Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 12 aprile 2002, n. 31
Istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia - Attivita' dei centri di assistenza telefonica. Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002. Istruzioni di servizio.

Alle direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli uffici delle imposte dirette
Agli uffici I.V.A.
Ai centri operativi
Ai centri di Servizio delle imposte
dirette e indirette
Ai centri di assistenza telefonica
All'Ascotributi
All'Associazione bancaria italiana
(A.B.I.)
All'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.)
All'Associazione comuni d'Italia
(A.N.C.I.)
e, p.c:
Al Dipartimento per le politiche fiscali
Al Ministero degli affari esteri
Alle direzioni centrali
Agli uffici centrali di staff
dell'Agenzia
Al SECIT
Al Comando generale della Guardia di
finanza;
Alla Societa' generale di informatica
S.p.a.

Premessa.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, e' stata prevista a decorrere dal 1 gennaio 2002 l'istituzione dei due centri operativi di Pescara e Venezia e l'attivazione, quali strutture di livello dirigenziale, dei centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia nonche', dal 2 maggio 2002, l'attivazione del centro di assistenza telefonica di Salerno.
Con i successivi provvedimenti del 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, e del 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, sono state precisate talune attribuzioni relative all'attivita' dei predetti centri operativi ed e' stata prevista l'istituzione nel secondo semestre del 2002 del centro di assistenza telefonica di Bari. 1. Attivita' del Centro operativo di Venezia - Attribuzione delle attivita'.
Al Centro operativo di Venezia sono attribuite le attivita' previste dal provvedimento del 7 dicembre 2001, conseguenti al controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999, eseguite ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Queste attivita' sono state assegnate al centro operativo di Venezia per migliorare la qualita' del controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, per limitare il numero delle comunicazioni di irregolarita' che traggono origine da meri errori di compilazione della dichiarazione o della delega di pagamento (modello F24) e che non hanno inciso sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Detta attivita' e' considerata dall'Agenzia strategica per migliorare i rapporti con i contribuenti in quanto tende a ridurre il disagio economico, sociale e psicologico evitando agli stessi, per quanto possibile, di rivolgersi agli uffici o ai centri di assistenza telefonica per ottenere chiarimenti sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni.
Le attivita' a regime sono le seguenti:
a) analisi del funzionamento delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;
c) controllo preventivo di qualita' sulle comunicazioni di irregolarita', sui ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata;
d) controllo delle dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento ed eventuale acquisizione delle stesse in via sperimentale;
e) iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi di urgenza o indifferibilita', dei tributi derivanti dalle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni.
Le attivita' di controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata e i controlli di qualita' sulle richieste di dati e notizie, sui ruoli e rimborsi, assegnate alla competenza del centro operativo di Venezia, attengono alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999.
I ruoli straordinari di cui alla lettera e), formati dal centro operativo di Venezia sono trasmessi per via telematica agli uffici competenti per territorio.
Gli uffici appongono il visto di esecutorieta' e curano l'eventuale fase contenziosa dei ruoli straordinari, secondo le stesse modalita' previste per i ruoli ordinari conseguenti ai controlli automatici di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il centro operativo di Venezia con sede in via Giorgio De Marchi n. 16 - 30175 Marghera (Venezia), e' competente a ricevere e ad acquisire le dichiarazioni fiscali spedite dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, come previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 2. Centro operativo di Pescara.
2.1. Attivita' attribuite dal 1 gennaio 2002.
Con i citati provvedimenti del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002, sono attribuite al centro operativo di Pescara, con sede in via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, una serie di nuove attivita', alcune gia' di competenza dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, altre di competenza degli uffici locali e degli uffici IVA. a) Controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette.
Con il citato provvedimento del 7 dicembre 2001 viene attribuita dal 1 gennaio 2002 al centro operativo di Pescara la competenza sui controlli da effettuarsi sulle richieste di rimborso in conto fiscale previsto dall'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dai relativi regolamenti di attuazione, adottati con decreti del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, n. 567 e del successivo 30 dicembre 1993 concernenti "Modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale".
In precedenza la competenza in materia di controlli sulle richieste di rimborso in conto fiscale era demandata ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette, secondo il criterio della competenza territoriale e, in mancanza, agli uffici locali e agli uffici delle imposte dirette.
La competenza del centro operativo di Pescara in materia di controlli sulle domande di rimborso in conto fiscale, decorre dal giorno successivo alla soppressione dei singoli centri di servizio.
Pertanto dal 1 gennaio 2002 il suddetto centro operativo riceve dai concessionari della riscossione territorialmente competenti le istanze di rimborso in conto fiscale dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle regioni servite dai centri di servizio soppressi il 31 dicembre 2001, nonche' dai concessionari della riscossione aventi competenza provinciale sui territori non serviti dai centri di servizio.
A decorrere dalla suddetta data il centro operativo di Pescara e' competente sui controlli delle richieste di rimborso in conto fiscale relativamente ai contribuenti con domicilio fiscale nei comuni appartenenti alle seguenti regioni:
Abruzzo;
Friuli-Venezia Giulia;
Lazio;
Lombardia;
Marche;
Molise;
Sicilia;
Toscana;
Umbria;
Veneto.
I centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Bologna, Salerno, Cagliari, Genova, Torino, Trento e Bari continuano a svolgere fino alla loro chiusura, le attivita' concernenti i controlli sulle richieste di rimborso in conto fiscale.
Dalla data di soppressione dei centri di servizio, a regime, la competenza dei controlli sulle predette richieste di rimborso in conto fiscale e' curata per l'intero territorio nazionale dal centro operativo di Pescara.
All'atto della chiusura, i centri di servizio o per loro conto le direzioni regionali inviano al centro operativo di Pescara esclusivamente le domande di rimborso e le garanzie fideiussorie concernenti i rimborsi risultati non spettanti in tutto o in parte, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ed iscritti a ruolo con procedura manuale. La trasmissione di tali atti si rende necessaria nei seguenti casi:
il ruolo non e' stato pagato dal contribuente;
non si e' ancora proceduto all'escussione della polizza;
si e' proceduto all'escussione della polizza con esito negativo, per cui si rende necessario agire nei confronti del Garante a norma dell'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Se al momento della chiusura dei suddetti centri di servizio il ruolo non e' stato ancora emesso, lo stesso viene formato dall'ufficio locale o ufficio delle imposte dirette, territorialmente competente.
I concessionari della riscossione provvedono ad inviare i documenti necessari ai fini dei controlli sulle domande di rimborso, utilizzando idonee procedure telematiche, al centro operativo di Pescara che subentra, dal 1 gennaio 2002, nella competenza in precedenza attribuita agli uffici, in virtu' delle disposizioni recate dal punto 2.3, lettera a) del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001.
La concessionaria Sogei provvede a prestare tempestivamente adeguata assistenza per integrare, modificare o allestire idonee procedure informatiche, da utilizzare per la gestione dei controlli delle richieste di rimborso e per le istanze da trasferire al centro operativo di Pescara. b) Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.
Il centro operativo di Pescara prosegue le attivita', gia' di competenza del soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette della stessa sede, relative alla gestione del credito di imposta per le piccole e medie imprese, previsto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311. Inoltre lo stesso centro operativo provvede al controllo dei crediti di imposta previsti da altre leggi speciali. c) Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia.
Il centro operativo di Pescara e' competente per l'acquisizione delle comunicazioni provenienti da Stati esteri, riguardanti redditi e informazioni di carattere fiscale relativi a contribuenti residenti in Italia, avendo cura in particolare di effettuare il riscontro dei dati anagrafici degli stessi e provvedendo al trattamento delle anomalie evidenziate.
Le predette comunicazioni rientrano nello scambio di informazioni tra gli Stati contraenti previsto dall'art. 26 del modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonche' per i Paesi membri dell'Unione europea, dalla direttiva del Consiglio CEE 77/799. Tale scambio di informazioni rientra tra quelli di tipo cosiddetto "automatico".
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i suddetti dati e informazioni sono coperti da segretezza e sono accessibili soltanto ad un numero limitato di persone che utilizzano le procedure e i procedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso delle imposte disciplinate dalle suddette Convenzioni.
Fino al 31 dicembre 2001 la competenza in ordine alla ricezione ed all'acquisizione delle comunicazioni provenienti da Stati esteri spettava al soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma.
Ne consegue che le comunicazioni giacenti, la cui acquisizione e' necessaria per reperire utili elementi di accertamento, sono trasferite a tal fine, dal 1 gennaio 2002, al centro operativo di Pescara. d) Gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d'imposta sui dividendi, ritenute, etc.; gestione dei rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a Convenzioni internazionali compresi quelli relativi a ritenute IRPEF sulle pensioni pubbliche e private corrisposte da Istituti o Enti di Previdenza italiani.
Con il provvedimento del 7 dicembre 2001, al centro operativo di Pescara e' stata attribuita dal 1 gennaio 2002, la competenza per l'intero territorio nazionale, per la ricezione e la gestione delle istanze di rimborso in materia di crediti d'imposta sui dividendi.
Con il successivo provvedimento del 27 febbraio 2002 detta competenza e' stata estesa a tutti i rimborsi in materia di redditi di capitale, nonche' alle tipologie di rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a convenzioni internazionali. Inoltre la competenza del centro operativo di Pescara comprende anche le richieste di rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani a soggetti non residenti. In ordine a quest'ultima tipologia di rimborsi e' previsto che il direttore regionale del Lazio, con proprio provvedimento, individui l'ufficio al quale e' affidata la gestione delle istanze presentate fino al 31 dicembre 2001 al soppresso centro di servizio di Roma.
I centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia, soppressi in data 31 dicembre 2001, provvedono a trasferire al centro operativo di Pescara le istanze di rimborso giacenti, avendo cura di differenziarle per le diverse tipologie, utilizzando idonee procedure informatiche che sono predisposte dalla concessionaria Sogei.
I centri di servizio ancora in funzione continuano a svolgere, fino alla data della loro soppressione, le attivita' inerenti la gestione dei rimborsi ai non residenti, relativamente alle istanze pervenute fino al 31 dicembre 2001; le richieste eventualmente pervenute dopo la predetta data e quelle non ancora evase al momento della chiusura, dovranno essere trasferite al centro operativo di Pescara, con le modalita' sopra citate.
Con la circolare n. 151/E del 10 agosto 1994 e' stato chiarito che i rimborsi dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti da soggetti non residenti sono assimilati ai rimborsi di versamenti diretti di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La competenza del centro operativo di Pescara, come stabilito dal provvedimento del 27 febbraio 2002, riguarda anche i rimborsi di ritenute e imposte sostitutive operate a soggetti non residenti, ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati corrisposti a soggetti non residenti.
Al fine di razionalizzare la gestione dei rimborsi d'imposta non emergenti da dichiarazione presso un unico ufficio dell'Agenzia delle entrate e semplificare i rapporti con i contribuenti nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 14 dello Statuto del contribuente, le istanze dei non residenti concernenti il trattamento tributario spettante in base a convenzioni internazionali vanno presentate esclusivamente al centro operativo di Pescara.
La direzione centrale accertamento di concerto con le altre direzioni centrali competenti definisce i criteri dei controlli preventivi di qualita' per la liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto. e) Gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia.
Le comunicazioni concernenti la data di inizio dei lavori per fruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, vanno presentate dal 1 gennaio 2002 al centro operativo di Pescara.
Le comunicazioni presentate prima di tale data sono conservate presso un ufficio individuato dalla direzione regionale nel cui ambito era ubicata la sede del centro di servizio gia' competente a ricevere dette comunicazioni; quelle eventualmente presentate in data successiva vanno comunque inviate al suddetto centro operativo. f) Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.
Il centro operativo di Pescara e' competente a ricevere e ad acquisire i dati dei questionari degli studi di settore presentati dai contribuenti su supporto cartaceo a decorrere dal 1 gennaio 2002. g) Rimborsi ai comuni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'anno 1993.
Per effetto della previsione contenuta nell'art. 1, comma 7, del decreto interministeriale 24 settembre 1999, n. 367, fino al 31 dicembre 2001 i comuni avevano l'obbligo di inviare gli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni ai centri di servizio nella cui circoscrizione territoriale erano compresi.
Per i comuni della Lombardia la competenza era attribuita al centro di servizio di Milano; per i comuni della Toscana e dell'Umbria al centro di servizio di Pescara.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 gli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni, per effetto di quanto dispone il citato provvedimento del 7 dicembre 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate, vanno presentati al centro operativo di Pescara. Gli elenchi pervenuti ai centri di servizio soppressi al 31 dicembre 2001 devono essere trasmessi al suddetto centro operativo a cura delle direzioni regionali competenti.
I centri di servizio ancora attivi provvedono ad inviare i citati elenchi al centro operativo di Pescara nel periodo immediatamente precedente la data di chiusura.
Il centro operativo di Pescara, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, lettere a) e b) del decreto 24 settembre 1999, n. 367, provvede a:
determinare per ciascun elenco l'ammontare delle somme da restituire al comune;
inviare alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza dei comuni interessati, i prospetti riepilogativi con l'indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune e la specificazione dell'elenco comunale corrispondente.
Inoltre, in base all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto n. 367 del 1999, in relazione agli elenchi delle riscossioni inviati dai comuni, il centro operativo di Pescara provvede a:
determinare l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato;
invitare il comune a versare le predette somme alla competente tesoreria provinciale dello Stato facendolo affluire al capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato. h) Gestione dei modelli 730-1 consegnati dalla Camera dei deputati e relativi ai soggetti cui e' stata prestata assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Con il piu' volte citato provvedimento del 27 febbraio 2002 e' stato stabilito che il centro operativo di Pescara assuma in carico i modelli 730-1 prodotti dai soggetti cui la Camera dei deputati ha prestato assistenza fiscale negli anni 1998, 1999 e 2000.
In precedenza era stato previsto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001, che i suddetti modelli venissero consegnati al soppresso centro di servizio di Pescara.
Tale attivita' e' disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, con il quale viene previsto che il direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio atto stabilisca il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni dei dati relativi a compensi soggetti a ritenute alla fonte erogati dalla Camera, dal Senato e da altri Organi istituzionali, previo accordo con le rispettive Presidenze.
Il suddetto centro operativo, in virtu' delle citate disposizioni, potra' quindi essere designato quale destinatario della ricezione dei modelli 730-1 nell'ipotesi di accordi conclusi con gli altri organi interessati. 2.2 Altre attivita' attribuite al Centro operativo di Pescara.
Con il provvedimento del 27 febbraio 2002 e' stata stabilita la decorrenza dei seguenti compiti:
a) gestione dei rimborsi IVA ai non residenti (art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a decorrere dal 1 luglio 2002 (l'ufficio di Roma 6 gestisce le richieste ricevute fino al 30 giugno 2002);
b) attivita' a supporto del controllo spettante agli uffici sulle richieste di rimborso IVA in conto fiscale dal 1 agosto 2002 (gli uffici locali e, dove questi non sono stati ancora attivati, gli uffici provinciali IVA effettuano le suddette attivita' per le richieste ricevute fino al 31 luglio 2002 con le modalita' attuali);
c) gestione delle competenze dell'ufficio locale di Roma 2, in materia di concessioni governative, dal 1 gennaio 2003 (l'ufficio locale di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31 dicembre 2002).
Per quanto riguarda i controlli sulle richieste di rimborso IVA in conto fiscale di cui alla precedente lettera b), con successive disposizioni saranno stabilite le specifiche attivita' che saranno espletate dal centro operativo di Pescara a supporto degli uffici. 3. Attivita' comuni ai nuovi centri operativi di Pescara e Venezia.
Le attivita' comuni ai due centri operativi sono le seguenti: 3.1 Ricezione e archiviazione delle dichiarazioni presentate a banche e poste.
Sulla base della disposizione recata dal punto 2.4, lettera a), del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, i centri operativi di Pescara e Venezia sono competenti a ricevere le dichiarazioni presentate alle banche e alle poste.
A tal fine le banche e le poste consegnano ai centri operativi di Pescara e Venezia le dichiarazioni che saranno presentate dai contribuenti e quelle ancora eventualmente giacenti presso gli stessi enti, curandone gli adempimenti, secondo l'attuale competenza territoriale dei centri di servizio che e' la seguente:
a) il centro operativo di Venezia per le sedi di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia;
b) il centro operativo di Pescara per le sedi di Bari, Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno. 3.2 Esecuzione dei controlli di qualita'.
I centri operativi di Pescara e Venezia effettuano i controlli previsti dalle convenzioni stipulate con banche e poste per la verifica della correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni e trasmessi per via telematica.
Per la gestione degli archivi dei suddetti centri operativi, che deve ispirarsi a criteri di efficienza ed economicita', la Direzione centrale amministrativa fornira' successivamente specifiche istruzioni alle direzioni regionali interessate. 4. Personale dei centri operativi - Formazione.
In attesa della definizione degli organici, da concertare con le organizzazioni sindacali nazionali sulla base del protocollo di intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2002, considerata l'importanza strategica attribuita dall'agenzia delle entrate ai suddetti centri operativi, si invitano le direzioni regionali dell'Abruzzo e del Veneto, sentite le organizzazioni sindacali locali, ad assumere ogni idonea iniziativa per assicurare ai predetti centri il personale necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
A tal fine, si rende opportuno interpellare tempestivamente il personale in servizio presso i dipendenti uffici della regione, per acquisire la disponibilita' ad essere assegnato alle nuove strutture.
L'ufficio formazione tecnico professionale della direzione centrale del personale curera' tempestivamente, di concerto con la direzione centrale gestione tributi e le direzioni regionali interessate, appositi percorsi formativi per il personale in servizio presso i centri operativi. 5. Centri di assistenza telefonica.
Si richiama l'attenzione delle direzioni regionali sulle disposizioni recate dai provvedimenti del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002 con cui, oltre a prevedere l'istituzione, quali strutture di livello dirigenziale, dei centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia, nonche' l'apertura di altri due centri, uno con sede a Salerno e l'altro a Bari, e' stato stabilito di attivare all'interno dei centri di assistenza telefonica, i centri di risposta multicanale (contact center), con l'utilizzazione di strumenti innovativi che consentono modalita' di accesso diversificate per le risposte ai quesiti.
Con l'occasione si fa presente che ai fini dell'esercizio dell'autotutela, nei limiti, con le modalita' e con i controlli gia' stabiliti con la circolare n. 103/E del 6 dicembre 2001, e' possibile effettuare interventi correttivi anche sulle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente agli anni di imposta dal 1993 al 1997. La stessa possibilita' e' consentita per la correzione delle cartelle emesse a seguito dei controlli automatici, concernenti le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999, come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
La direzione centrale del personale e la direzione centrale gestione tributi, che ha il coordinamento funzionale dei centri di assistenza telefonica, predisporranno specifici piani di formazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, in funzione dei nuovi compiti che saranno affidati ai suddetti centri di assistenza telefonica, con i citati provvedimenti del direttore dell'agenzia.
Si ricorda che sulla questione relativa ai centri di assistenza telefonica e' stato avviato il confronto a livello centrale con le organizzazioni sindacali per definire, alla luce delle nuove competenze assegnate e della nuova veste di ufficio dirigenziale, un accordo che integri o sostituisca quello del 6 marzo 2000.
Sin da ora le direzioni Regionali presso le quali operano i centri di assistenza telefonica, dovranno comunque tener conto della necessita' di assicurare all'interno delle predette strutture le funzioni di supporto alla direzione, quali la segreteria e l'ufficio di contabilita' con l'assegnazione di un adeguato numero di addetti.
Inoltre, considerato che i compiti istituzionali delle predette strutture saranno ancor piu' diversificati, si invitano le direzioni regionali interessate a potenziare i centri di assistenza telefonica carenti, con l'apertura immediata di nuove selezioni fino al numero di 90 addetti, come previsto dal vigente accordo con le organizzazioni sindacali del 6 marzo 2000 o da quello che sara' definito a conclusione della trattativa in corso.
Nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto del contribuente, si fa presente che nel caso di presentazione di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo (anche di rimborso) presentate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, nessuna conseguenza negativa dovra' gravare sul contribuente, in quanto i documenti in questione saranno inviati tempestivamente d'ufficio a quello territorialmente competente.
Si invitano gli uffici in indirizzo a diffondere adeguatamente, con opportune iniziative di informazione nei confronti dei contribuenti, il contenuto della presente circolare.
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
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