Gazzetta n. 109 del 11 maggio 2002 (vai al sommario)
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 12
PAC SEMINATIVI - Raccolto 2002 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici

Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie e Internazionali
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Direzione Generale del
Corpo Forestale dello Stato
Corpo Forestale dello Stato della
Regione Siciliana
Agli Assessorati Regionali
Agricoltura
Agli Assessorati Prov. Autonome
Trento e Bolzano
Alle Organizzazioni Professionali
Agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.
Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti
alle Organizzazioni Professionali ed ai
C.A.A.
A tutti gli operatori del settore
1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire in duplice copia, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica.
Le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2002 sono:
1. domande iniziali: 15 maggio.
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001: 31 maggio.
3. domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alla sola coltura del mais dolce: 15 giugno.
Per le domande iniziali e' consentita una tolleranza di 25 giorni; pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato al 10 giugno 2002. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2002 sono irricevibili.
Le domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001 pervenute oltre il termine del 31 maggio 2002 ed entro il 10 giugno 2002 sono soggette alla decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001 pervenute oltre il 10 giugno 2002 sono irricevibili.
La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2002, salvo quanto previsto dalle norme ed usi locali.
Le domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alla sola coltura del mais dolce, presentate oltre il 15 giugno 2002 sono irricevibili.
La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie anche se riferita a piu' aziende.
1.2 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di domanda iniziale, di modifica ai sensi del l'art. 8, ovvero, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Nei casi di domanda di modifica e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata.
1.2.1 Reg. (CE) n. 2419/2001 - Domande di modifica ai sensi dell'art. 44
L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
1. Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
2. Il produttore che ha manifestato l'interesse al rilascio dell'attestato di credito non puo', successivamente al 15 giugno, presentare domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
3. E' possibile dichiarare a premio una particella gia' dichiarata nella domanda iniziale ad altro utilizzo.
4. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale a premio, comprese le foraggere (codice 13), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.
5. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 parimenti non puo' comportare l'aumento della superficie riferita ai prodotti "foraggi essiccati" e "sementi certificate".
6. In presenza di errore materiale e' possibile cambiare un solo identificativo catastale oltre la superficie utilizzata.
7. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare piu' dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.
1.2.1.1 Casi specifici: Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 48 - cause di forza maggiore
In deroga a quanto sopra previsto, qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita domanda unitamente alla relativa documentazione probante.
La nuova domanda verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto per superfici.
Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001 ", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2002.
1.2.1.2 Casi specifici: Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50 - cessione di aziende
Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto per superfici.
Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n.2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2002.
1.2.2 Foraggi da destinare alla trasformazione
I coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi.
I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro il 10 giugno, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).
Successivamente a tale data, e comunque entro e non oltre il 15 settembre, il coltivatore che produce foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, puo' apportare eventuali correzioni o integrazioni alla domanda PAC superfici, relativamente alle "altre utilizzazioni" (codice utilizzo 10), utilizzando la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 reg. (CE) 2419/2001.
Tuttavia, le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 2 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).
1.2.3 Sementi certificate
Con riferimento al comparto delle sementi certificate, vengono impartite le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti dell'emanando Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
A partire dalla campagna 2002, il riso da seme viene codificato come varieta' del risone (codice utilizzo 19) e riportato nella tabella 4 come varieta' 106.
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 10 giugno, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57).
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, entro il 10 giugno, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57).
2 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento del produttore che presenta una domanda PAC, deve avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
Tutti i produttori che a seguito degli esiti del controllo oggettivo saranno convocati per l'effettuazione del necessario contraddittorio dovranno in tale sede portare in visione il proprio fascicolo aziendale. I fascicoli relativi ai produttori in questione, che hanno presentato la domanda d'aiuto per il tramite di un'organizzazione a cio' abilitata, saranno portati in visione dalle organizzazioni stesse, che parteciperanno alla fase di disamina dei fascicoli.
3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento delle superfici, garantendo, in particolare, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione, ossia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici.
Inoltre occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:
* sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
* sia stata firmata dal titolare della domanda;
* sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti;
* sia ritenuta ammissibile;
* che nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo.
3.1 CONTROLLI FORMALI
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare:
* presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale;
* verifica della presenza della firma del richiedente;
* verifica della presenza della autentica della firma o della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita';
* verifica della data di ricezione della domanda.
3.1.1 Certificato antimafia
La normativa nazionale in vigore prevede che, per poter erogare l'aiuto, a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937 euro, deve essere rilasciato all'AG.E.A., dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 euro, e' tenuto a presentare all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2002, direttamente, se non si avvale di una organizzazione a cio' abilitata per la presentazione della domanda, ovvero, se associato, attraverso l'Organizzazione di riferimento.
Qualora il produttore e' esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
3.1.2 Firma
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto.
La mancata apposizione della firma comporta la nullita' della domanda.
Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge n. 191/98, la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa.
3.2 CONTROLLI ANAGRAFICI
Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA o, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione, il Codice Fiscale. I soggetti esenti devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
3.2.1 Produttore
Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale e/o della partita IVA del dichiarante.
Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione l'erogazione della pagamento per superfici al reddito verra' bloccata.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di invio di assegno non trasferibile.
3.2.2 Rappresentante legale
Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.
Verranno, in particolare, controllata la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'erogazione del pagamento per superfici verra' bloccato.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.
3.3 MODALITA' DI PAGAMENTO
Al fine di consentire una migliore gestione delle procedure e delle modalita' di liquidazione, si invitano i produttori a privilegiare il pagamento tramite accreditamento sul proprio C/C bancario o postale, indicando con chiarezza e precisione il numero del proprio conto e delle coordinate bancarie.
Il produttore, in ogni caso, deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento per superfici. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" .
3.4 CONTROLLI SULLE PARTICELLE
Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, par. r del reg. (CE) n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.
3.4.1 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso
Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verra' ridotta, in relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001:

------------------------------------------------------------------- ESITO DEL CONTROLLO | % SCOSTAMENTO | SUPERFICIE AMMISSIBILE ---------------------|-----------------|--------------------------- Assoluta concordanza | 0 | Quella dichiarata ---------------------|-----------------|--------------------------- In tolleranza | (0 - 3) e al | Quella "determinata"
| massimo 2 ha | ---------------------|-----------------|--------------------------- In tolleranza | (3 - 20) | Quella "determinata"
| | meno due volte la dif-
| | ferenza riscontrata ---------------------|-----------------|--------------------------- Fuori tolleranza | Oltre 20 | Nessuna ---------------------|-----------------|---------------------------

La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
( (superficie dichiarata - superficie "determinata")/superficie "determinata")* 100.
A riguardo, i calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base dei gruppi di coltura previsti da Reg. CE 2419/2001. Tale determinazione e' distinta per specie di colture purche' aventi lo stesso aiuto ad ettaro.
Inoltre, il par. 2 del suddetto articolo introduce, a partire dalla campagna 2002, un'ulteriore riduzione/esclusione in caso di dichiarazione eccessiva.
In particolare, qualora lo scostamento tra la superficie dichiarata a premio e la superficie globalmente "determinata" sia superiore al 30% e fino al 50%, al produttore non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso.
Qualora tale scostamento sia superiore al 50% rispetto alla superficie determinata, analogamente al caso precedente, al produttore non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede a detrarre l'importo calcolato secondo il secondo comma del par. 2 del suddetto articolo, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, per le tre campagne successive.
3.4.2 Inadempienze intenzionali
Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso.
Inoltre, nel caso in cui il suddetto scostamento, rilevato dall'Amministrazione, risulti superiore al 20%, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, per le tre campagne successive.
3.4.3 Codice utilizzo/varieta'
L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso.
Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si rammenta che il produttore che coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, la domanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24 o 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro B delle domande incongruente o non dichiarato, verra' bloccata.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, la domanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio.
Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa e' obbligato a seminare solo varieta' certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini non risultassero rilevati, la domanda verra' bloccata ai fini dell'erogazione del premio.
La quantita' minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto e' di 35 kg/ha.
Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione.
Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra' bloccata ai fini del pagamento del premio supplementare.
3.4.3.1 Grano duro supplementare
Il premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e' comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE". Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varieta' coltivate, l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000)
Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato.
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001).
3.4.4 Tipo di conduzione
E' obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda.
L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile, per le sole domande non estratte ai fini dei controlli in loco.
3.4.5 Ubicazione
L'entita' del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa.
L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.
Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa.
Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi della circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari".
Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare, uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici.
Nel caso si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali o appezzamenti coperti da segreto militare non censiti dal Catasto Nazionale, per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovra' comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti i riferimenti catastali in proprio possesso ed impostando a zero il numero del foglio e/o quello della particella.
In tali casi e' necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento.
Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'A.G.E.A..
Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Va precisato che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalita'.
Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verra' esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste.
In particolare, per le domande sottoposte ai controlli oggettivi sara' possibile effettuare correzioni solo nei casi previsti dall'Amministrazione.
3.4.6 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
Il G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.
Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. e' basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o aerospaziali dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non eligibili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 2001.
Le ortofoto digitali sono prodotte in scala nominale 1:10.000 e vengono inquadrate nel sistema cartografico nazionale facente riferimento alla cartografia I.G.M. ufficiale dello Stato italiano.
La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., e' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.
Le riprese aeree, rese disponibili, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2001 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale.
3.4.6.1 Controllo di eligibilita' delle particelle dichiarate
Su richiesta della Commissione U.E., e' stato effettuato il censimento delle superfici non eligibili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale.
Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non eligibile quella porzione di terreno destinata a:
* usi non agricoli;
* colture forestali;
* colture permanenti;
* pascoli permanenti.
Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di non eligibilita'.
3.4.7 Superi
La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.
Una particella (identificata da: codice istat comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale.
3.4.7.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda
Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale.
Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.
3.4.7.2 Supero nell'ambito di piu' domande
Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale.
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.7.3 Supero rispetto all'accertato
Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo.
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.7.4 Supero con altri regimi di aiuto
Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici.
3.4.7.4.1 Tabacco
A seguito di quanto premesso nel paragrafo precedente, si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella domanda "Tabacco".
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
3.4.7.4.2 Pomodoro
Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella domanda "Pomodoro" in coltivazione principale.
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste.
4 CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI
I controlli amministrativi saranno completati da controlli oggettivi effettuati in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.
Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura.
I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata.
In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo 3.4.1, della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso".
Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verra' sottoposto alle sanzioni gia' descritte al paragrafo 3.4.2, della presente circolare, "Inadempienze intenzionali".
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
5 CONTROLLI SULLE SUPERFICI
5.1 SET-ASIDE
"L'obbligo di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99).
I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24 e/o 50), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99).
Nessun pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 24), topinambur (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24 e/o 50, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999).
Ai sensi dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n. 1251/99 "i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per la coltura di leguminose foraggere praticata in una azienda agricola, per la totalita' della produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91".
I coltivatori che dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 10%. Si specifica che, anche in aggiunta al set-aside obbligatorio, di cui al precedente capoverso, a tutti i coltivatori e' data la facolta' di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 12%.
Vengono sottoposte a controllo per il set-aside tutte le domande di pagamento per superficie.
Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata.
Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita' con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalita' sono ammessi i seguenti principi di deroga:
1. aziende su piu' zone contigue ;
2. zone con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha;
Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, e' necessario barrare la casella 1 delle dichiarazioni, nella "sezione XIII - Riepilogo generale" del modello di domanda di aiuto.
Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza della produttivita' riferita alle varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. L'applicazione delle deroghe non puo' comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000).
Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non e' concesso alcun pagamento, quelle dichiarate con il codice utilizzo 9 e le varieta' 54 e 55 (ritirate dalla produzione o imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000).
Il riproporzionamento delle superfici a premio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:
* se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette;
* dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24 e/o 50 e codice varieta' fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50).
Se il produttore con una produttivita' > 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrra' il pagamento, per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 31 par. 3.
Nel caso in cui il produttore ecceda la quantita' di set-aside consentita, si abbassera' il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo. Se il produttore ha dichiarato una produttivita' > 92 t, la superficie riproporzionata non potra' essere inferiore a 3000 metri.
"Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000 mq, [...] non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").
Si rammenta che la deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso "un'altra zona di produzione non contigua a quella dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").
Infine e' possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000") " ... E' possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in un'altra zona".
5.2 MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE
In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore puo' destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano ne' animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda.
Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24" e/o "50".
Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con i codici utilizzo 24/50, limitatamente alle varieta' elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A..
Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate.
Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.
Il contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro e non oltre la data di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena l'irricevibilita' dello stesso.
Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nella circolare AIMA n. 19 del 1/12/97.
Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra' ritenersi nullo.
Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non piu' oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; cio' dovra' essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'AG.E.A.).
Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A. la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici.
Le domande con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate.
Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali.
Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo puo' essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:
1. e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il produttore si era impegnato;
2. e' stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 15 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per le colture a semina primaverile);
3. e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore;
4. e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia).
In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene sospeso il pagamento della domanda.
Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo.
Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (CE) n.2419/2001 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre).
Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa ad ettaro per gli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi.
Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamita' naturali o danni da animali) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore puo' comunicare all'AG.E.A. per mezzo di un modello "lettera di variazione" la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte.
5.3 SET-ASIDE PLURIENNALE
I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno. Inoltre, deve indicare le particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B:
- 2, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
- 3, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale.
Il coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie:
- nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99;
- in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A. (es.: ricomposizione fondiaria o verificarsi di eventi imprevedibili indipendenti dalla volonta' del coltivatore.
Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99).
Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo e' tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versato per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99).
Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si e' impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99).
Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AGEA - U.O. 15/45, via Palestro 81 00185 Roma, comprendente i dati identificativi delle superfici oggetto di recesso.
6 AIUTO DI INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE
Il produttore interessato alle previdenze comunitarie di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001 deve indicare, in conformita' alla disposizione del decreto ministeriale del 19/03/2002, nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro B della domanda di aiuto per superfici.
7 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI
Ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 2342/99, il produttore zootecnico che intende beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/01/2002), "la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera. [...] Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4". Tali colture sono individuate, nell'ambito della domanda di aiuto per "superfici" dai codici varieta' da 1 a 18 e dai codici 20, 21, 22 e 59.
Ai sensi dell'art. 17 del citato Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001, "la superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37, purche' dichiarati nel codice utilizzo 13".
8 RICORSO AL CREDITO
L'Amministrazione ha previsto il rilascio di un attestato di credito al produttore che ne faccia richiesta nella domanda di pagamento.
Tale documento, riportante l'indicazione dell'importo e della data di pagamento, sara' inviato dall'AG.E.A. non appena terminati i controlli informatico-amministrativi ai produttori richiedenti la cui domanda di aiuto sia risultata priva di anomalie e non sia soggetta ai controlli oggettivi.
Il titolare del attestato di credito potra' rivolgersi ad un Istituto bancario di sua fiducia.
9 CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
Per tutte le domande di superfici riferite al raccolto 2002 che presenteranno anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, la documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro la data del 10 gennaio 2003, in considerazione che il termine ultimo di pagamento e' stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 31 gennaio 2003. Le comunicazioni afferenti le anomalie riscontrate nei confronti dei produttori che presentano la domanda per il tramite delle organizzazioni a cio' abilitate, saranno comunicate direttamente a quest'ultime entro la data del 30 settembre 2002. Per i produttori che non si avvalgono di un'organizzazione, l'AGEA entro il 30 settembre 2002 provvedera' a comunicare le anomalie riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore, risultante nella domanda d'aiuto.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il 10 gennaio 2003, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
Per i produttori sottoposti a controllo oggettivo, l'istruttoria si riterra' definitivamente chiusa trascorsi trenta giorni civili dalla data del verbale di contraddittorio debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
Il direttore dell'area organismo pagatore: MIGLIORINI
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 31 a pag. 47 <----
 
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