Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CIRCOLARE 23 aprile 2002, n. 593
Adempimenti relativi al decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458 (Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento).

Ai presidenti delle corti di
appello

Ai procuratori generali presso le
corti di appello

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia

Il regolamento in oggetto, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2002 ed entrera' in vigore il prossimo 4 giugno 2002. Nel regolamento sono contenute le disposizioni che disciplinano le modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, nonche' le modalita' con cui quest'ultima provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione. Con successivo regolamento adottato dalla Banca d'Italia in data 29 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2002), sono state dettate le norme di dettaglio relative al funzionamento dell'archivio informatizzato.
Si ritiene opportuno segnalare gli adempimenti derivanti per gli uffici giudiziari dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale in oggetto, facendo riserva di indicare successivamente ulteriori profili di carattere tecnico, specificatamente attinenti alla trasmissione al casellario giudiziale centrale dei dati contenuti nei provvedimenti irrevocabili, nonche' alle modalita' di accesso da parte delle autorita' giudiziarie ai dati presenti nell'archivio informatizzato. 1. Struttura dell'archivio.
L'art. 1, secondo comma, del regolamento prevede che l'archivio e' costituito da una sezione centrale, presso la Banca d'Italia, con la funzione di ricevere i dati dai diversi soggetti che alimentano l'archivio, e dalle diverse sezioni remote collocate presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti le carte di pagamento e le prefetture. Le sezioni remote costituiscono dei terminali di consultazione, ricevendo giornalmente dalla sezione centrale tutto il complesso dei dati che integra il contenuto dell'archivio.
L'accesso ai dati contenuti nell'archivio avviene per l'autorita' giudiziaria (e a differenza degli altri soggetti che accedono tramite le rispettive sezioni remote) in modo diretto (art. 13), ossia attraverso il collegamento istituito tra l'archivio medesimo e l'autorita' giudiziaria; tale collegamento e' in fase di predisposizione. E' opportuno precisare che l'accesso diretto ai dati riguarda esclusivamente le funzioni istituzionali dell'autorita' giudiziaria; al contrario, l'accesso da parte dei soggetti interessati (ancorche' coinvolti in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria) dovra' avvenire a norma dell'art. 11 del regolamento.
Va segnalato che il regolamento di attuazione adottato dalla Banca d'Italia, nell'indicazione dei tempi di funzionamento dell'archivio, (circostanza che assume rilievo in ordine all'accesso ai dati in esso contenuto) specifica che i diversi segmenti sono operativi nei giorni lavorativi bancari (v. allegato al regolamento citato "Tempi di funzionamento"). 2. Dati contenuti nell'archivio.
All'art. 2 del regolamento ministeriale e' dettata la disciplina relativa ai dati che devono essere inseriti nell'archivio. Va precisato che, essendo il contenuto dell'archivio gia' previsto dall'art. 10-bis del decreto legislativo n. 507, la norma in oggetto individua solo la tipologia dei dati che vanno ad integrare le diverse categorie delle notizie da iscrivere, gia' previste a livello di normativa primaria.
Particolare attenzione e' stata posta, nel prevedere le tipologie di informazioni da iscrivere nell'archivio, al fine di poter individuare nel modo piu' preciso possibile il soggetto (persona fisica o ente) che deve essere iscritto nell'archivio. Assume, a tale proposito, rilevanza notevole il codice fiscale, quale dato univoco di identificazione, idoneo a consentire la "crociatura" di eventuali differenti trasmissioni di dati riferite allo stesso soggetto; per tale ragione, all'art. 14 si e' previsto, a carico degli operatori privati, l'obbligo di acquisire il codice fiscale, anche dei non residenti, all'atto del rilascio di moduli di assegno o di carte di pagamento. Tale dato, fornito come detto dagli operatori privati all'avvio del procedimento, dovra' essere ritrasmesso dall'autorita' giudiziaria al casellario centrale, ai sensi dell'art. 4 (v. infra 1/2 4). 3. Trasmissione dei dati nell'archivio.
Le modalita' relative alla trasmissione dei dati sono regolate nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 458 del 2001.
I dati devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dai vari soggetti pubblici (compresa dunque l'autorita' giudiziaria) e privati (banche, uffici postali ed emittenti carte di pagamento) che, a diverso titolo, adottano provvedimenti rilevanti ai fini dell'archivio. Questi devono inoltre assicurare l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi e provvedere tempestivamente alla cancellazione e rettifica dei dati errati. Infine, al comma 3, si chiarisce che la trasmissione dei dati va effettuata dagli operatori con l'utilizzo di procedure telematiche che siano compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Sempre a proposito delle modalita' di trasmissione si e' inteso precisare, allo scopo di evitare possibili dubbi applicativi, che per l'invio dei dati all'archivio e per le previste comunicazioni ai diversi soggetti interessati traenti si tenga conto dei giorni lavorativi bancari, richiamando la definizione contenuta nell'art. 1, lettera h) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253. Tale previsione concerne, tenuto conto del tenore generale della norma, anche il computo dei termini per l'invio della comunicazione del preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 386 del 1990. 4. Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorita' giudiziaria.
Particolare rilievo assume per l'autorita' giudiziaria la specifica disciplina contenuta nell'art. 4 del regolamento ministeriale, che riguarda la fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (amministrative e penali) applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista.
A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.
La prima fattispecie disciplinata riguarda (comma 1) lo sviluppo del procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione. A tale proposito, e' previsto che i dati relativi alle sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni, non piu' opponibili, vengano trasmessi, per via telematica, dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio.
Nella norma sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come e' noto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e' presentata al giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della cancelleria del giudice, il prefetto ne riceve notizia (art. 23, legge n. 689 del 1981), con la conseguenza che quest'ultimo, non essendo in grado di accertare la definitivita' o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.
Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema, mentre non sono previsti incombenti ulteriori per la cancelleria del giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si e' posto a carico dell'opponente l'onere di notificare al prefetto l'avvenuta opposizione. La tempestiva notifica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, impedisce al prefetto la trasmissione dei dati all'archivio.
Una volta che il giudizio di opposizione sia stato definito, invece, sara' la cancelleria dell'ufficio giudiziario a dovere comunicare, con la massima tempestivita', l'esito al prefetto (comma 2), allegando copia del provvedimento irrevocabile, e questi, ricevuta la comunicazione, provvedera' tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma precedente.
Altra situazione considerata dalla norma (comma 3), e' quella relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine ai reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative interdittive (art. 7 legge n. 386 del 1990), nonche' alle violazioni amministrative connesse con un reato a norma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, si prevede che quando il provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna) e' divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal casellario giudiziale centrale (che gia' riceve dall'autorita' giudiziaria la scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione centrale dell'archivio per via telematica. 5. Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori.
L'art. 10, comma 1 del regolamento ministeriale stabilisce che i dati relativi alle sanzioni e divieti di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettera c) della legge n. 386 del 1990 (tra i quali quelli trasmessi all'archivio per il tramite del casellario) restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
In riferimento a tale disciplina sembra opportuno fornire le seguenti precisazioni.
In primo luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine di efficacia della misura del divieto di emettere assegni bancari e postali. In merito, deve anzitutto chiarirsi che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 7, comma 2 della legge n. 386 del 1990, come modificato dall'art. 32, decreto legislativo n. 507 del 1999, il divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha natura di pena accessoria.
Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto e', testualmente, effetto diretto della condanna, sia - a fugare ogni residuo dubbio ermeneutico - la considerazione che la stessa legge delega n. 205 del 1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione penale per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed interdittive, ha aggiunto "a titolo di pene accessorie" la pubblicazione della sentenza e, appunto, il divieto di emettere assegni bancari e postali (art. 8, lettera c)).
Cio' premesso, si ritiene che l'indicazione del termine di durata di tali misure - nonche' di quelle comunque contenute nella sentenza di condanna, ancorche' aventi natura di sanzioni amministrative accessorie - debba essere fornita direttamente dall'autorita' giudiziaria, trattandosi di questione che incide sui diritti degli interessati e non demandabile ne' all'archivio (che tra l'altro non ha le conoscenze giuridiche necessarie), ne' al casellario, la cui funzione e' quella di ritrasmettere, previa verifica di carattere formale, i dati ricevuti dall'autorita' giudiziaria all'archivio stesso.
Tale conclusione, d'altro canto, e' supportata anche dal dato normativo; come gia' indicato, l'art. 3 del regolamento n. 458 precisa, infatti, che i dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dall'autorita' giudiziaria (comma 1), che assicura la completezza ed esattezza dei dati trasmessi (comma 2).
Nell'architettura complessiva dell'archivio, dunque, il casellario centrale svolge la funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati all'archivio, dati che vengono tuttavia trasmessi dall' autorita' giudiziaria.
Le cancellerie degli uffici giudiziari, nel trasmettere al casellario i dati relativi alle condanne irrevocabili che hanno irrogato le sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno dunque cura, su indicazione del magistrato, di precisare, accanto alla loro durata, anche il termine di scadenza - peraltro agevolmente ricavabile dalla durata della misura e dalla data di irrevocabilita' del provvedimento - affinche' tale indicazione possa essere ritrasmessa all'archivio informatizzato.
Ulteriore profilo problematico attiene all'applicabilita' o meno alla pena accessoria del divieto di emettere assegni (ovviamente la questione non riguarda le sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice penale) del disposto dell'art. 139 del codice penale.
Tale disposizione, come e' noto, prevede che nel computo delle pene accessorie temporanee "non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la misura detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza".
Da un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in esame si ritiene che la disciplina contenuta nel citato art. 139 non sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali.
Invero, la norma appare essere riferita alle pene accessorie contenute nel medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il legislatore ha fatto riferimento nel dettare la previsione). Al contrario, in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur temporanee, diverse ed introdotte successivamente risultano al di fuori dell'ambito di operativita' della norma.
A sostegno di tale tesi puo' rilevarsi che, opinando diversamente, si correrebbe il rischio di una applicazione analogica, a danno del condannato, della norma penale, operazione interdetta dall'art. 25 Cost.
Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'art. 139 codice penale e' dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio di cui all'art. 27 Cost., in quanto un'esecuzione della pena accessoria oltre la durata della pena detentiva renderebbe assai difficile il reinserimento sociale del condannato che ha gia' scontato la pena principale.
Infine, la necessita' di tenere conto nella determinazione della durata del divieto di emettere assegni anche dei periodi indicati nell'art. 139 del codice penale provocherebbe problemi difficilmente superabili, e cagionerebbe comunque, attesa la necessita' di indagini, anche assai complesse al fine di verificare l'eventuale detenzione o sottoposizione a misure di sicurezza detentive medio tempore, per condanne anche a diverso titolo, e finanche lo stato di latitanza-inevitabili ritardi nell'iscrizione, disfunzionali rispetto all'esigenza di tempestivo inserimento dei dati nell'archivio informatizzato.
Pertanto, nell'indicazione della data di efficacia delle sanzioni inibitorie non si terra' conto delle situazioni indicate nell'art. 139 del codice penale. 6. Disposizioni finali.
Va richiamata l'attenzione sulle disposizioni finali contenute nell'art. 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 507, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, e' stato precisato, onde evitare equivoci, che anche le disposizioni regolamentari entreranno in vigore alla stessa data.
Inoltre, e' stabilito che dovranno essere trasmessi all'archivio solo i dati relativi a violazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale norma, che si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'autorita' giudiziaria, evitera' che la cancelleria debba trasmettere i dati relativi a violazioni commesse prima del 4 giugno 2002.
Le SS.LL. sono pregate di comunicare la presente circolare agli uffici giudiziari del distretto e di vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti derivanti, fornendo altresi' allo scrivente ufficio un cortese cenno di riscontro.
Il direttore generale
della giustizia penale
Iannini
 
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