Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2002
Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni che la SACE e' autorizzata a concludere per l'anno finanziario 2002, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato con successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente decreto legislativo), che all'art. 1 prevede l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);
Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo che alla lettera i), attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Istituto la facolta' di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
Visto il decreto legislativo soprarichiamato che all'art. 7, comma 3, autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;
Visto il proprio decreto n. 636418 del 4 novembre 1999, con il quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo soprarichiamato, ha affidato all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di propria pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;
Visto il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo, il quale stabilisce che l'eventuale ricavo delle operazioni di cui al comma 3, del medesimo art. 7, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno finanziario 2002, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3 relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
Decreta:
1. La SACE e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, a concludere transazioni o cedere crediti, proprio di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a un miliardo di euro di valore nominale.
2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, e' versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato: "Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc." per l'anno finanziario 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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