Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2002
Definizione, per l'anno 2002, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 8, comma 1, lettera c);
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2001, recante la "Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche";
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2002, recante la "Determinazione per l'anno 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico e al servizio civile all'estero";
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. L'attivita' di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di giovani che svolgono il servizio civile, e' finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonche' la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
2. Per l'anno 2002, il programma di verifiche fissa i criteri per l'effettuazione dell'attivita' ispettiva, periodica e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.
 
Art. 2.
Ispezioni a campione
1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita' nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore.
2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente. La sussistenza di due o piu' dei criteri sotto indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:
a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;
b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci obiettori;
c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;
d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);
e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;
f) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.
 
Art. 3.
Ispezioni periodiche
1. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorita' di seguito riportato:
a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore alle mille unita';
b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita';
c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacita' tra le cento e le duecento unita'.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.
 
Art. 4.
Calendario delle verifiche e
modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva
1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con apposita circolare, stabilisce le modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva concernente il servizio civile svolto sia nel territorio nazionale che all'estero.
 
Art. 5.
Svolgimento dell'attivita' ispettiva
1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile o da personale delle sedi regionali dell'Ufficio medesimo nonche', a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, dell'attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste con apposito protocollo d'intesa.
Roma, 19 aprile 2002
p. Il presidente: Giovanardi
 
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