Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2002 (vai al sommario)
LEGGE 16 aprile 2002, n. 62
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

ART. 1.
(Prolungamento dell'orario di votazione). 1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e' sostituito dal seguente: "Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica". 2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali". 3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e' sostituito dal seguente: "ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa". 4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente: "ART. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto". 5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,". 6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14"; b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'". 7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato. 8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15 del lunedi', fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;"; b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;". 9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione," sono sostituite dalle seguenti: "martedi' successivo alla votazione,". 10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto". 11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,". 12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15;". 13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 45, 46, 67 e 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), cosi' come
modificati dalla presente legge:
"Art. 45. - Appena accertata la costituzione
dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla
lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma
sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
sigillo che chiude il plico contenente il bollo della
sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente
imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta
e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla
custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7
dell'art. 30.
Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori
operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la
custodia delle urne, della scatola contenente le schede
firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
Art. 46. - 1. Alle ore otto antimeridiane della
domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente
riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a
fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la
votazione.
Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il
presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e
delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico
stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore
del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive
cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli
elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o
senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondano al numero degli elettori iscritti che non
hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei
certificati elettorali vengono, con le stesse norme
indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del
mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite
nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa
menzione nel processo verbale.
Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e,
successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza
interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno
seguente.
Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa
ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al
giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente,
secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e
chiudere in un plico le schede residue, quelle che si
trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste
indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte
relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le
indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col
bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei
candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano
aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di
almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
con le carte annesse, vengono subito portati nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede
la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene
personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione
del penultimo comma dell'art. 75.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 - 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni
della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono
indette per il medesimo giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e'
regolato dalle disposizioni seguenti.
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le
elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta
la sua identita' personale, ritira dal presidente del
seggio le schede relative alle due votazioni, che devono
essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le
riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le
pone nelle rispettive urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore
15 del lunedi', fermo restando quanto disposto dagli
articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si
trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
5. Le operazioni di cui all'art. 67 del testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate
immediatamente dopo la chiusura della votazione.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di
scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione
del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza
interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del
martedi' successivo alla votazione; se non sono compiute
entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73
del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato
devono essere compilati distintamente da quelli per
l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice
esemplare.
8. Se non e' possibile l'immediato recapito, i plichi
contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere
nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita
secondo le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico
sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a
cura del presidente, al mattino.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 1976, n. 240 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni
di legge relative al procedimento elettorale per le
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la
rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si
vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. - In caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei
consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli
comunali, si osservano le seguenti norme:
a) (abrogato);
b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di
sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo
1957, n. 361;
c) il seggio, dopo che siano state ultimate le
operazioni di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla
formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali
operazioni nonche' le schede avanzate.
I plichi devono essere rimessi contemporaneamente,
prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il
tramite del comune al pretore del mandamento che ne
rilascia ricevuta.
Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da'
inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine
prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la
Camera.
Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali,
dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene
rinviato alle ore 14 del martedi' successivo alla
votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede
per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni
provinciali;
d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali,
provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la
regione, la provincia ed il comune, nella misura di due
quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la
regione, per la provincia e per il comune.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali
e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il
comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un
quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni
regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole
elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a
carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della
provincia o della regione.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 47, 48 e 52, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali), come modificati
dalla presente legge:
"Art. 47. - Alle ore 16 del giorno che precede le
elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a
farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente
invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati
ad assistere alle operazioni.
Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano
presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente
chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il
piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste
del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione
alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di
saper leggere e scrivere.
Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista
sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera
a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di
ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere
autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e ne
distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a
quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a
tergo della scheda stessa.
Nel verbale si fa menzione della serie di schede
firmate da ciascuno scrutatore.
Quindi il presidente, constatata l'integrita' del
sigillo che chiude il plico contenente il bollo della
sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel
verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo
stesso a tergo di ciascuna scheda.
Il presidente depone le schede nella prima urna o in
apposita cassetta, se unitamente alla elezione del
consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio
provinciale, e, sotto la sua personale responsabilita',
provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
Durante le operazioni di cui al presente articolo,
nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni
alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a
sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede
ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli
estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia
di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il
presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che
tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la
porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e
vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni
fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente
dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi
gli stessi mezzi precauzionali.
Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna
della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa.
Art. 48. - Alle ore otto della domenica fissata per
l'inizio della votazione, il presidente, constatata
l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi
nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine
di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del
presidente di far procedere all'appello da parte di uno
scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento
nella sala.
Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno
dei seguenti documenti:
a) carta d'identita' o altro documento di
identificazione munito di fotografia rilasciato dalla
pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia
scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di
fotografia e convalidata da un comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine
professionale, purche' munita di fotografia. In tal caso,
nell'apposita colonna di identificazione sulla lista
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale,
saranno indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno
dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente
l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria
firma nella suddetta colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare,
sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore,
questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto
all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente
avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso,
sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95.
L'elettore, che attesta della identita', deve mettere
la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui
sopra.
In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita'
degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
Art. 52. - Alle ore 7 del giorno successivo, il
presidente, ricostituito l'ufficio e constatata
l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi
della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli
elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del
seggio sono ammessi a votare.
La legge 25 marzo 1993, n. 81 reca: "Elezione diretta
del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale".



 
ART. 2.
(Cabine elettorali). 1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". 2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".



Note all'art. 2:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola
porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita'
di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali
possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale
soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che
i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di
lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa
la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo
stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai
portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro
spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da
impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati, nonche' due
copie del manifesto contenente i candidati nei collegi
uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il
corso delle operazioni elettorali, in modo che possano
essere letti dagli intervenuti.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. - La sala dell'elezione, in cui una sola
porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita'
di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere
divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con
un'apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli
elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo
per il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che
gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la
votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai
portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete
adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri,
devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni
comunicazione dall'esterno.
Nella sala delle elezioni devono essere affissi i
manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto
recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali
sanzioni penali previste dal presente testo unico.".



 
Art. 3
Adeguamento degli onorari spettanti ai
componenti degli uffici elettorali di sezione

1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente,
in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 72 ed in euro 49".
2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalita' indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unita' di euro.
3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.



Note all'art. 3:
- La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: "Determinazione
degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle
caratteristiche delle schede e delle urne per la
votazione".



 
ART. 4.
(Disposizioni relative alle elezioni regionali). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
 
ART. 5.
(Copertura degli oneri finanziari). 1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 5:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione
dei termini e semplificazione del procedimento elettorale):
"Art. 17. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica
e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum
previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n.
352, sono a carico dello Stato.
Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione
delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e
comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo
comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli
appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle
elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei
rispettivi comuni.
Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il
funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni,
per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori
residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli
elettori residenti all'estero, per la fornitura delle
schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei
candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste
occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione nonche' le spese per la spedizione dei plichi dei
predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli
uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
Nel caso di contemporaneita' di elezioni politiche con
le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese
derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono
ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella
misura di due terzi e di un terzo.
In qualunque caso di contemporaneita' di elezioni dei
consigli regionali, provinciali e comunali, vengono
ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le
spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.
Gli oneri per il trattamento economico dei componenti
dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni
quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli
comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo
Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a
documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di
tre mesi dalla data delle consultazioni.
Nel caso di contemporaneita' della elezione dei
consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la
elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le
spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non
fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti
interessati alla consultazione ponendo a carico del comune
meta' della spesa totale.
Nel caso di contemporaneita' della elezione dei
consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la
elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio
provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste
a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.
Gli oneri per il trattamento economico dei componenti
dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni
quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli
comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e
rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in
base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il
termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad
erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni,
acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume
essi debbano anticipare.
Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto
delle presenti disposizioni, si applicano le norme
contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con
ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai
limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali
ordini di accreditamento possono essere imputate, per
intero, spese dipendenti da contratti.".



 
ART. 6.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1211):
Presentato dal Ministro dell'interno (Scajola) il 6
marzo 2002.
Assegnato alla la commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 marzo 2002 con pareri delle
commissioni 2a 5a, 7a della Giunta per gli affari delle
comunita' europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 19, 26, 27 marzo
2002.
Relazione scritta annunciata il 3 aprile 2002 (atto n.
1211/A - relatore sen. Magnalbo).
Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2600):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 5 aprile 2002 con pareri della
commissione V e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 9 e 10 aprile 2002.
Esaminato in aula il 10 aprile 2002 ed approvato l'11
aprile 2002.
 
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