Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 17 maggio 2002, n. 96
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1268):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Lunardi) il 20 marzo 2002.
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 21 marzo 2002.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il
26, 27 marzo 2002; l'11, 16 aprile 2002.
Esaminato in aula il 16 aprile 2002 ed approvato il
18 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2667):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 19 aprile 2002 con pareri del Comitato per la
legislazione, delle commissioni I, II, V, VI, XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
22, 23 aprile 2002.
Esaminato in aula il 6 maggio 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 9 maggio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1268-B):

Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 10 maggio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a e della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 15 maggio 2002.
Esaminato in aula il 15 maggio 2002 ed approvato il
16 maggio 2002.



Avvertenza:
Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
67 del 20 marzo 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 22.



 
ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36

All'articolo 2:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attivita', anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attivita', oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita', fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma 6";

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "anni 1992, 1993 e 1994" sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea";

al comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6";

al comma 6, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

al comma 7, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Recupero). - 1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorita' giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Maggiori entrate). - 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
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