Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 febbraio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccillo, unita' di S. Elia a Pianisi. (Decreto n. 30749).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto n. 2/1995 del 18 ottobre 1995 emesso dal tribunale di Larino (Campobasso) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Molino Riccillo;
Vista l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata societa' con la quale veniva richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 ottobre 1995;
Visto il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996, con il quale e' stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 ottobre 1996;
Vista la nota del 24 luglio 2000, con la quale il Commissario giudiziale fa presente che, dal 20 settembre 1996 al 15 febbraio 2000, i lavoratori dipendenti dalla societa' Molino Riccillo, a seguito della stipula di un contratto d'affitto, sono passati alle dipendenze della soc. Episcopo Industrie Molitorie;
Vista la richiesta, contenuta nella citata nota del 24 luglio 2000, intesa ad ottenere la prosecuzione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo residuale al completamento dei dodici mesi previsti dal citato decreto ministeriale del 2 marzo 1996, la cui fruizione era stata interrotta, in data 20 settembre 1996, per effetto della stipula del contratto d'affitto tra la societa' Molino Riccillo e la societa' Episcopo industrie molitorie;
Visto il verbale, sottoscritto presso la regione Molise in data 26 marzo 2001, dal quale risulta che i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati con la ditta Episcopo industrie molitorie in data 20 settembre 1996, sono cessati il 15 febbraio 2000, e che tutti i lavoratori interessati, a decorrere dal 16 febbraio 2000, sono tornati in carico alla procedura concorsuale, al fine di continuare ad usufruire della CIGS;
Vista la nota del 23 gennaio 2002, con la quale il commissario giudiziale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla situazione dei lavoratori interessati, al fine di definire la durata del trattamento richiesto;
Considerato che il periodo residuale, per il quale puo' essere concessa la prosecuzione del trattamento in questione, ovvero la differenza tra il periodo di dodici mesi, autorizzato con il citato decreto ministeriale del 2 marzo 1996, scadente il 17 ottobre 1996 e il periodo effettivamente fruito dai lavoratori, prima della stipula del citato contratto di affitto in data 20 settembre 1996, e' pari a ventotto giorni;
Ritenuto, pertanto, di annullare il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996, limitatamente al periodo dal 20 settembre 1996 al 17 ottobre 1996 e di concedere il trattamento in questione, per il periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 marzo 2000, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unita';
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale n. 20137 del 2 marzo 1996 e' annullato, limitatamente al periodo dal 20 settembre 1996 al 17 ottobre 1996.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore di un massimo di quattordici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccillo, sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) unita' in S. Elia a Pianisi (Campobasso), per il periodo dal 16 febbraio 2000 al 15 marzo 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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