Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2002, n. 17
Testo del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2002, n. 76, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finanziamento e organizzazione della Conferenza

1. Per le esigenze connesse alle attivita' preparatorie della Conferenza internazionale sull'e-government per lo sviluppo, che si terra' a Palermo il 10 e 11 aprile 2002, in modo da assicurare il supporto logistico ed organizzativo e ogni ulteriore attivita' o servizio volti a consentire lo svolgimento della Conferenza stessa, anche per soddisfare le esigenze di sicurezza relative alle delegazioni nazionali ed internazionali che interverranno e la piena operativita' delle comunicazioni, e' autorizzata la spesa di Euro 2.582.284,00 per l'anno 2002.
2. In relazione all'eccezionale rilevanza dell'evento ed alla necessita' di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alla prestazione dei servizi richiesti e relativi all'organizzazione della Conferenza, si procede anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo restando il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento. I beni eventualmente in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
3. Il Prefetto di Palermo e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, al fine di garantire la sicurezza dei lavori della Conferenza e dei partecipanti alla stessa. Si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, (( determinato nella misura massima di 2.582.284,00 euro per l'anno 2002, )) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini):
"Art. 19. - 1. Nell'attuazione dei programmi di cui
all'art. 18 i militari delle Forze armate, al fine di
prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere
in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle
strutture vigilate, possono procedere alla identificazione
ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per
il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento
di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i
militari impiegati per i suddetti programmi hanno le
funzioni di agenti di polizia giudiziaria".
"Art. 20. - 1. Al personale militare impiegato
nell'ambito dei programmi di cui all'art. 18, e con
riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di
tali programmi, e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per
tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva
al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non
puo' superare il trattamento economico accessorio previsto
per il personale delle Forze di polizia".



 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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