Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 aprile 2002
Riconoscimento alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di "doktor der Philosophie" nel novembre 1978 presso l'Universita' di Graz;
Considerato che la richiedente ha conseguito una specializzazione in psicoterapia nel maggio 1988, presso l'"OGWG" (Associazione austriaca di psicoterapia) di Linz;
Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3o trattino e 3 lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo e di psicoterapeuta in Austria;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato altresi' che la richiedente ha completato la sua formazione accademica e professionale nel 1988, e che non ha dimostrato di avere nel frattempo maturato altra esperienza professionale o conseguito altri titoli, appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) teoria e pratica dei tests b); principi deontologici professionali.
Roma, 12 aprile 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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