Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 maggio 2002
Revoca della somma di Euro 2.849,42 di cui all'ordinanza n. 2070 del 31 dicembre 1990 recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Campagnano in provincia di Roma. (Ordinanza n. 3211).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega per la protezione civile;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2070 del 31 dicembre 1990, con la quale, all'art. 2, e' stato disposto il finanziamento di lire un miliardo (Euro 516.456,90), a favore del comune di Campagnano di Roma per l'esecuzione delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico;
Vista la nota n. 15716 del 18 dicembre 2001, con la quale il comune di Campagnano di Roma ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi dalla quale risulta una economia di bilancio di L. 5.517.252 (Euro 2.849,42);
Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di Euro 2.849 assegnata al comune di Campagnano di Roma con ordinanza n. 2070 del 31 dicembre 1990.
2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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