Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2002
Annullamento dei decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni Ingegneria, unita' di Capranica, Casalnuovo, Roma, Sanremo, Vasto. (Decreto n. 30884).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato datato 21 settembre 2000 con il quale la societa' Fioroni Ingegneria S.p.a. e' stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 20 settembre 2001;
Visto il decreto del 25 luglio 2001 ex art. 66 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il tribunale di Perugia ha concesso una ulteriore proroga di tre mesi dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001 del termine di scadenza del programma di cessione del complesso aziendale;
Visti il decreto direttoriale n. 30400 dell'8 ottobre 2001 per le unita' di Capranica (Viterbo), Chieti (Vasto), Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), Roma, Sanremo (Imperia), e il decreto direttoriale n. 30443 del 31 ottobre 2001 per l'unita' di Napoli, con i quali e' stata prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/1993, per il periodo dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001;
Visto il decreto del 22 dicembre 2001 ex art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il tribunale di Perugia ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa Fioroni Ingegneria S.p.a. in amministrazione straordinaria da parte del commissario straordinario, in quanto data 12 dicembre 1991 e' stata effettuata la vendita delle attivita' aziendali relative al settore delle costruzioni della societa' di cui trattasi a terzi imprenditori;
Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 dicembre 2001;
Acquisiti i prescritti pareri;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento e di annullare i suddetti decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, limitatamente al periodo dal 13 dicembre 2001 al 20 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, sono annullati i decreti n. 30400 dell'8 ottobre 2001 e n. 30443 del 31 ottobre 2001, limitatamente al periodo dal 13 dicembre 2001 al 20 dicembre 2001.
 
Art. 2.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fioroni Ingegneria S.p.a., con sede legale in Perugia, unita' in:
Sanremo (Imperia), per un massimo di 2 unita' lavorative;
Capranica (Viterbo), per un massimo di 15 unita' lavorative;
Vasto (Chieti), per un massimo di 6 unita' lavorative;
Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 1 unita' lavorativa;
Perugia, per un massimo di 4 unita' lavorative;
Roma, per un massimo di 20 unita' lavorative;
e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 2001 al 12 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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