statuto
1. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture didattiche e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore, il senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni.
Capo II
Norme transitorie

Art. 111.
Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto dell'Universita' dell'Insubria e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 112.
Regolamento elettorale
1. Il regolamento per l'elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' deliberato dal senato accademico nella composizione precedente l'entrata in vigore dello statuto, sentito il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2. In prima applicazione dello statuto le aree scientifico-disciplinari ai fini delle elezioni delle rappresentanze negli organi accademici sono deliberate dal senato accademico.
Art. 113.
Decadenza delle rappresentanze e degli organi
1. Senato accademico e consiglio di amministrazione decadono entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto e sono ricostituiti secondo le norme in esso previste.
2. Gli altri organi accademici elettivi restano in carica sino alla scadenza del loro mandato nella composizione prevista dalle norme vigenti all'atto della loro elezione, e per la durata disposta da tali norme, salva l'integrazione con le altre componenti previste nello statuto. Il mandato in corso viene conteggiato ai fini della rieleggibilita' dei componenti degli organi collegiali e degli organi individuali.
Art. 114.
Centri di ricerca
1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il senato accademico deliberera' l'afferenza amministrativa dei Centri di ricerca esistenti a un Dipartimento, sentito il Dipartimento stesso, oppure la loro soppressione.
Art. 115.
Decentramento delle risorse
1. Con l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore dello statuto e' attuata l'assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie, di cui all'art. 75, comma 1, lettera b).
Art. 116.
Tabelle ricognitive
1. Sono allegate allo statuto, di cui non fanno parte integrante, tabelle ricognitive elencanti le strutture didattiche, di ricerca, di servizi nonche' le iniziative didattiche istituite nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello statuto.
 
Allegato

Strutture didattiche istituite nell'Ateneo Facolta':
1. Facolta' di economia (Varese);
2. Facolta' di giurisprudenza (Como);
3. Facolta' di medicina e chirurgia (Varese);
4. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di Como;
5. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali di Varese. Strutture di ricerca istituite nell'Ateneo Dipartimenti:
1. Dipartimento di scienze cliniche e biologiche - Varese;
2. Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche - Varese;
3. Dipartimento di medicina e sanita' pubblica - Varese;
4. Dipartimento di economia - Varese;
5. Dipartimento di scienze cc.ff.mm. - Como;
6. Dipartimento di biologia strutturale e funzionale - Varese.
Istituti e centri di ricerca:
1. Istituto di scienze giuridiche;
2. Istituto di ortopedia e traumatologia;
3. Centro di ricerca per lo studio dei sistemi dinamici;
4. International Research Center for local histories and cultural diversities;
5. Centro di ricerca informatica interattiva;
6. Centro di ricerca sul Lago di Varese e sulle risorse ambientali locali;
7. Centro di ricerca sull'internazionalizzazione delle economie locali;
8. Laboratorio di farmacologia. Centri interdipartimentali di servizi 1. Centro interdipartimentale di servizi sistemi informativi e comunicazione;
2. centro interdipartimentale di servizi sistema informativo bibliotecario di Ateneo;
3. Centro interdipartimentale di servizi "Grandi attrezzature per la ricerca biomedica". Iniziative didattiche istituite nell'Ateneo
Corsi di laurea e di diploma
Facolta' di economia:
1. Corso di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento);
2. Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese (vecchio ordinamento);
3. Corso di laurea in economia e commercio;
4. Corso di laurea in economia e amministrazione delle imprese.
Facolta' di giurisprudenza:
1. Corso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento);
2. Corso di laurea in scienze giuridiche;
3. Corso di laurea in scienze del turismo.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Como:
1. Corso di laurea in chimica (vecchio ordinamento);
2. Diploma universitario in chimica ind. tessile (vecchio ordinamento);
3. Corso di laurea in fisica (vecchio ordinamento);
4. Corso di laurea in matematica (vecchio ordinamento);
5. Diploma universitario in valutazione e controllo ambientale (vecchio ordinamento);
6. Corso di laurea in scienze ambientali (vecchio ordinamento);
7. Corso di laurea in scienze chimiche;
8. Corso di laurea in chimica ind., gestionale e tessile;
9. Corso di laurea in fisica;
10. Corso di laurea in matematica;
11. Corso di laurea in valutazione e controllo ambientale;
12. Corso di laurea in scienze ambientali;
13. Corso di laurea in metodi matematici per l'analisi economica e finanziaria.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Varese:
1. Corso di laurea in scienze biologiche (vecchio ordinamento);
2. Diploma universitario in informatica (vecchio ordinamento);
3. Corso di laurea in informatica (vecchio ordinamento);
4. Corso di laurea in scienze naturali (vecchio ordinamento);
5. Diploma universitario in biologia ind. farmacologico tossicologico (vecchio ordinamento);
6. Corso di laurea in scienze biologiche;
7. corso di laurea in informatica con sede anche a Como;
8. Corso di laurea in analisi e gestione delle risorse naturali;
9. Corso di laurea in biologia sanitaria;
10. Corso di laurea in biotecnologie;
11. Corso di laurea in scienze della comunicazione.
Facolta' di medicina e chirurgia:
1. Corso di laurea in medicina e chirurgia (vecchio ordinamento);
2. Diploma universitario di fisioterapista (vecchio ordinamento);
3. Diploma universitario di infermiere (vecchio ordinamento);
4. Diploma universitario di ostetrica/o (vecchio ordinamento);
5. Diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (vecchio ordinamento);
6. Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (vecchio ordinamento);
7. Diploma universitario di igienista dentale (vecchio ordinamento);
8. Corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
9. Corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.
Scuole di specializzazione:
1. Anatomia patologica;
2. Anestesia e rianimazione;
3. Biochimica clinica;
4. Cardiologia;
5. Cardiochirurgia;
6. Chirurgia generale;
7. Chirurgia plastica e ricostruttiva;
8. Chirurgia toracica;
9. Chirurgia vascolare;
10. Farmacologia;
11. Gastroenterologia;
12. Genetica medica;
13. Ginecologia ed ostetricia;
14. Malattie dell'apparato respiratorio;
15. Medicina del lavoro;
16. Medicina dello sport;
17. Medicina fisica e della riabilitazione;
18. Medicina interna;
19. Medicina legale;
20. Microbiologia e virologia;
21. Neurologia;
22. Neuropsichiatria infantile;
23. Oftalmologia;
24. Oncologia;
25. Ortognatodonzia;
26. Ortopedia e traumatologia;
27. Pediatria;
28. Psichiatria;
29. Psicologia clinica;
30. Radiodiagnostica;
31. Urologia.
 
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