Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio. (Deliberazione n. 7/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1 luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la legge 1 luglio 1997, n. 189, "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 1997;
Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'art. 12, comma 1;
Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 6 dicembre 1999 "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la delibera n. 388/00/CONS, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Vista la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (S.P.P.) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Vista la delibera n. 12/01/CIR, "Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la delibera n. 19/01/CIR, "Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;
Vista la delibera n. 22/01/CIR, "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001;
Vista la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2";
Visto il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di portabilita' del numero su reti mobili;
Considerato che l'Autorita' ha disposto, in data 22 gennaio 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Definizione di elementi relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di Mobile Number Portability (MNP), di cui all'art. 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR";
Sentiti in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio 2002 e 14 febbraio 2002;
Vista la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle associazioni dei consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell'Autorita' in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalita' di fruizione della MNP;
Viste le comunicazioni relative all'accordo quadro inviate dagli operatori Blu, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni;
Visto il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori Blu, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni, che definisce le modalita' di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale fino al 1 maggio 2002;
Rilevato che, in merito alla definizione dell'accordo quadro tra gli operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della prestazione, alle modalita' di trattamento del credito residuo ed al prezzo per l'attivazione della prestazione richiedono una specifica valutazione da parte dell'Autorita';
Considerato quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:
a) periodo e modalita' di realizzazione: l'Autorita', tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza prospettate dalla Direzione nazionale antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in debito conto nello schema di accordo quadro, che prevede una riduzione progressiva del periodo di realizzazione della prestazione a cinque giorni lavorativi, disposto dall'art. 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, entro il 31 dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente considerate nelle procedure commerciali non adottando modalita' di affiancamento di numerazione dell'operatore recipient nelle more dell'attivazione della prestazione;
b) modalita' di trattamento del credito residuo: ai sensi di quanto gia' disposto dall'art. 8, comma 8, della delibera n. 19/01/CIR, il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede la prestazione di MNP, deve essere adeguatamente informato su quanto previsto negli accordi tra operatori recipient e donating in merito alla trasferibilita' del credito residuo. Al fine di garantire quanto sopra, l'Autorita' ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare le proprie carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali informazioni. Parimenti, l'Autorita' ritiene che il cliente debba essere opportunamente informato in merito alla restituzione del credito residuo, in caso di cessazione di contratto di tipo pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal servizio di portabilita', e', comunque, ad esso collegata in quanto risulta evidente che l'eventuale mancanza di chiarezza sul trattamento del credito residuo puo' rappresentare una esternalita' non controllabile dall'operatore recipient e quindi tradursi in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla concorrenza fra gestori. Inoltre, l'Autorita' ritiene necessario che gli operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni alla restituzione del credito nominale maturato.
L'Autorita' ritiene che, in caso di portabilita', la trasferibilita' del credito, materia gia' disciplinata in via generale dal codice civile, debba essere realizzata attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La trasferibilita' del credito e' una funzione utile per l'utente e riveste una valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che usufruiscono dei servizi mobili in modalita' pre-pagata. Lo schema di accordo quadro comunicato all'Autorita' prevede, coerentemente con la delibera n. 19/01/CIR, la possibilita' della trasferibilita' del credito residuo del cliente che richiede l'attivazione della prestazione ma rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalita' e condizioni per l'eventuale trasferibilita' del credito residuo. L'Autorita' per il tramite dell'unita' per il monitoraggio, istituita dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilera' sugli accordi fra operatori al fine di garantire la tutela dell'utenza ed una effettiva concorrenza. In particolare, l'Autorita' vigilera' affinche' non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilita' del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero immotivate;
c) prezzo di attivazione della prestazione: nell'attivazione della prestazione occorre considerare separatamente le relazioni cliente-donating, cliente-recipient e donating-recipient. Per cio' che attiene alla relazione cliente-donating, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in nessun caso il donating puo' addebitare, in tutto o in parte, direttamente al cliente i costi per l'attivazione del singolo numero portato. Per cio' che riguarda la relazione cliente-recipient, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.
In merito alla relazione donating-recipient, gli operatori di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno concordato un prezzo iniziale per l'attivazione della prestazione al 1 maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003.
L'Autorita' rileva che, in una situazione di regime, i flussi di numeri portati da un operatore ad un altro sono tendenzialmente simili, e conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi quanto un operatore deve all'altro, ovvero, il prezzo interoperatore praticato non ha una particolare incidenza. Questo spiega perche' in alcuni Paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.
Tuttavia la situazione italiana presenta quote di mercato particolarmente sbilanciate e, soprattutto nel caso di nuovi entranti, e' ragionevole considerare un maggior flusso di clienti dagli operatori gia' presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il prezzo interoperatore diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto un prezzo interoperatore elevato si puo' tradurre in un onere solamente per il nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilita' del conto economico, essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP. Risulta, pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.
L'Autorita' ritiene ragionevole che in una prima fase possono essere presenti costi interoperatore piu' elevati rispetto alla situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle procedure. D'altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il costo della prestazione risulti in linea con le migliori prassi internazionali.
Le procedure per l'attivazione della prestazione di portabilita' del numero presentano analoghe caratteristiche in termini di segnalazione e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa e di rete mobile. A regime si tratta di procedure dal lato donor completamente automatiche che hanno necessita' di supervisione solo in caso di anomalie.
Il confronto internazionale tra i Paesi in cui la MNP e' attiva mostra che in numerosi casi e per le ragioni sopra esposte il donating non richiede alcun compenso, ne' al cliente, ne' al recipient e che nei Paesi nei quali il donating richiede al recipient compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.
Si rileva, inoltre, che la gestione dell'applicazione della prestazione di MNP sul numero principale di una SIM, o sull'insieme di numeri associati ad una medesima SIM, e' analoga e che, quindi, risulterebbe ingiustificata da parte del donor una richiesta di ulteriore compenso per l'attivazione;
Considerato che non sussistono motivazioni per stabilire un valore a regime per il costo di attivazione della prestazione difforme da quello gia' in vigore per la portabilita' del numero fisso. Tale analogia e' riscontrabile in termini di trattamento e controlli sulla richiesta di prestazione, aggiornamento dei database di rete e con-figurazione della centrale. Peraltro, occorre notare che, nel caso di rete mobile, la maggiore efficienza della soluzione direct routing, nonche' la maggiore evoluzione tecnologica degli apparati e dei processi dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore cosi' indicato risulta in linea sia con il confronto internazionale, sia con la necessita' di tutelare l'utente finale, nonche' gli operatori nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a una prestazione non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario stabilire una data certa, per un eventuale intervento dell'Autorita', compatibile con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti UMTS;
Considerato che l'unita' per il monitoraggio di cui alla sopra menzionata delibera n. 12/01/CIR vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e sulla effettiva realizzazione delle condizioni di mercato previste, segnalando alla commissione per le infrastrutture e le reti la necessita' di una eventuale revisione della disciplina prevista;
Considerato che l'Autorita', ai sensi della normativa vigente sopra richiamata sia primaria sia secondaria, puo' intervenire in qualsiasi momento, ove giustificato, nella determinazione delle condizioni inerenti l'interconnessione, ivi inclusa la fissazione dei valori economici massimi e che la fornitura della prestazione di portabilita' del numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nei servizi previsti dagli accordi di interconnessione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorita' ha facolta', di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende i consumatori, di richiedere agli operatori mobili modifiche delle condizioni contrattuali e delle condizioni dei regimi di compensazione e rimborso applicati;
Considerato che l'intervento dell'Autorita' risulta necessario qualora le condizioni contenute nell'accordo quadro possano costituire un ostacolo al realizzarsi di soluzioni efficienti, di condizioni di effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi entranti e possano comportare un disincentivo per l'utenza nella fruizione della stessa;
Valutato necessario, per quanto sopra illustrato, un intervento dell'Autorita' ad integrazione e completamento di quanto previsto dagli operatori nello schema di accordo quadro;
Acquisito in data 26 marzo 2002 il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;
Considerato che in merito al succitato parere, l'Autorita' ritiene condivisibili i principi generali in esso enunciati relativamente alla tutela della concorrenza nell'ottica di offrire una prestazione efficiente ai consumatori, principi che risultano ispiratori della regolamentazione in materia di portabilita' del numero mobile stabilita dall'Autorita'. Con riferimento agli specifici orientamenti contenuti nel parere, l'Autorita' osserva quanto segue:
a) come evidenziato precedentemente, il prezzo interoperatore diviene un elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia un operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all'utente finale un corrispettivo che, in tutto o in parte, puo' rappresentare un compenso dei costi sostenuti. D'altra parte, i principi comunitari di imputazione dei costi prevedono la corretta allocazione degli stessi onde evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l'Autorita', fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore superiore a quello della portabilita' fissa valutera', anche alla luce delle risultanze della prima fase di avvio, i costi effettivi della prestazione e i loro criteri di attribuzione al fine, se necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;
b) il problema della carente disciplina dei rapporti intercorrenti tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato ed il fornitore di servizi e' stato adeguatamente considerato, imponendo ai gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la propria carta dei servizi, nonche' di fornire una corretta informazione in caso di campagne promozionali. L'Autorita' ritiene che le prestazioni e le modalita' di trasferimento del credito dovranno essere concordate tra il donor e l'operatore recipient che le richiede a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti;
c) in merito alle osservazioni sulle basi di dati dei numeri portati, risulta evidente, da quanto gia' disciplinato con la delibera n. 19/01/CIR, che tali supporti informatici, che hanno finalita' esclusivamente di natura tecnica, contengono solo le informazioni relative al corretto instradamento delle chiamate e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo fonti di informazioni di rilievo competitivo;
d) relativamente alla tempistica di introduzione della prestazione, nel rilevare che non esistono cause ostative ad una introduzione diffusa della stessa al 1 maggio 2002, l'Autorita' ritiene utile prevedere, oltre all'eventuale sanzione, che, qualora un operatore non renda disponibile dal 1 maggio 2002 tutti gli identificativi, lo stesso non acquisisca nuovi clienti in modalita' recipient, ma possa solo cedere clienti in modalita' donor;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Art. 1.
Fissazione del prezzo massimo interoperatore

1. Entro il 30 novembre 2002 l'Autorita' si riserva di fissare il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003. Tale prezzo, che non deve superare quanto stabilito dal-l'Autorita' per la rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, nonche' in relazione alla fissazione di valori che non rappresentino un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.
 
Art. 2.
Trattamento del credito residuo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rapporti fra gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra soggetti creditori e debitori, i gestori di servizi mobili e personali aggiornano entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo pre-pagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilita' del numero.
2. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtu' dell'offerta stessa.
3. L'operatore donor, su richiesta dell'operatore recipient, concorda le modalita' di trasferibilita' del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. Gli operatori di rete mobile che, alla data del 1 maggio 2002, non rendano disponibile la prestazione di portabilita' a tutti i propri indicativi di rete mobile svolgono le sole funzioni di operatore donor non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi clienti in qualita' di recipient sino alla completa apertura dei suddetti indicativi da effettuarsi entro e non oltre il 1 luglio 2002. Rimane ferma la verifica da parte dell'Autorita' della sussistenza di cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

1. L'unita' per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorita' in merito alla necessita' di adeguare le stesse.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' notificata agli operatori mobili BLU, IPSE 2000, H3G, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile, WIND Telecomunicazioni ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 28 marzo 2002

Il presidente: Cheli
 
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