Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 aprile 2002
Modifiche al modello della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2, 3, e 4, che sostituiscono gli allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/h e 2/i al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione dei modelli di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel frontespizio riepilogativo della cartella di pagamento le parole: "In caso di mancato pagamento saremo costretti ad agire forzosamente nei suoi confronti per riscuotere le somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "La avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento , procederemo ad esecuzione forzata".
3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione possono modificare la parte del frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento riguardante la relazione di notifica, ovvero redigere tale relazione su un foglio apposito, apportando modifiche al testo approvato con il decreto dirigenziale del 28 giugno 1999.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
In attuazione della norma citata i decreti dirigenziali 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000 hanno approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalita' differenziate per i diversi tributi.
Con la sostituzione dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per effetto dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stata ampliata la giurisdizione delle commissioni tributarie. La nuova formulazione della norma prevede che siano sottoposti alla giurisdizione di tali commissioni, tra gli altri, anche taluni tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate che sino al 31 dicembre 2001 ne erano esclusi quali: imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative, tasse automobilistiche e canone RAI.
Con atto n. 220441 del 7 dicembre 2001, e' stata disposta la progressiva soppressione dei centri servizio delle imposte dirette ed indirette, prevedendo, al contempo, che le attivita' da essi svolte siano attribuite agli uffici locali dell'Agenzia o, se non ancora attivati, agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio. Per quanto attiene, in particolare, la proposizione di ricorsi avverso i ruoli emessi dai centri di servizio soppressi, si e' posta, pertanto, l'esigenza di individuare la competenza a ricevere il ricorso del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 787 del 1980.
Cio' premesso e considerata anche la necessita', ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 7, comma 2, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, di indicare al contribuente le corrette modalita' di impugnazione dei ruoli relativi al predetto tributo, si provvede con il presente atto a sostituire alcuni degli allegati ai citati decreti del 28 giugno 1999 e 11 settembre 2000, rendendoli conformi al mutato assetto normativo e amministrativo.
E' stato, pertanto, predisposto un unico foglio con le avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate diversi dai centri di servizio, due fogli distinti che contengono le avvertenze relative all'impugnazione dei ruoli emessi dai centri di servizio ed un ulteriore allegato riguardante i ruoli emessi in materia di canone di abbonamento alla televisione. Al fine, poi, di dare omogeneita' alle indicazioni rivolte al contribuente sono state incluse nei predetti fogli anche le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale e' possibile chiedere informazioni e presentare un'eventuale richiesta di riesame in autotutela.
Nell'intento, inoltre, di agevolare la comprensibilita' delle comunicazioni messe a disposizione del contribuente da parte dell'amministrazione, si e' proceduto a modificare l'espressione contenuta nel frontespizio riepilogativo, relativa all'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
Infine, per quanto riguarda le indicazioni contenute nella relazione di notifica del modello di cartella di pagamento, si e' ritenuto opportuno consentire ai concessionari della riscossione, in quanto responsabili dell'attivita' di notifica della cartella, di apportare al testo approvato dal decreto dirigenziale 28 giugno 1999 le modifiche necessarie a garantirne il corretto svolgimento in relazione alle singole fattispecie concrete. Riferimenti normativi dell'atto.
Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettere a), b), c).
Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (art. 25);
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000.
Disposizioni relative alla giurisdizione in materia tributaria:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 (art. 2);
legge 28 dicembre 2001 (art. 12, comma 2);
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (art. 10).
Disposizioni relative alla soppressione dei Centri di servizio:
atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001.
Roma, 19 aprile 2002
p. Il direttore dell'Agenzia: Befera
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 22 a pag. 25 della G.U. <----
 
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