Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2002
Modalita' riguardanti il ritiro dalla circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento CE n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2001, che istituisce l'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento diversi dal contante, affidando a tale Ufficio, tra l'altro, il compito di raccogliere tutte le informazioni sulla falsificazione dell'euro e di gestire tali informazioni provenienti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 8;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 gennaio 2002, con il quale e' stata data attuazione all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
Viste le lettere numeri 704400 e 704401 del 13 dicembre 2001, rispettivamente indirizzate alla Commissione europea e alla Banca centrale europea, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1338/01;
Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti obbligati a ritirare le monete in euro
1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le monete denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
le Poste italiane S.p.a.;
la Cassa depositi e prestiti;
le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
le imprese di assicurazione;
i soggetti svolgenti attivita' di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
i soggetti svolgenti attivita' di custodia e trasporto denaro contante di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
le societa' di riscossione dei tributi;
gli uffici della pubblica amministrazione che effettuano operazioni di contenuto finanziario.
 
Art. 2.
Modalita' e tempi di invio delle monete
1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tutte le monete denominate in euro sospette di falsita', unitamente ad un modulo, compilato conformemente allo schema allegato al presente provvedimento.
2. Le monete di cui al precedente comma sono inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato senza indugio e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello dell'individuazione delle monete medesime.
 
Art. 3.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
 
----> vedere Verbale a pag. 12 della G.U. <----
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL VERBALE RITIRO MONETE

A) Dati identificativi del verbalizzante
(1) Va indicato un numero o un identificativo alfanumerico univoco attribuito dal verbalizzante.
(2) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre).
(3) Indicare la denominazione (ad es. Banca "X", Poste italiane S.p.a., cambiavaluta "Y", SICAV "Z", ecc.) dell'ente verbalizzante, l'indirizzo completo (via e numero civico, comune e sigla provincia), numero di telefono e fax.
(4) (5) Vanno indicati rispettivamente i codici ABI e CAB, comprensivi - ove possibile - del sesto numero (C.I.N.); gli enti/soggetti privi dei codici ABI/CAB lasceranno in bianco tali campi.
(6) I soggetti verbalizzanti privi dei codici di cui ai punti (4) e (5) indicheranno il proprio codice identificativo di iscrizione all'elenco e/o albo speciale di appartenenza; i cambiavalute indicheranno invece il proprio codice di sportello.
(7) Giorno, mese e anno (solo le ultime due cifre); tale data potra' coincidere, ovvero essere antecedente, a quella di verbalizzazione di cui al punto (2).
(8) Va indicato l'ente di provenienza della moneta, qualora non coincidente con l'ente verbalizzante di cui al punto (3).

B) Dati identificativi delle monete ritirate
(9) Indicare il taglio delle monete ritirate.
(10) Indicare la nazione alla quale e' riconducibile la moneta ritirata.
(11) Indicare l'anno, quale risulta indicato sulla moneta ritirata.
(12) Indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimi taglio, nazione e anno di emissione.
(13) Totale aritmetico della colonna "numero pezzi".
(14) Indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le sei righe prestampate nella sezione B); tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento (1) del verbale di cui sono parte integrante.
(15) Apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente nei confronti dello stesso; in caso contrario, segnare la casella "In assenza dell'esibitore"; nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalita' di rinvenimento ed eventuali particolarita' legate all'esibizione della moneta e/o ad altre circostanze (ad esempio, se trattasi di moneta proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o ancora, se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

C) Dati identificativi dell'esibitore
(16) (17) (18) (19) Dati rilevati da un documento d'identita' ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente, che saranno utilizzati per la procedura di eventuale rimborso del valore della moneta ritirata nel caso di accertata autenticita' della stessa da parte del CNAC della Zecca dello Stato. In caso di nazionalita' straniera, indicare anche lo Stato estero di nascita e/o di recapito.
(20) Puo' anche essere diverso dalla residenza anagrafica (anche telefonico).
(21) Timbro e/o indicazione dell'ente/soggetto verbalizzante e firma per esteso del verbalizzante.
(22) Firma per esteso dell'eventuale esibitore della moneta.

NOTE
Le suddette monete sospette di falsita' saranno esaminate dal Centro nazionale analisi delle monete (CNAC), istituito presso la "Sezione Zecca" di Roma dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto n. 4 - 00185 Roma.
Se dalla perizia tecnica le monete risultassero legittime, la Zecca dello Stato provvedera' a comunicare l'esito dell'esame alla Cassa speciale dello Stato, la quale informera' la banca/soggetto verbalizzante e rimborsera' all'esibitore, tramite la Banca d'Italia, gli importi delle monete ritirate, mediante vaglia cambiario "non trasferibile" intestato al medesimo esibitore, e senza alcuna trattenuta.
Diversamente, se venisse accertata la falsita', la Zecca dello Stato comunichera' alla banca/soggetto verbalizzante il riconoscimento formale della contraffazione, effettuato dal citato CNAC.
In questo caso, ovviamente, nessun rimborso e' dovuto all'esibitore.
Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui:
uno viene trasmesso, unitamente alle monete ritirate, al Centro nazionale di analisi monete (CNAC) sopra nominato;
uno viene consegnato all'esibitore (se presente);
uno viene custodito dalla banca (o altro soggetto) verbalizzante, che provvedera', senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, ad inviarlo via fax all'Ufficio centrale antifalsificazione mezzi pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite numero verde fax 800307314, unitamente a copia fotostatica recto-verso delle monete ritirate.
 
Allegato

----> vedere Allegato a pag. 13 della G.U. <----
 
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