Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 febbraio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. - Lazzari montaggi industriali, unita' di Treviolo e cantieri Bergamo. (Decreto n. 30752).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 29628 del 26 febbraio 2001 con cui e' stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale della societa' L.M.I. - Lazzari montaggi industriali S.p.a., relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001;
Visto il decreto direttoriale n. 29633 del 26 febbraio 2001, con cui e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla suddetta ditta;
Vista l'istanza, presentata in data 5 febbraio 2001, con la quale la societa' in questione ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al periodo dall'8 novembre 2000 al 7 maggio 2001;
Considerato che la predetta istanza risulta presentata oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;
Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte del T.A.R., di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della C.I.G.S. presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
Preso atto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2491/2000 ha stabilito che, ferma restando l'applicabilita' della citata previsione legislativa a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la decorrenza del termine ivi previsto, deve individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio;
Considerato che, nel caso in esame, il programma aziendale e' stato approvato con provvedimento n. 29628 del 26 febbraio 2001 e quindi oltre il termine di decorrenza utile per la presentazione della domanda relativa alla proroga in questione;
Vista la nota datata 15 febbraio 2002, con la quale la societa' ha fornito il dettaglio relativo al numero dei lavoratori interessati alle sospensioni nel periodo oggetto della presente istanza;
Ritenuto, pertanto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di concedere per intero il periodo di proroga richiesto dalla societa';
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29628 del 26 febbraio 2001, e' autorizzata la corresponsione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.M.I. - Lazzari montaggi industriali, con sede in Treviolo, unita' di Treviolo e cantieri di Bergamo (Bergamo), per un massimo di 31 unita' lavorative, per il periodo dall'8 novembre 2000 al 7 maggio 2001.
Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 2001 con decorrenza 8 novembre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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