Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 10 maggio 2002
Concessione di un finanziamento al comune di Siracusa per l'erogazione di un contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati da edifici in dissesto statico e strutturale. (Ordinanza n. 3212).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale le funzioni di coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono state delegate al Ministro dell'interno;
Vista la nota n. 14911 del 28 febbraio 2002 con la quale il comune di Siracusa ha rappresentato la grave situazione di dissesto in cui versano alcuni fabbricati siti nel quartiere della Giudecca;
Vista la nota n. 12/RIS del 5 marzo 2002, con la quale il comune di Siracusa ha individuato il numero complessivo di nuclei familiari soggetti ad ordinanza di sgombero per effetto delle richiamate condizioni di dissesto;
Vista la nota della regione Siciliana - Dipartimento della protezione civile n. 878 del 29 marzo 2002, con la quale viene ravvisata la necessita' di proporre la modifica della deliberazione della Giunta di Governo regionale relativa all'utilizzazione della quota di finanziamento ex lege n. 433/1991, al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di recupero delle abitazioni interessate, ed e' stata rappresentata l'impossibilita' di provvedere con le risorse regionali agli oneri per la sistemazione temporanea degli abitanti, nelle more che vengano effettuati i lavori di recupero e messa in sicurezza delle unita' pericolanti;
Considerato che la situazione investe la sfera della tutela della pubblica e privata incolumita', specialmente per quanto attiene alla salvaguardia della vita umana e dei beni che possono essere coinvolti nel caso di crollo degli edifici di cui trattasi;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:
Art. 1.
1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati da unita' immobiliari site in Siracusa, quartiere Giudecca, vicoli II, III e IV e via Polibio dal numero civico 4 al n. 22, che alla data della presente ordinanza sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero totale o parziale, al comune di Siracusa e' concesso un finanziamento pari a Euro 130.000,00 per l'erogazione, per la durata di un anno, di un contributo mensile nella misura massima di Euro 413,16 per nucleo familiare, nel limite di Euro 103,29 a persona; per nuclei familiari formati da una sola persona tale limite e' elevato a Euro 206,58.
2. Il sindaco, con proprio provvedimento, individua le modalita' di accesso al contributo di cui al comma 1.
3. Gli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, sono posti a carico del'U.P.B. 13.2.1.3 cap. 974 del Centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. La somma di Euro 130.000,00 di cui al comma 1, e' cosi' trasferita al comune: il primo cinquanta per cento, fino alla concorrenza di Euro 65.000,00, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi di risanamento statico degli edifici sgomberati; il saldo all'emissione del certificato di inizio dei lavori.
5. Non si da' luogo al trasferimento del saldo di cui al comma 4 e si provvedera' alla ripetizione del primo 50% erogato, qualora entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stato certificato l'inizio dei lavori di risanamento strutturale degli edifici.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea da ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
 
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