Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2002, n. 67
Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.
2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo
2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195,
recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 14. - 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e
di coordinamento della presente legge eventualmente
necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore
della magistratura successive alla data di entrata in
vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi
dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui
al predetto art. 21 e' prorogato di non oltre sessanta
giorni.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132
(Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento
del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati
componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai
sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74):
"Art. 2. - 1. Le firme di presentazione per le liste
concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano
funzioni di legittimita' possono essere autenticate anche
dal Primo Presidente della Corte di cassazione.".
- (Si segnala che l'art. 6 del presente decreto del
Presidente della Repubblica testualmente dispone: "1. Salvo
quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e' abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n.
132).".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della Magistratura), come
sostituito dall'art. 7 della citata legge n. 44 del 2002:
"Art. 25 (Elezione di componenti magistrati. Voti e
presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati
di cui all'art. 23 si effettuano:
a) in un collegio nazionale per l'elezione di due
magistrati della Corte di cassazione con effettivo
esercizio delle funzioni di legittimita';
b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma
degli articoli 24-bis e 24-ter.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita'
possono presentare la propria candidatura esclusivamente
nel collegio nazionale.
3. I magistrati che esercitano funzioni di merito
possono presentare la propria candidatura solo nel collegio
elettorale dove prestano servizio.
4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello
addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la
Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di
appello addetti alla procura generale presso la stessa
Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e'
inserito il distretto della corte di appello di Roma. I
magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono
candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale
svolgono la loro attivita'.
5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le
liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio
territoriale le liste di candidati presentate da almeno
trenta elettori del medesimo collegio.
7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero
di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al
collegio.
8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una
lista.
9. In ciascuna lista non puo' essere iscritto piu' di
un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso
distretto di corte di appello.
10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una
lista territoriale.
11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal
presidente del tribunale nel cui circondario il
presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una
contenente la lista dei candidati alla elezione nel
collegio elettorale ove il magistrato stesso presta
servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per
l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimita'.
14. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di
cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed
una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista
votata".



 
Art. 2.
1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformita' dei modelli annessi al presente regolamento.
2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.
3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.
4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore verde.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 115 e 116 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario):
"Art. 115 (Magistrati di appello e di tribunale
destinati alla Corte di cassazione). - 1. Della pianta
organica della Corte di cassazione fanno parte trenta
magistrati di merito con qualifica non inferiore a
magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale,
destinati a prestare servizio presso l'ufficio del
massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente
della Corte di cassazione i magistrati di appello possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di consigliere della Corte di cassazione".
"Art. 116 (Magistrati di appello destinati alla Procura
generale presso la Corte di cassazione). - 1. Della pianta
organica della Procura generale presso la Corte di
cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con
qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con
decreto del Procuratore generale i magistrati possono
essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte
di cassazione".



 
Art. 3.
1. Le modalita' temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge
n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 8 della legge n.
44 del 2002:
"Art. 26 (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto e'
dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle
diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno
dei tre collegi unici nazionali di cui all'art. 23, comma
2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo
magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che
rendono il voto riconoscibile.
6. E' nullo il voto espresso per magistrati non
eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello
cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non
consentire l'individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l'uffico centrale elettorale
costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono
alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le
schede per collegio e le trasmettono alla commissione
centrale elettorale di cui all'art. 25, comma 6, che
provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di
voto nel collegio di appartenenza e alle successive
operazioni di scrutinio presso la commissione centrale
elettorale".



 
Art. 4.
1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente piu' anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una matita.
3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura "Elezioni del Consiglio superiore della magistratura", identico per tutti i seggi elettorali.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge
n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 5 della legge n.
44 del 2002:
"Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1.
L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici
componenti del Consiglio superiore della magistratura
avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati
che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte
suprema di cassazione e la Procura generale presso la
stessa Corte;
b) in un collegio nazionale, per quattro magistrati
che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli
uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia,
ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la
Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 116
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48;
c) in un collegio unico nazionale, per dieci
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte
suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115
dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto
n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata
legge n. 48 del 2001".



 
Art. 5.
1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.
2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.
3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.
4. La Commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonche' il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Delle contestazioni sulla validita' delle schede, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 28
della citata legge n. 195 del 1958:
"Art. 27 (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La
commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio,
separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede
elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la
preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e
il totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello
dei seggi da assumere in ciascun collegio. In caso di
parita' di voti, prevale il candidato piu' anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati
eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese
vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei
seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i
seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali
del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato
dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore
a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal
Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati
almeno due devono rispettivamente appartenere alle
categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.
23. In caso diverso si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'art. 30".
"Art. 28 (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e
l'ufficio centrale costituito presso la Corte suprema di
cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni
sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a
maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle
schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e'
dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".



 
Art. 6.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 132 del 1990 si vede nelle note all'art. 1.



 
Art. 7.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 217
 
----> vedere Modelli da pag. 13 a pag. 15 della G.U. <----
 
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