Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 aprile 2002
Autorizzazione al "Laboratorio enochimico Unione italiana vini soc. coop. a r.l." di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 10 dicembre 1991, numero di protocollo 029965/65384, con il quale il laboratorio enochimico Unione italiana vini soc. coop. a r.l., ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi previsti per la esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della regione Veneto nei Paesi ove e' previsto il marchio INE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneita' dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'acereditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il "Laboratorio enochimico Unione italiana vini - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata", ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



 
Allegato

Determinazione del titolo alcolometrico volumico;
Determinazione dell'acido sorbico;
Determinazione dell' anidride carbonica;
Determinazione degli zuccheri riduttori mediante piaccametria differenziale;
Determinazione dei cloruri e solfati per cromatografia ionica;
Determinazione dell'acidita' fissa;
Determinazione dell'acidita' volatile per piaccametria differenziale;
Determinazione dell'acidita' volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore;
Determinazione dell'alcalinita' delle ceneri;
Determinazione dell'anidride solforosa libera per titolazione iodometrica diretta;
Determinazione dell'anidride solforosa totale per titolazione iodometrica;
Determinazione delle ceneri;
Concentrazione idrogenica a 20oC: pH mediante elettrodo combinato;
Determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria;
Determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cuproalcalina;
Determinazione dell'acidita' totale per piaccametria differenziale;
Determinazione dell'acidita' totale per titolazione potenziometrica;
Determinazione dell'estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche;
Determinazione della massa volumica a 20oC e densita' relativa a 20oC.
 
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