Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 aprile 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2 quadrimestre dell'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Considerato che la Commissione europea conteggia, ai fini del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (c.d. "transiti in nero");
Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che e' attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari all'1,8% degli ecopunti del quadrimestre anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1 gennaio 2004;
Considerato opportuno prevedere che le "nuove" imprese abbiano effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano effettuato attivita' con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e' connaturale;
Considerata l'opportunita' di assicurare alle "vecchie" imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attivita' di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 2 quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200 ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850 ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie di ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di 50 ecopunti per il 1 quadrimestre 2002.
5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1% dell'assegnazione quadrimestrale).

Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese vecchie)
 
Art. 2.
Criteri di calcolo dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1 comma 2 del presente decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestre dell'anno 2001. La riduzione non potra', comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.
5. Le imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrimestre 2002, una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre 2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 4 del precedente art. 1, al momento dell'esaurimento degli ecopunti gia' assegnati.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 
Art. 3.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto superi, per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.
2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, secondo le modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a 50, nel caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprenda esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 7 ecopunti.
3. Le imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registrati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che quindi non usufruiscono di quanto indicato al comma precedente possono presentare, successivamente alla comunicazione dell'assegnazione loro spettante per il 2 quadrimestre 2002, domanda di cancellazione dei veicoli in questione secondo l'allegato 6 del presente decreto.
4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoli ai sensi del comma 3 del presente articolo, verra' attribuita, secondo le modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, una quota pari a 50 ecopunti.
 
Art. 4.
Modalita' di richiesta
1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1 quadrimestre 2002 e le imprese indicate all'art. 2, comma 5 del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalita' di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2 quadrimestre 2002.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1 quadrimestre 2002 o l'hanno presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002 di una quota pari al 30%.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.
5. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2 quadrimestre 2002.
 
Art. 5.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, attribuita per il 2 quadrimestre 2002 alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata in due parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazione spettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2002 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra' in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita' di ecopunti pari o inferiore a 250.
3. Le imprese che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto la seconda parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre 2002, la riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazione per il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2 quadrimestre 2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo degli ecopunti gia' ricevuti.
4. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.
 
Art. 6.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, e' possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che per il 2 quadrimestre dell'anno 2002 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di piu' di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.
9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 possono essere titolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi a veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.
10. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.

Autotrasporto di merci in conto proprio
 
Art. 7.
Modalita' di richiesta e di rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 8 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al Fondo nazionale ecopunti conto proprio.
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del Fondo indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre 2002, all'art. 1, comma 3 del presente decreto.
4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8, comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.
 
Art. 8.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata all'impresa interessata.

Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese nuove)
 
Art. 9.
Modalita' di richiesta e requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 2 quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso dei primi tre mesi dell'anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.
2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per un massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.
 
Art. 10.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2 quadrimestre 2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.
2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti, si procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine di protocollazione delle domande.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto previsto al comma precedente.
 
Art. 11.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara' disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai sensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto.
 
Art. 12.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di piu' di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.

Trasporti eccezionali
 
Art. 13.
1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 2 quadrimestre 2002 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).
4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'unita' operativa APC3 provvedera' all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche se non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di registrazione del veicolo.
5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unita' operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

Norme generali
 
Art. 14.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.
 
Art. 15.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it. Sullo stesso sito e' disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati di registrazione.
Roma, 12 aprile 2002
Il direttore generale: Ricozzi
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 34 a pag. 39 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone