Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1985, come modificato con decreto in data 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Ravvisata la necessita' di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dell'interno;
c) Ministero: il Ministero dell'interno;
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 15, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
"Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile
e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in
materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela
dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e
soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnato dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile
1981, n. 121".
"Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro.
2. L'organizzazione periferica del Ministero e'
costituita dagli uffici territoriali del Governo di cui
all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale
del governo sul territorio, dalle questure e dalle
strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, reca: "Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del
Ministero dell'interno".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, v. nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 7, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
c) il Servizio di controllo interno;
d) l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
e) la Segreteria del Ministro;
f) la Segreteria particolare del Ministro;
g) la Segreteria tecnica del Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa.
3. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.



Nota all'art. 2:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato".



 
Art. 3.
Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto assicura il supporto al Ministro per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di tutte quelle attribuite dalla vigente normativa; assicura il raccordo fra il Ministro e l'Amministrazione; assicura al Ministro il supporto nelle attivita' di rilievo internazionale, ai fini della cooperazione comunitaria e internazionale, anche per quanto attiene all'adozione di accordi e all'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali; assiste il Ministro nell'azione di programmazione delle risorse finanziarie e di monitoraggio della spesa; assicura l'acquisizione e l'elaborazione delle conoscenze strumentali all'azione del Ministro; promuove l'elaborazione di studi, analisi, previsioni e orientamenti strategici sui processi evolutivi riguardanti l'azione del Ministero; assicura il servizio di segreteria speciale ed il servizio cifra, anche per quanto attiene ai compiti di cui alla normativa per la tutela del segreto di Stato e ai regolamenti di sicurezza, ai rapporti con gli organismi di informazione e sicurezza e con il Comitato parlamentare di controllo per i servizi, alla gestione delle emergenze, alla difesa civile, ai rapporti con gli organismi NATO.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Gabinetto si avvale dell'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito e' costituita la segreteria speciale con il servizio cifra. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto possono essere costituiti gruppi di lavoro di missione responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Capo di Gabinetto si avvale di due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro cui e' affidato il coordinamento di settori complessi, scelti tra i Prefetti collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 410.



Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 3-bis della legge 30 dicembre 1991,
n. 410, recante "Disposizioni urgenti per il coordinamento
delle attivita' informative e investigative nella lotta
contro la criminalita' organizzata":
"Art.3-bis (Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge
31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del
Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite
massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo'
essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita
dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi
previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti".



 
Art. 4.

Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

1. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari assicura il supporto al Ministro nell'attivita' legislativa e nella negoziazione ed elaborazione dei testi normativi, anche in attuazione degli obblighi assunti in sede comunitaria ed internazionale. Puo' avvalersi, a tal fine, della collaborazione, anche per lo studio e la progettazione, degli uffici studi costituiti in seno alle ripartizioni dirigenziali generali del Ministero. Garantisce la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme, nonche' l'analisi dell'impatto, della fattibilita' e dei costi della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Svolge attivita' di ricerca ed approfondimento per delineare le strategie di intervento dell'Amministrazione in campo legislativo. Cura, per quanto di competenza del Ministero, il coordinamento della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, elaborando testi unici. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento ed i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni. Cura l'istruttoria e lo svolgimento delle risposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare in sintonia con l'Ufficio di Gabinetto, in ambito interno ed in sede internazionale, e assicura il raccordo con il Parlamento anche ai fini dell'attivita' di verifica degli impegni assunti dall'organo di direzione politica. Fornisce consulenza giuridica al Ministro ed ai Sottosegretari, nonche' ai dipartimenti ed agli uffici dirigenziali generali del Ministero. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con gli organi costituzionali, le Autorita' amministrative indipendenti e con le istituzioni internazionali.
3. Il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari si avvale di un Vice Direttore dell'Ufficio.
 
Art. 5.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Ministro.
2. Il servizio di controllo interno supporta, altresi', la valutazione e il controllo strategico sugli Uffici territoriali di Governo. Le relazioni periodiche del Servizio al Ministro dell'interno sulle risultanze delle analisi effettuate sono trasmesse anche al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le parti di rispettiva competenza e possono contenere proposte migliorative della funzionalita' delle predette strutture periferiche. Il Servizio, anche su richiesta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei predetti Ministri, puo' svolgere analisi su politiche e programmi specifici delle rispettive Amministrazioni a livello periferico.
3. Le funzioni del Servizio di controllo interno sono affidate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, a Prefetti o ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'argomento v.
nelle note alle premesse:
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione".
- Si riporta l'art. 237 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
"Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
1. I prefetti della Repubblica possono, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati
a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia
richiesto dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi
speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il
numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v.
nelle note alle premesse:
"Art. 24 (Collocamento a disposizione). - 1. Fermo
restando quanto previsto per i prefetti dall'art. 237 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, possono essere collocati a disposizione
del Ministero dell'interno quando sia richiesto
dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma
del richiamato art. 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono
esclusivamente il trattamento economico stipendiale di
base, salvo che non siano destinatari di incarichi
speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del
comma 1, non possono eccedere complessivamente il numero di
venti oltre quelli dei posti del ruolo organico".



 
Art. 6.

Ufficio Stampa e Comunicazione

1. Le attivita' di informazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, in conformita' di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, che cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle informazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresi' il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. Il Ministro puo' essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.
2. Le attivita' di comunicazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, elabora il Piano di comunicazione del Ministero, favorendo a tal fine, l'organizzazione di appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso gli Uffici periferici dell'amministrazione.
3. Il Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, alle dirette dipendenze del Ministro, puo' essere scelto sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.



Nota all'art. 6:
- Per l'argomento della legge 7 giugno 2000, n. 150, v.
nelle note alle premesse.



 
Art. 7.

Segreteria del Ministro

1. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che assicura il supporto all'attivita' del Ministro, provvedendo alla acquisizione e alla elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dagli articoli 8 e 9.
2. Il Capo della Segreteria svolge anche i compiti specifici assegnatigli dal Ministro.
3. Nell'ambito della Segreteria possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al migliore svolgimento dell'attivita' del Ministro.
 
Art. 8.

Segreteria particolare del Ministro

1. Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Nell'ambito della Segreteria particolare possono operare assistenti alle dirette dipendenze del Ministro, con specifici incarichi funzionali al miglior svolgimento dell'attivita' del Ministro.
 
Art. 9.

Segreteria tecnica del Ministro

1. Alla Segreteria tecnica del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro anche attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di documenti e rapporti, necessari per approfondimenti di carattere tecnico scientifico, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione.
 
Art. 10.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze.
2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un Capo della Segreteria, scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un Segretario particolare scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.
 
Art. 11.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e' assegnato nei limiti di seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unita', all'Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unita', alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unita'.
All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unita' di personale. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unita' di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unita' di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unita' sopra indicato.
2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
4. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalita' stabilite negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unita' complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unita' per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unita' per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unita' per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.
5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unita'.
6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unita'.
7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento
v. nelle note alle premesse:
"Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei Ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del Governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione dell'interno".
"Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello
equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello
dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo
precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento
fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono
destinati esclusivamente alla copertura dei posti di
funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1,
nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi
speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla
natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro
dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai
viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del
dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e,
nell'ambito degli uffici territoriali del Governo, dal
prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli
incarichi di diretta collaborazione con i capi di
dipartimento individuati con decreto del Ministro
dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del
dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative
funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si
provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di
nuovi incarichi di funzione".



 
Art. 12.

Consiglieri del Ministro

1. Il Ministro puo' avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro puo' nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione.
2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.
3. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo strategico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale fornisce una collaborazione tecnica sia nell'attivita' di valutazione e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte operate.
4. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell'adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attivita' di formazione del personale dei diversi ruoli del Ministero dell'interno, formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualita' dei servizi di formazione, nonche' per la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attivita' didattiche finalizzate al miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, universita' ed istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale.
5. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, sentito il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono nominati fra Prefetti, dirigenti di prima fascia o esperti di particolare e comprovata qualificazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Ai Consiglieri del Ministro si applicano, per quanto attiene l'assegnazione, la costituzione del rapporto di lavoro, ove esterni alle pubbliche amministrazioni, nonche' la durata dell'incarico, le disposizioni dell'articolo 11 relative al personale esterno.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'argomento v.
nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v. nelle note
all'art. 5.



 
Art. 13.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione, di seguito indicata: a) per il Capo di Gabinetto e per il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero; b) per i Vice Capi di Gabinetto, per il Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari pari ai Vice Capi dei Dipartimenti del Ministero. Al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria particolare del Ministro e al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, maggiorato del 30 per cento; ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno; al Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, qualora nominato tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Per i dipendenti pubblici incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria del Ministro, Capo della Segreteria particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, e Segretario particolare del Sottosegretario di Stato, nonche' Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e Portavoce del Ministro, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle predette funzioni, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto il solo emolumento accessorio.
2. Al Consigliere diplomatico spetta il trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica; al Consigliere per la programmazione strategica e al Consigliere per le politiche della formazione, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli altri Consiglieri spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno.
3. Ai Prefetti, di cui al presente regolamento, collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, spetta una retribuzione di posizione pari a quella dei Direttori centrali del Ministero. Al personale della carriera prefettizia, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei conseguenti livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
4. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati preposto ad una ripartizione dirigenziale compete una retribuzione di posizione equivalente alla misura massima in godimento ai dirigenti di seconda fascia nell'ambito del Ministero. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione non superiore all'importo spettante al pari qualifica preposto a ripartizione dirigenziale, da graduarsi in relazione agli incarichi ricoperti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli esperti nonche' agli assistenti del Ministro compete un trattamento economico determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
7. Il trattamento economico accessorio previsto dai commi 1 e 2 e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, della legge
7 giugno 2000, n. 150, per l'argomento v. nelle note alle
premesse:
"2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'".
- Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, v. nelle note
all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, v. nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per l'argomento v.
nelle note alle premesse.
"Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita".
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, v. nelle note alle
premesse.



 
Art. 14.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 55
 
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