Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 marzo 2002
Determinazione dei Paesi meno avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed, in particolare l'art. 13, comma 5;
Vista la nota in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo suggerisce, per una maggiore corrispondenza con le finalita' della normativa e con i bisogni di studenti provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati, di integrare l'elenco dei Paesi a "basso sviluppo umano" cosi' come definito in base agli indicatori statistici elaborati per il 2001 dall'United Nations Development Program, con quello determinato in ambito Nazioni Unite dei Paesi meno avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato in premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo Repubblica democratica del, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao Peoples Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.
 
Art. 2.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2002
Il Ministro: Moratti
 
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