IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale il sig. Marks Timothy John ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of apllied science in physioterapy conseguito in Australia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista; Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilsce le modalita', le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Decreta: 1. Il titolo di bachelor of apllied science in physioterapy conseguito nell'anno 1984 presso la "Trobe University" di Tallangatta (Stato del Victoria - Australia) dal sig. Marks Timothy John nato a Tallangatta (Stato del Victoria - Australia) il giorno 11 giugno 1961 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. 2. Il sig. Marks Timothy John e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2002 Il direttore generale: Mastrocola |