Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2002
Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che consente anche al personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure da definire con apposito decreto interministeriale;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari ed altre amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, concernente la "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, concernente il passaggio del personale della Polizia di Stato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;
Visto l'accordo del 16 febbraio 1999, riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta:
Art. 1.

1. Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneita'.
 
Art. 2.

1. Il giudizio di inidoneita' di cui al precedente articolo spetta, in via esclusiva, alle competenti commissioni mediche ospedaliere.
2. Le commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzo del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.
 
Art. 3.

1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze e' disposto con determinazione del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della direzione generale degli affari generali e del personale, scaduto il quale l'istanza si intende accolta.
3. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
4. Il personale transitato e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del transito, conservando l'anzianita' assoluta riferita al predetto grado, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
5. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale transitato ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
 
Art. 4.

1. La presentazione della domanda di transito all'impiego civile da parte del personale interessato, non piu' idoneo al servizio militare incondizionato, sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni attributive di vantaggi in termini di stato o di avanzamento.
2. In attesa della determinazione di cui al precedente art. 3, il personale e' considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
3. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
4. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza.
 
Art. 5.

1. Il personale della Guardia di finanza che, successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in attesa dell'emanazione del presente decreto sia stato collocato in congedo, puo', a domanda, transitare, secondo le modalita' e procedure di cui ai precedenti articoli, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Tale personale, in deroga a quanto disposto all'art. 1, comma 2, deve presentare la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Sono fatte comunque salve le domande gia' presentate per le quali il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il personale di cui al comma 1, nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio ed il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, e' considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini
 
Tabella A

=====================================================================
| | Livelli | Posizioni
| | retributivi | corrispondenti
| | personale | nei ruoli del
Ruoli | Gradi | militare |personale civile ===================================================================== Ufficiali in |Tenente | | servizio |colonnello | | permanente |Maggiore | IX | C3 ---------------------------------------------------------------------
|Capitano Tenente| VIII | C2 ---------------------------------------------------------------------
|Sottotenente | VII bis | C1 ---------------------------------------------------------------------
|Maresciallo | |
|aiutante | |
|luogotenente | |
|Maresciallo | | Ispettori |aiutante | VII bis | C1 ---------------------------------------------------------------------
|Maresciallo capo| VII | B3 ---------------------------------------------------------------------
|Maresciallo | |
|ordinario | VI bis | B3 ---------------------------------------------------------------------
|Maresciallo | VI | B3 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendenti |Brigadiere Capo | VI bis | B3 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | | | Vicebrigadiere |VI | B3 | ---------------------------------------------------------------------
|Appuntato scelto| |
|Appuntato | |
|Finanziere | | Appuntati e |scelto | | finanzieri |Finanziere | V | B2
 
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