Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 3 maggio 2002
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare.
1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, approvato con decreto interministeriale 3 maggio 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Motivazioni.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 3 maggio 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e' stato approvato il modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonche' delle modalita' di presentazione.
In particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto dispone che la "Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare" e' presentata in via telematica ed il successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la trasmissione telematica dei dati contenuti in tale dichiarazione e' effettuata secondo le specifiche tecniche da approvarsi con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella "Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare", da parte dei soggetti che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione. Riferimenti normativi:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 (articoli da 1 a 3);
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 3 maggio 2002, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonche' delle modalita' di presentazione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 3).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA - MODELLO
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA DEL LAVORO IRREGOLARE Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni di
emersione automatica del lavoro irregolare da trasmettere alla
Agenzia delle entrate in via telematica 1. Avvertenze generali.
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni emersione automatica del lavoro irregolare 2002 da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verra' scartata.
Le modalita' per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni. 2. Contenuto della fornitura.
2.1 Generalita'.
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di emersione automatica del lavoro irregolare sono:
record di tipo "A"": e' il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
record di tipo "B": e' il record che contiene i dati anagrafici e gli altri dati del modello base;
record di tipo "C": e' il record che contiene relativi ai quadri della dichiarazione dichiarazioni di emersione automatica del lavoro irregolare;
record di tipo "Z": e' il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
2.2 La sequenza dei record.
La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
presenza di un solo record di tipo "A"", posizionato come primo record della fornitura;
per ogni dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B"" e di tanti record di tipo "C"" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per il campo "Progressivo modulo";
presenza di un solo record di tipo "Z"", posizionato come ultimo record della fornitura.
Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovra' procedere alla predisposizione di piu' forniture, avendo cura che i dati relativi a ciascuna dichiarazione siano contenuti nella stessa fornitura.
Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, e' necessario adottare le seguenti modalita' operative:
2.3 La struttura dei record.
I record di tipo "A"", "B"" e "Z"" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record e' fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati tre caratteri di controllo, cosi' come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.
I record di tipo "C"" sono invece composti da:
una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:
il campo "Progressivo modulo"" deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. n."") sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non e' previsto in alto a destra l'apposito spazio ("Mod. n."), il campo "Progressivo modulo"" deve assumere il valore 00000001;
una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi e' costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.
Il campo-codice ha la seguente struttura:
primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello di emersione automatica del lavoro irregolare;
terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.
L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore e' dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.
Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sara' necessario predisporre un nuovo record di tipo "C". La presenza di piu' di un record di tipo "C" all'interno di una stessa dichiarazione puo' derivare da due possibili situazioni:
i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record "C"; e' in tal caso necessario predisporre un nuovo record di tipo "C"" con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
la dichiarazione contiene piu' moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo "C"; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi;
una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.
2.4 La struttura dei dati. Campi posizionali.
I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A"", "B", "Z" e della prima parte del record di tipo "C", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Controlli bloccanti" e' indicato il particolare formato da utilizzare.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Campi non posizionali.
I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C", possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Allegato A

----> Vedere tabella di pag. 71 <----

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C"" devono essere inizializzati con spazi.
Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) e' previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo e' previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non e' in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".
2.5 Regole generali.
Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, e' l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione e' presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo ""codice fiscale del contribuente".
I codici fiscali e le partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. di emersione automatica del lavoro irregolare devono essere formalmente corretti.
Si precisa che nella parte non posizionale del record "C" devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.
Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere espressi in euro. In particolare, tali importi devono essere riportati, cosi' come previsto sul modello di dichiarazione, in unita' di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovra' essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovra' essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione puo' verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.
Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione"" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche gli utenti possono comunque trasmettere la dichiarazione impostando ad 1 il campo "Flag" conferma" presente nel record di tipo "B"" relativo al modello.

----> Vedere tabelle da pag. 72 a pag. 84 <----
 
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