Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 aprile 2002
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela "Moscato di Scanzo", intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Moscato di Scanzo", gia' sottozona autonoma ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Valcalepio" riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Moscato di Scanzo" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;
Viste le istanze e controdeduzioni riguardanti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione proposto presentate dai seguenti soggetti: consorzio tutela Valcalepio, azienda vitivinicola Medolago Albani, azienda vitivinicola Catinella, azienda agricola La Rovere, azienda vitivinicola La Tordela, azienda agricola Tenuta degli Angeli;
Visto il parere negativo del Comitato in merito alle predette istanze e controdeduzioni, espresso nella riunione del 27 marzo 2002, e considerata comunque la necessita' di designare la riconoscenda denominazione di origine controllata quale "Scanzo" o "Moscato di Scanzo";
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata "Valcalepio" - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976 e successive modifiche ed e' approvato nel testo annesso il disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002.
3. La denominazione di origine controllata "Valcalepio" accompagnata dalla specificazione "Moscato di Scanzo", di cui al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio" - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo", della denominazione di origine controllata "Valcalepio" approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche, deve intendersi revocata a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro il 30 giugno 2002.
2. I vigneti gia iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo", devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo".
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - sottozona autonoma "Moscato di Scanzo" prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.
2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
 
Art. 5.
1. Il vino a denominazione di origine controllata Valcalepio - "Moscato di Scanzo" che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi gia' confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a cinque litri, usufruisce di un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttri o imbottigliatrici;
di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, con la rivendicazione della denominazione diorigine controllata "Valcalepio" con la specificazione "Moscato di Scanzo" a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura scritta "vendita autorizzata fino ad esaurimento" ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001 o di anni precedenti, purche' documentabili.
2. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente decreto, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"SCANZO" O "MOSCATO DI SCANZO"
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione d'originale controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo" e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'originale controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualita' del territorio del comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del comune di Scanzorosciate compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, via Piave (localita' Negrone), vie Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.
Art. 4.
Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura. 4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4 Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione. 4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
produzione uva tonn./ettaro 7;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione.
Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di Scanzorosciate. 5.2 Deroghe alla zona di vinificazione.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta e che gia' effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali operazioni anche nell'intero territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalita' delle stesse. 5.3 Elaborazione.
La tipologia passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata) fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. 5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino e' del 30%. 5.5 Invecchiamento.
Il vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni. 5.6 Immissione al consumo.
Per il vino a denominazione di origine contrrollata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dal 1 novembre del secondo anno dopo la vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche e consumo
Il vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino, piu' o meno intenso, che puo' tendere al cerasuolo con riflessi granati;
odore delicato, intenso persistente, caratteristico;
sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol., di cui almeno il 14,00% svolto, con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e il 100 g/l;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 24 g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione 7.1 Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Scanzo" o "Moscato di Scanzo", e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Menzioni facoltative.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia. 7.3 Annata.
Nell'etichettatura del vino l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
Confezionamento
I contenitori del vino Moscato di Scanzo debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore a 750 ml.
 
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