Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 7 maggio 2002, n. 90
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attivita' d'intelligence italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione e compiti

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicita' delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attivita' spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilita' di natura politica o amministrativa.
2. Compito principale della Commissione e' di accertare: a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilita' del
dossier Mitrokhin; b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin
erano gia' note e se le persone erano conosciute da chi prese la
decisione di non procedere; c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con
riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo
delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attivita' fosse
nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative
da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare
o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni
politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di
detti soggetti; d) le attivita' svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero
i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e
quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure
furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se
furono seguite le modalita' adottate per alteri casi precedenti; e) quando e con quali modalita' il Governo fu informato del dossier e
dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento; f) se furono prese dagli organi di intelligente decisioni senza
consultare il Governo; g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni; h) le attivita' di finanziamento dirette ed indirete del KGB a
partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di
informazione in Italia; i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i
Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del
Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo; l) le attivita' svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma; m) se vi furono complicita', protezione, coperture, di natura
politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle
attivita' del KGB in Italia; n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di
depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione
connessi alle attivita' del KGB relative all'Italia; o) se gli organi di intelligente stiano ancora svolgendo indagini in
merito ai contenuti del dossier; p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime
informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche; q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario
acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato, con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria.".



 
Art. 2.
(Composizione della Commissione e funzionamento).
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai sensi dei comma 2.
4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
 
Art. 3.
(Attivita' di indagine).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penate.
2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto di Stato ne' il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul dossier Mitrokhin dal Comitato parlamentare di contrullo sui servizi di informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Puo' richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SIEDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).
4. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
6. La Commissione a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.



Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le
informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di
Stato), e' il seguente:
"Art. 11. - Il Governo riferisce semestralmente al
Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica
informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.
Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati
e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del
Parlamento sulla base del criterio di proporzionalita',
esercita il controllo sull'applicazione dei principi
stabiliti dalla presente legge.
A tale fine il Comitato parlamentare puo' chiedere al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato
interministeriale di cui all'art. 2 informazioni sulle
linee essenziali delle strutture e dell'attivita' dei
Servizi e formulare proposte e rilievi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' opporre
al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica
motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del
segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio
eccedono i limiti di cui al comma precedente.
In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che
l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce
a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni
politiche.
I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati
al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle
proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma.
Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.".



 
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 54):
Presentato dal sen. Eufemi ed altri il 31 maggio 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 27 giugno 2001 con pareri delle
commissioni 2a, 3a e 4a.
Esaminato dalla 1a commissione il 1 agosto 2001; l'11,
18, 20, 25, 26 settembre 2001.
Relazione scritta annunciata il 6 novembre 2001 (atto
n. 54, 315, 462/A - relatore sen. Stiffoni).
Esaminato in aula il 13 dicembre 2001 e il 18 dicembre
2001 approvato un testo unificato con gli atti n. 315
(Stiffoni ed altri), 462 (Schifani ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 2121):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle
commissioni II, III e IV.
Esaminato dalla I commissione il 28 febbraio 2002; il
5, 12, 21 marzo 2002; il 9, 10, 18 aprile 2002.
Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 2002.
 
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