Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 29 aprile 2002
Bando di progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Istituto statale d'arte di Civitacastellana. (Deliberazione n. 115).

Stazione appaltante: amministrazione provinciale di Viterbo.
Esponente: ing. Gianfranco Pezzola.
Riferimento normativo: art. 17, legge n. 109/1994.
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto.
L'ing. Pezzola ha fatto pervenire a questa Autorita' un esposto relativo al bando indicato in oggetto indetto dall'amministrazione provinciale di Viterbo, lamentando:
1. la mancata osservanza delle disposizioni in materia di affidamenti di incarichi di progettazione in quanto, a fronte di un "Quadro economico generale dell'opera" allegato al progetto preliminare sviluppato dall'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale in cui e' previsto un importo per "spese per attivita' di consulenza e supporto" pari a L. 97.500.000, la stessa amministrazione ha proceduto alla pubblicazione di un avviso per prestazioni professionali inferiori a 40.000 euro, peraltro facendo riferimento ad un importo lavori di complessive L. 1.686.000.000 suddiviso in lotti successivi, con priorita' per lo "stralcio A lotti 1-2-3" di importo di L. 463.000.000;
2. l'ambiguita' della dicitura usata per indicare le prestazioni richieste in quanto da un lato si indica che l'incarico riguarda la progettazione esecutiva generale, e dall'altro si precisa che le prestazioni professionali richieste riguardano attivita' di consulenza, elaborazioni grafiche, calcolo degli impianti, piano di sicurezza e coordinamento, supporto alla direzione lavori per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non specificando se dette prestazioni vadano riferite al progetto esecutivo generale o allo stralcio prioritario;
3. il fatto che nello stesso avviso e' richiesta un'offerta economica, non venendo esplicitato l'importo dei lavori da progettare suddiviso per classi e categorie, oltreche' l'indicazione dei tempi di consegna degli elaborati, l'elenco del personale e attrezzature ed un'autocertificazione di non incorrere nelle limitazioni di cui all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
4. il fatto che, sulla base delle indicazioni dell'avviso di gara risulta mancante la fase della progettazione definitiva.
Interpellata al riguardo, la stazione appaltante ha fatto presente quanto segue:
"la volonta' e' quella di affidare una serie di servizi al di sotto della soglia dei 40.000 euro", calcolo effettuato sulla base della cifra indicata nel quadro economico generale dell'opera (L. 97.500.000) depurata dello sconto del 20% ai sensi della legge n. 155/1989 per prestazione resa alla P.A.;
l'affidamento all'esterno riguarda il solo servizio di plottaggio degli elaborati grafici, la consulenza generale sul progetto esecutivo, il calcolo degli impianti, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, il supporto alla direzione lavori per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intero progetto generale, per il quale si e' deciso, per motivazioni legate alle esigenze organizzative o tecniche connesse a situazioni obiettive della stazione appaltante, di operare in lotti funzionali realizzando prioritariamente il solo primo stralcio;
l'aver inserito nell'avviso altri elementi per la individuazione del contraente, oltre alla mera valutazione curriculare, rendono meno discrezionale il lavoro della commissione e rendono un vantaggio anche economico all'amministrazione appaltante;
il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno non ricorrere al progetto definitivo in quanto il progetto preliminare in possesso dell'amministrazione "puo' definirsi gia' un definitivo". Ritenuto in diritto.
Il consiglio dell'Autorita' ha gia' avuto modo di affrontare parte delle problematiche prospettate e, in particolare:
con determinazione n. 49/00 e' stato specificato che il plottaggio dei disegni "e' un'attivita' materiale del professionista, successiva alla elaborazione dei disegni, sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla legge n. 143/1949; certamente, la stessa non puo' considerarsi un'attivita' intellettuale del progettista e, come tale, non puo' considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui alla tabella A".
L'attivita' materiale di cui trattasi rientra percio' nelle spese di cui all'art. 6 della tariffa che prevede il rimborso "... di qualsiasi sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio";
con determinazione n. 2/02 si e' statuito che "e' possibile affidare all'esterno una parte della progettazione, purche' venga data adeguata motivazione della scelta adottata e la progettazione non sia artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio (art. 62, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e, analogamente a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 17, comma 8, legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), venga individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni";
con determinazione n. 4/01, la scrivente Autorita' ha statuito che il responsabile del procedimento ha la possibilita' di ridurre, in casi particolari, il numero dei livelli progettuali.
Per quanto attiene agli ulteriori aspetti segnalati sembra potersi osservare quanto segue:
quanto all'ambiguita' delle prestazioni richieste, sembra che nell'avviso pubblicato all'albo pretorio datato 17 settembre 2001 sia evidenziato con chiarezza che "il professionista risultera' comunque affidatario delle prestazioni relative al progetto generale";
quanto al fatto che nell'avviso e' richiesta un'offerta economica, occorre precisare che, pur avendo l'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 previsto, ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione, modalita' molto semplici e poco formalizzate, non si puo' parlare in tal caso di incarichi fiduciari in senso stretto in quanto la scelta deve avere un indubbio valore obbiettivo, e puo' essere effettuata anche sulla base della produzione di curriculum professionali; peraltro, l'utilizzo del criterio dei curriculum non preclude la possibilita' per l'amministrazione di fissare ulteriori e diverse modalita' di scelta dei progettisti, restando comunque esclusa la possibilita' di una chiamata diretta a piena discrezione dell'ente in quanto e' obbligatoria la previa pubblicazione di un avviso.
La stazione appaltante ben puo' tenere conto, d'altra parte, per perseguire l'economicita' dell'azione amministrativa, del quadro delle condizioni economiche che sono proposte dai professionisti. E del resto pur non essendo imposto l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, non si puo' negare che l'attivita' posta in essere in funzione del vincolo negoziale costituisce espressione di una potesta conferita per la realizzazione di interessi pubblici, per cui la pubblica amministrazione deve dar conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacita' professionale del professionista prescelto;
per quanto attiene l'ultimo aspetto da considerare e cioe' la predeterminazione, da parte della stazione appaltante, dello sconto sui minimi tariffari a compenso delle prestazioni richieste, sia pure contenuto nei limiti massimi consentiti dalla legge n. 155/1989, si osserva che detta riduzione, operata al fine di contenere l'importo stimato per la progettazione al disotto della soglia consentita per l'affidamento fiduciario degli incarichi, risulta conforme al dettato di cui all'art. 17 della legge n. 109/1994, in quanto la verifica del superamento o meno della soglia dei 40.000 euro dal quale discende l'obbligo di adozione di diverse procedure di affidamento, va fatta sulla base degli onorari che si corrisponderanno al professionista e, quindi, sull'importo risultante dalla applicazione della tariffa professionale, ridotto della percentuale di cui alla legge n. 155/1989, che si applichera'. In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio:
Accerta che il "plottaggio dei disegni" rientra fra le attivita' materiali i cui costi rientrano nel rimborso spese di cui all'art. 6 della legge n. 143/1949;
Accerta che la verifica del superamento o meno della soglia dei 40.000 euro, dal quale discende l'obbligo di adozione di diverse procedure di affidamento, va fatta sulla base degli onorari che si corrisponderanno al professionista e, quindi, sull'importo risultante dalla applicazione della tariffa professionale per le categorie di lavoro previste in progetto, ridotto della percentuale di cui alla legge n. 155/1989 che si applichera';
Accerta che l'avviso per l'incarico di progettazione relativo alla ristrutturazione e adeguamento dell'Istituto statale d'arte di Civitacastellana risulta conforme alla vigente normativa;
Manda all'Ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.
Roma, 29 aprile 2002
Il presidente: Garri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone