Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 30 aprile 2002
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (dal 1 maggio 2002 Edison S.p.a.) della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13546).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche;
Visti i criteri adottati da Borsa Italiana S.p.a. in base ai quali viene valutata l'opportunita' di modificare la percentuale di possesso azionario di cui all'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la propria delibera n. 13196 del 17 luglio 2001 con la quale, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison, e' stata elevata a 92 la percentuale prevista dall'art. 108 del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Considerato che nel documento informativo pubblicato in data 18 luglio 2001 da Italenergia S.p.a. relativo all'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni ordinarie emesse da Montedison ai sensi dell'art. 102, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, la stessa Italenergia aveva espresso la volonta' di mantenere a quotazione la societa' e, pertanto, qualora fosse stata superata la percentuale rilevante ai fini dell'obbligo di OPA ex art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, era stata dichiarata la volonta' di ripristinare il flottante, cosi' come previsto dalla norma citata, entro quattro mesi dal superamento della soglia;
Considerato che, al termine della citata offerta, conclusa in data 21 agosto 2001, Italenergia risultava detenere il 96,86% dal capitale ordinario di Montedison;
Considerato che Italenergia, al fine del ripristino del flottante idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ha posto in essere le seguenti operazioni, incluse in una complessa ristrutturazione societaria del gruppo Montedison/Edison: (1) conversione facoltativa una tantum delle azioni di risparmio non convertibili Montedison in azioni ordinarie, (2) scissione parziale non proporzionale della Falck S.p.a. in Montedison S.p.a. e (3) fusione per incorporazione in Montedison di Edison, Fiat Energia e Sondel;
Considerato che in data 31 dicembre 2001 e' stata iscritta presso il registro delle imprese di Milano la deliberazione dell'assemblea straordinaria della Montedison del 20 dicembre 2001 in merito alla operazioni sopra citate;
Viste le note del 9 e 26 aprile 2002 di Italenergia, con le quali e' stato comunicato che:
l'atto di fusione per incorporazione nella Montedison delle societa' Edison, Fiat Energia e Sondel e' stato stipulato in data 5 aprile 2002 con efficacia giuridica al 1 maggio 2002 ed effetto ai fini contabili dal 1 gennaio 2002;
Montedison dal 1 maggio 2002 assumera' la denominazione dell'incorporata Edison S.p.a.;
per effetto delle citate operazioni, il capitale sociale della "nuova" Edison alla data del 1 maggio 2002, e' costituito da n. 2.882.914.993 azioni ordinarie e da n. 77.414.699 azioni di risparmio, tutte con valore nominale di euro 1.00;
la quota di capitale ordinario della "nuova" Edison, detenuta da Italenergia alla data del 1 maggio 2002, e' di 91,5%;
Considerato che le piu' ampie dimensioni aziendali e del capitale del nuovo soggetto giuridico dopo la fusione ed anche le differenti dimensioni del mercato dei relativi strumenti finanziari consentono di ritenere che un flottante pari al 5 per cento sia idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Sentita la Borsa italiana S.p.a.;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (Edison S.p.a. dal 1 maggio 2002) la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata a 95.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.
Roma, 30 aprile 2002
Il Presidente: Spaventa
 
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