Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 marzo 2002
Fondo per le agevolazioni alla ricerca ai sensi della legge n. 46/1982 e della legge n. 346/1988, per un impegno di spesa pari a Euro 8.903.605,23.

IL DIRETTORE
del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
delle attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate;
Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento, delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 giugno 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;
Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;
Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni per ciascuno indicate;

----> Vedere Elenco da pag. 30 a pag. 39 <----
 
Art. 2.
Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
- Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
- la durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in euro 8.903.605,23 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il dirigente generale: Criscuoli
 
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