Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8
Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2002, n. 56, recante: "Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente dalla Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modifiche o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502

(( 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". ))



Riferimenti normativi:
- L'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 15-bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di
struttura). - 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma
1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore
amministrativo, al direttore sanitario, nonche' ai
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai
dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese,
per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che
impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli
obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario
aziendale.
2. La direzione delle strutture e degli uffici e'
affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalita'
stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la
dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art.
15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo
quanto previsto in via transitoria per la dirigenza
sanitaria dall'art. 15-sexies.
3. A far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza
sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di
ore di servizio sono resi indisponibili in organico un
numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte
ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti
soppressi.".
- Il comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 recante "Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria", e' il seguente:
"5-bis. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono
soppressi le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002. ".



 
Art. 2. Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo
dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dal1e seguenti: "31 dicembre 2002".



Riferimenti normativi:
- Il comma 19, dell'art. 85 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)", come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2002 anche
ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura
del mutuo riconoscimento.".



 
Art. 3. Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da (( quattro vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, )) uno dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da (( 25 membri )) di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, (( uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'`articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici.". ))
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Riferimenti normativi:
- L'art. 16-ter del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e de le province
autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri,
di cui due designati dal Ministro della salute, due dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli
affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza
permanente dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari,
uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri
professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli ordini e i collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle
societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.".
- Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n.
251 "Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonche' della professione ostetrica", sono i
seguenti:
"Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative). - 1. Gli
operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarita' e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettivita', attivita' dirette alla prevenzione, alla
cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione
funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio
delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie
dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire,
anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
diritto alla salute del cittadino, al processo di
aziendalizzazione e al miglioramento della qualita'
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con
i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione europea.
Art. 3 (Professioni tecnico-sanitarie). - 1. Gli
operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale
svolgono, con autonomia professionale, le procedure
tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche
diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto
previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con
decreto del Ministro della sanita'.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio
delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie
dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualita' organizzativa e
professionalenel Servizio sanitario nazionale con
l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione
europea.".
"Art. 4 (Professioni tecniche della prevenzione). - 1.
Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di
igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita'
pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque
svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dai
profili professionali.
2. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le
aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente
della diretta responsabilita' e gestione delle attivita' di
competenza delle professioni tecniche della prevenzione.".
- L'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e' il
seguente:
"5. I soggetti pubblici e privati e le societa'
scientifiche che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di
attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di
specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli
stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono
tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui al
citato art. 16-ter, nella misura da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri
oggettivi determinati con decreto del Ministro della
sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo
per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e'
annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanita' per essere utilizzate per il
funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai
componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli
stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione,
nonche' per far fronte alle spese per l'acquisto di
apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche
attraverso l'utilizzazione di esperti esterni,
dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti
da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e
monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di
formazione.".



 
Art. 4.
Disposizioni in materia di Universita'

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' (( esteso )) ai professori di seconda fascia. (( 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003. ))



Riferimenti normativi:
- L'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
"Disposizioni in materia di universita' e di ricerca
scientifica e tecnologica", come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"6. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici
dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, entro trenta mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti
corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono
essere erogati all'Universita' i finanziamenti previsti da
accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione
della programmazione universitaria fino alla data di
trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici
contenenti gli adeguamenti predetti.".
- L'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n.
127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo", e' il seguente:
"107. I componenti del CUN sono nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica
anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della
presente legge.".



 
Art. 5. Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della
Croce Rossa

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonche' il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.



Riferimenti normativi:
- L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444 "Disciplina della proroga degli organi
amministrativi", e' il seguente:
"1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel
termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non piu' di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.".



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone