Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2002
Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Presidente del Consiglio superiore
della magistratura
Visti gli articoli 18, n. 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e l'art. 26, comma 1, della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44, sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;
Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verra' a scadere il 31 luglio 2002 e che, per-tanto, si deve procedere alle elezioni dei componenti del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Decreta:
Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 30 giugno 2002, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedi' 1 luglio 2002, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44.
Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2002 CIAMPI
 
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