Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 aprile 2002
Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri "Regina Elena" di Roma ad includere un sanitario nell'equipe autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001.

IL DIRIGENTE
della prevenzione - Ufficio XIII

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2001 con il quale gli Istituti fisioterapici ospitalieri "Regina Elena" di Roma, sono stati autorizzati ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri "Regina Elena" in data 13 marzo 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001 del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.
Gli Istituti fisioterapici ospitalieri "Regina Elena" sono autorizzati ad includere nell'equipe responsabile delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001, il seguente sanitario:
Vennarecci dott. Giovanni, dirigente medico, presso il reparto di chirurgia digestiva e dei trapianti, Istituto Regina Elena I.F.O. di Roma.
 
Art. 2.
Il commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2002
Il dirigente responsabile: Ballacci
 
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