Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BRESCIA
DECRETO RETTORALE 9 maggio 2002
Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del-l'11 novembre 1997;
Visto in particolare l'art. 54 del predetto statuto che prevede che entro un triennio dall'entrata in vigore, il senato accademico valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni;
Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 15 dello statuto;
Vista la delibera del 5 marzo 2002 con la quale il senato accademico integrato, ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia;
Vista la delibera in data 27 marzo 2002 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche dello statuto;
Vista la rettorale prot. n. 5186 del 4 aprile 2002 con la quale lo statuto stesso e' stato rimesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2002, con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della gia' citata legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il riesame di alcune norme dello statuto;
Vista la delibera in data 6 maggio 2002 con la quale il senato accademico integrato ha provveduto a modificare le predette norme statutarie nel senso richiesto dal Ministero e approvato definitivamente il nuovo testo dello statuto;
Vista la delibera in data 9 maggio 2002 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dello statuto;
Ritenuto pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' emanato il nuovo testo dello statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Brescia, 9 maggio 2002
Il rettore: Preti
 
Allegato

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' e principi direttivi

1. L'Universita' degli studi di Brescia, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Universita' ha piena capacita' giuridica, che esercita nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.
4. L'Universita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e puo' istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonche' stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali.
5. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attivita' didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' di utilizzazione e i risultati ottenuti. Dell'attivita' di valutazione si terra' conto nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 2.
Statuto di autonomia

Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Brescia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.

Art. 3.
Fonti normative

1. In virtu' del presente statuto ed ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono fonti normative dell'Universita' i seguenti regolamenti:
a) il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione dell'Universita', in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalita' e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Ateneo, i criteri di elezione e le modalita' di funzionamento degli altri organi. Detta inoltre i criteri e le modalita' relative al servizio di tutorato e per l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione della didattica e della ricerca;
b) il regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo art. 8 dello statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonche' le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;
c) il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Universita', fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro piu' consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresi' le modalita' di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonche' le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture con particolare riferimento ai centri. Il regolamento puo' disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi i principi generali della contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
d) il regolamento d'Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti che consente la disciplina dei procedimenti amministrativi assicurando pubblicita' e trasparenza alle proprie attivita'.
2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonche' le materie ad esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto.
3. I regolamenti di cui al primo comma sono regolamenti di Ateneo, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalita' volta a volta specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica previa acquisizione dei pareri di conformita' prescritti dallo statuto. Il rettore puo' rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del senato accademico o del consiglio di amministrazione, i regolamenti che risultino difformi dai principi dello statuto e dei regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I regolamenti vengono emanati con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.

Art. 4.
Corpo docente e ricercatore

1. Il corpo docente e ricercatore dell'Universita' e' composto dai professori ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori di ruolo.
2. A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore sono garantite, secondo quanto stabilito dall'art. 33 della Costituzione, liberta' di insegnamento ed autonomia di ricerca.
Ad essi sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali.
3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo pieno o a tempo definito.
4. L'Universita', accertata l'impossibilita' di provvedervi con personale universitario, puo' predisporre annualmente la copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante attribuzione ad esperti qualificati con contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio, anche provenienti da terzi.

Art. 5.
Ricerca

1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
2. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.
3. L'Universita' provvede altresi' ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attivita' scientifica svolta al proprio interno agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
4. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente statuto e dall'ordinamento universitario.

Art. 6.
Didattica

1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio ed i contenuti scientifico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche e' anche quello di garantire la coerenza delle attivita' formative con le professionalita' richieste e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinche' si realizzino gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.
2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Universita' puo' attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.
3. Inoltre l'Universita' istituisce, disciplinandone l'esercizio nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e di rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.

Art. 7.
Rapporti internazionali

1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita':
a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti anche con interventi di natura economica.
3. L'Universita' puo' realizzare strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
4. L'Universita' intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea, in particolare attraverso:
a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso universita' europee;
b) la promozione di accordi per la mobilita' accademica tra le universita' europee;
c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.
5. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi e' istituita dal senato accademico una commissione per i rapporti internazionali.

Art. 8.
Livelli di formazione universitaria

1. L'Universita' puo' rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca.
L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
2. L'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altri atenei italiani, comunitari ed esteri, previe apposite convenzioni.
3. L'Universita' puo' altresi' organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonche' partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 9.
Diritto allo studio

1. L'Universita' si impegna a rendere effettivo il diritto allo studio e a promuovere l'elevazione culturale dei propri studenti con particolare attenzione a quelli sfavoriti socialmente ed economicamente ma capaci e meritevoli, in particolare:
a) concedendo forme di esonero totale o parziale di tasse e contributi;
b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie;
c) salvaguardando i diritti degli studenti portatori di handicap con provvedimenti riguardanti le dotazioni didattiche e tecniche, i programmi, i linguaggi specializzati, le prove di valutazione e coordinando in modo appropriato le suddette iniziative;
d) sostenendo e potenziando i progetti di collaborazione didattica nazionale ed internazionale;
e) collaborando alle attivita' degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta piu' idonee;
f) favorendo le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e dello scambio dei saperi, del tempo libero e delle attivita' sportive.

Art. 10.

Attivita' culturali e di aggiornamento del personale tecnico,
amministrativo e ausiliario

L'Universita' promuove l'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario delle strutture centrali e periferiche dell'Ateneo e favorisce la promozione di iniziative autogestite nei settori del tempo libero e delle attivita' sportive.

Art. 11
Prestazione di servizi

Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Universita' puo' prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne. L'attivita' di servizio e' esercitata attraverso centri di servizio dipartimentali, interdipartimentali o di Ateneo, la cui costituzione, gestione e funzionamento sono regolati dal successivo art. 37.

Art. 12.
Collaborazioni esterne

1. L'Universita', in conformita' ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta delle facolta' interessate, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Universita', le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.
3. L'Universita' puo' altresi' promuovere o partecipare a consorzi o societa' consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalita' connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' ed entro i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Art. 13.
Ripartizione degli utili

1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attivita' di impresa o professionali, saranno destinati ad attivita' istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Universita' nel proprio regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
2. Il regolamento per l'amministrazione, contabilita' e finanza, nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative, disciplina diritti e doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca istituzionale o svolta in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o con privati.

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 14.
Organi dell'Universita'

Sono organi di governo preposti al funzionamento dell'Universita': il rettore che rappresenta l'Ateneo a qualsiasi livello ed in ogni rapporto che abbia rilevanza esterna; il senato accademico; il consiglio di amministrazione.

Art. 15.
Il rettore

1. Il rettore esprime l'unita' degli organi di governo dell'Universita' di cui e' il rappresentante legale. Egli adotta provvedimenti a carattere definitivo sotto forma di decreto.
2. Rientra nella sua esclusiva competenza:
a) emanare lo statuto, le norme modificative di esso e i regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
b) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita' e presentare al Ministro competente per l'Universita' le relazioni previste dalla legge;
c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione assicurando l'attuazione delle rispettive deliberazioni, formulandone le scelte operative;
d) adottare qualsiasi provvedimento concernente lo status dei docenti universitari e dei ricercatori, compresi i provvedimenti disciplinari, garantendo la loro autonomia scientifica e didattica;
e) sovrintendere all'organizzazione amministrativa ed ai servizi dell'Universita' nonche' indirizzare e controllare la gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Ateneo;
f) indicare, sulla base di valutazione di ordine fiduciario, il direttore amministrativo, la cui nomina avviene secondo le procedure stabilite dall'art. 40, comma 1;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale e degli studenti nei limiti previsti dalla legge e dalle norme statutarie;
h) svolgere ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In caso di necessita' ed urgenza, il rettore puo', con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva una diversa valutazione dell'organo competente.
4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente secondo le modalita' previste dal primo periodo del successivo comma 7. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta', ai membri del consiglio rappresentativo degli studenti ed ai membri del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
6. La data della elezione del rettore e' fissata dal senato accademico e deve ricadere nell'arco temporale ricompreso tra il centocinquantesimo e il novantesimo giorno precedenti la scadenza dalla carica del rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata, la data e' fissata fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno da detta cessazione.
La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo.
7. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in tal caso e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.
Il rettore in carica che abbia gia' svolto due mandati consecutivi puo' tuttavia essere rieletto solo in occasione della prima votazione e a seguito del raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per il terzo mandato, ovvero della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto per gli ulteriori mandati consecutivi.
Nell'ipotesi di mancato raggiungimento nel primo turno di votazione dei previsti quorum, il rettore uscente e' ineleggibile a partire dalla seconda votazione.
Il rettore e' proclamato dal decano ed e' nominato con decreto del competente Ministro.
8. Il rettore designa il prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore puo' avvalersi anche di prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I prorettori delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono, su proposta del rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Universita' che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
2. Compete al senato accademico promuovere e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Universita' tenuto conto delle compatibilita' economico-finanziarie indicate dal consiglio di amministrazione. In particolare compete al senato:
a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Universita' e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le facolta' e i dipartimenti;
b) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
c) deliberare sulla ripartizione tra le facolta' delle risorse disponibili in bilancio per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;
d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione;
e) approvare il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico; dare il proprio parere di conformita' per i regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;
f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Universita' e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal rettore ai sensi del precedente art. 15, comma 2, lettera b);
g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le facolta' e il consiglio rappresentativo degli studenti, l'ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio;
h) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;
i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonche' l'afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del consiglio rappresentativo degli studenti;
m) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonche' in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attivita' didattica, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
n) deliberare, nella composizione integrata stabilita al comma 4, le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico;
o) nominare la commissione per i rapporti internazionali di cui all'art. 7.
p) svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.
3. Compongono il senato accademico:
a) il rettore che esercita le funzioni di presidente;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui all'allegato A, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione che ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico;
e) il presidente del consiglio della ricerca;
f) un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di ciascuna delle tre categorie nel consiglio della ricerca di cui al successivo art. 19;
o) il presidente del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
h) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del presente statuto, in misura pari al 15 per cento dei componenti del senato, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore, eletti con modalita' che garantiscano la rappresentanza di tutte le facolta'.
Possono essere altresi' invitati dal rettore ad assistere alle riunioni, per argomenti relativi ai settori di loro competenza, i prorettori delegati.
Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del senato accademico con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Per la trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera n), il senato accademico e' integrato da quattro rappresentanti dei professori di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti nell'ambito delle rispettive fasce con il sistema del voto limitato ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21; corrispondentemente il numero degli studenti e' aumentato sino al 15% dei componenti del senato accademico cosi' integrato, arrotondato se necessario all'unita' superiore. I membri aggiuntivi del senato, rappresentativi dei docenti e dei ricercatori, vengono eletti dalle rispettive categorie in occasione della elezione dei membri ordinari del senato di cui al comma 3, lettere d) ed f). Egualmente gli studenti provvedono ad eleggere in una unica tornata i loro rappresentanti sia nel senato accademico sia nel senato accademico integrato; il consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21, contestualmente all'insediamento dei membri elettivi del senato accademico, designa, a sua volta, l'ulteriore rappresentante che puo' essere anche cambiato nel corso del quadriennio ordinario.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata; il senato accademico integrato e' chiamato a deliberare sulle proposte di modifica statutaria avanzate dal rettore o sottoscritte da almeno la meta' dei suoi componenti.
6. I membri elettivi del senato accademico e del senato accademico integrato, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti piu' di una volta consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilita' dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:
a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal senato accademico ai sensi del precedente art. 16, comma 2, identificando sulla base di essi, le modalita' di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo;
c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita';
d) approvare, sentito il senato accademico nei casi previsti al precedente art. 16, comma 2, lettera m), i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture;
e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni dello statuto;
f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;
g) deliberare, a seguito dell'indicazione del rettore, sulla nomina del direttore amministrativo e stabilire il trattamento economico di quest'ultimo a carico del bilancio dell'Universita' in conformita' alla normativa vigente;
h) approvare il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 16, comma 2, lettera e) e 21, comma 2, lettera b), il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei confronti del direttore amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art. 40, comma 4;
l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonche' prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione;
m) deliberare, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca, sulla nomina del nucleo di valutazione di Ateneo;
n) stabilire l'ammontare del fondo a carico del bilancio dell'Universita' per le indennita' di funzione dei dirigenti e del personale preposto agli uffici e alle funzioni di coordinamento;
o) autorizzare in via temporanea e con modalita' da definire nel regolamento per l'amministrazione la contabilita' e la finanza l'utilizzazione di personale esterno per rispondere ad esigenze specifiche che non possano essere soddisfatte con risorse interne;
p) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
4. Compongono il consiglio di amministrazione:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) un rappresentante per ciascuna facolta' dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, eletti, all'interno delle singole facolta', dalle rispettive categorie;
d) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del presente statuto, in misura pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato se necessario all'unita' superiore, eletti con modalita' che garantiscano la rappresentanza di tutte le facolta';
e) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
f) un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g) il presidente della regione Lombardia o suo delegato;
h) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato;
i) il sindaco di Brescia o suo delegato;
l) il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia o suo delegato;
m) il vice presidente del comitato dei sostenitori;
n) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Universita', con contributo minimo annuo della misura indicata dal consiglio di amministrazione e comunque non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del rettore sulla base dell'ammontare del contributo.
Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
5. I membri di cui alle lettere g), h), i) ed l), qualora delegati, nonche' i membri di cui alle lettere f), m) ed n) del precedente comma 4, non possono essere docenti universitari o dipendenti delle Universita'.
6. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del consiglio.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi del consiglio di amministrazione, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti per piu' di due volte consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilita' dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.
Altri organi

Sono organi dell'Universita': il consiglio della ricerca, il consiglio rappresentativo degli studenti, il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il comitato per le pari opportunita', il comitato dei sostenitori, il comitato per lo sport universitario, il collegio dei revisori dei conti, il garante e il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 19.
Consiglio della ricerca

1. Il consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con universita' straniere, nonche' rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attivita' di impresa o professionale, purche' utili per la finalita' istituzionale della ricerca.
2. Il consiglio della ricerca svolge attivita' di proposta sulle questioni attinenti la ricerca e esprime parere sui criteri di ripartizione delle risorse per la ricerca entro i termini stabiliti dal senato accademico. Il consiglio svolge inoltre attivita' istruttoria per l'assegnazione degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato, post-dottorato, specializzazione all'estero, nonche' piu' in generale delle risorse destinate alle attivita' di ricerca sulla base dei criteri e delle indicazioni espresse dal senato accademico.
3. Il consiglio della ricerca e' composto da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti e' attribuito con decreto del rettore, preventivamente alla costituzione dell'organo e ad ogni successivo rinnovo, alle singole macroare indicate nell'allegato A in proporzione al numero dei professori e dei ricercatori di ruolo ad esse afferenti, con un minimo di uno ed un massimo di tre membri in rappresentanza di ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna fascia, rispettivamente dai professori e dai ricercatori facenti parte delle stesse macroaree, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
4. Il consiglio della ricerca elegge nel proprio seno un presidente. Il presidente convoca il consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

Art. 20.
Il Consiglio rappresentativo degli studenti

1. Il consiglio rappresentativo degli studenti e' organo di rappresentanza del corpo studentesco ed e' composto:
a) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario;
b) dalla componente studentesca, fino ad un massimo di quattro studenti, del consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario;
c) da due studenti per ogni facolta' eletti, ogni due anni, con le modalita' di cui al regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio seno un presidente che dura in carica due anni e puo' essere riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente.
3. Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.
4. Il consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:
a) i programmi di sviluppo dell'Universita';
b) il regolamento didattico;
c) i contributi e tasse a carico degli studenti;
d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.
5. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo degli studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.
6. Nelle materie di cui al precedente comma 4, nonche' su ogni altra materia, il consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Universita', qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.
7. Il consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.
8. I criteri e le modalita' di elezione, nonche' le modalita' di funzionamento sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo degli studenti idonei spazi per la sua attivita' e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.

Art. 21.

Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e
ausiliario

1. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' l'organo di rappresentanza di detto personale a livello di Universita'.
2. Il consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:
a) programmi di sviluppo dell'Universita';
b) regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
c) criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
d) regolamenti concernenti il personale tecnico amministrativo e ausiliario e relative modifiche, individuati dal regolamento generale di Ateneo.
3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo del personale, tecnico, amministrativo e ausiliario del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.
4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, il consiglio ha altresi' poteri di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. Il consiglio puo' inoltre formulare proposte in merito all'ottimizzazione delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
5. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' composto da dodici membri e dura in carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente.
6. Le modalita' di elezione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e le modalita' di nomina del presidente sono determinate nel regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario idonei spazi per la sua attivita' e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 50 dello statuto.
7. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' convocato dal presidente quando sia necessario ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 22.
Pari opportunita'

1. L'Universita' promuove pari opportunita' tra donne e uomini nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
2. E' istituito un comitato per le pari opportunita', le cui modalita' di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 23.
Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il comitato per lo sport universitario ha le competenze previste dalle legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il comitato per lo sport dura in carica 4 anni ed e' composto da:
a) il rettore o suo delegato;
b) il direttore amministrativo o suo delegato;
c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
d) due studenti eletti con cadenza biennale.
4. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati, gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attivita' sportiva universitaria.
7. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva e alla manutenzione degli impianti sportivi si provvede mediante i fondi stanziati dalle legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

Art. 24.
Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.
2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
4. Il comitato e' presieduto dal rettore ed al suo interno elegge un vice presidente.
5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.
7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Universita'.

Art. 25.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile della Universita'.
2. E' composto da membri esterni all'Universita' in numero non superiore a sei, di cui due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, fra esperti di comprovata qualificazione in grado di garantire complessivamente anche la necessaria competenza in materia di contabilita' pubblica. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati per non piu' di due mandati.
3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Art. 26.
Il Garante

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa e' istituita la figura del garante.
2. Il garante viene proposto dal rettore che ne informa il consiglio rappresentativo degli studenti ed e' nominato dal senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Universita' che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative, imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, e' rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e puo' essere revocato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Il garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.
4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilita' da parte di organi o dipendenti dell'Universita', il garante e' tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.
Il garante presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio rappresentativo degli studenti.
5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del garante al quale il consiglio di amministrazione assegna mezzi e personale necessari oltre alla eventuale indennita' di carica.

Art. 27.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. Il Nucleo di valutazione e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca.

Art. 28.

Cause di incompatibilita' ed effetti della decadenza e delle
dimissioni dagli organi collegiali

1. Le funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente del consiglio della ricerca, di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio non sono cumulabili.
2. Le funzioni di cui al comma precedente non sono compatibili con l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire la funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione dello stato di professore a tempo pieno.
3. Con le sole eccezioni del rettore e del prorettore vicario, la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non e' cumulabile.
4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria prevista dal presente statuto, salvo il prorettore vicario che scade insieme al rettore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno.
Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato colui il quale segue nella graduatoria dei voti ottenuti ovvero, in occasione di elezioni tramite liste, il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista, sempre che ne abbiano i requisiti. In mancanza di candidati in grado di subentrare automaticamente nella carica si procede a nuove elezioni con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Si consente, tuttavia, di differire il momento di cessazione dalla carica sino alla individuazione dei nuovi eletti e per non oltre tre mesi dal verificarsi della causa di decadenza, esclusivamente per i docenti ed i ricercatori, che abbiano nel frattempo assunto un diverso ruolo accademico nell'Universita' degli studi di Brescia e, nei casi di carica collegata alla rappresentanza di facolta', nella medesima facolta'.
5. Le dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano esecutive al momento della surrogazione che deve avvenire entro i termini fissati nel regolamento generale di Ateneo.
6. Il collocamento a riposo costituisce causa di decadenza dalle cariche accademiche.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DELLA RICERCA E DEI SERVIZI
DELL'UNIVERSITA'
Art. 29.
Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

1. Sono strutture didattiche:
a) le facolta', che possono articolarsi in corsi di studio;
b) le scuole o corsi di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca.
2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate con motivata deliberazione dal senato accademico, su proposta della facolta' o della scuola o corso di specializzazione interessata, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio rappresentativo degli studenti.
3. Sono strutture di ricerca i dipartimenti e i centri di ricerca. Sono strutture di servizio i centri di servizio, le biblioteche di facolta' e interfacolta'. Le modalita' di funzionamento delle biblioteche di facolta' e interfacolta' saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 30.
Facolta'

1. Le facolta' hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attivita' didattica.
2. Sono compiti della facolta':
a) procedere alla chiamata ed alla destinazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di corso di studio interessati;
b) programmare e coordinare, sentiti i dipartimenti e gli eventuali consigli di corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal senato accademico;
c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche;
d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici in Italia o all'estero;
e) formulare proposte per i piani di sviluppo e proporre al senato accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca;
f) esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul regolamento generale di Ateneo e sul regolamento didattico, nonche' nelle materie di cui all'art. 16, comma 2, lettere b), g), ed i). Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte della facolta' del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione;
g) predisporre e deliberare il proprio regolamento da sottoporre al senato accademico per il parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo;
h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Sono organi della facolta': il preside e il consiglio di facolta'.
4. Il preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attivita' didattiche che fanno capo ad essa.
5. Il preside viene eletto dai componenti del consiglio di facolta', fra i professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per non piu' di altri due mandati consecutivi.
6. Il preside designa fra i professori di prima fascia un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza e al quale egli puo' affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.
7. Nell'ipotesi in cui il preside rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli e' tenuto a presentarle al rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore.
In tal caso il rettore invita il decano della facolta' a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione della facolta' da parte del preside dimissionario, o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilita' viene assunta sino alla elezione del nuovo preside, dal vice preside o, in mancanza, dal decano della facolta'.
8. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore; essi sono eletti ogni tre anni;
c) un numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore;
d) qualora la facolta' non si articoli in piu' corsi di studio, deve essere garantita nel consiglio di facolta' una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario secondo quanto previsto dal regolamento di facolta' e, quando siano all'ordine del giorno materie attinenti l'organizzazione didattica, la partecipazione di tutti i professori ufficiali, ivi compresi gli affidatari e i supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto.
9. Il consiglio di facolta' esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di facolta'.
10. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
11. Il consiglio di facolta', con proprio regolamento, puo' delegare alcune sue funzioni ai consigli di corso di studio, ove costituiti.

Art. 31.
Attivita' proprie della facolta' di medicina e chirurgia

1. La facolta' di medicina e chirurgia e' tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attivita' istituzionali di didattica e ricerca.
2. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati della facolta', l'Universita' puo' costituire un apposito policlinico. In difetto del quale, la disponibilita' delle strutture assistenziali e' realizzata dall'Universita' con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.
3. Con specifico regolamento, proposto dalla facolta' e approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, vengono determinate le modalita' con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della facolta' che svolgono compiti assistenziali, in raccordo eventuale con le strutture del Servizio sanitario nazionale.
4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il consiglio dei clinici, con il compito di fornire pareri sulla gestione dell'assistenza sanitaria svolta dalla facolta'.

Art. 32.
Corsi di studio

1. I corsi di studio istituiti dalle facolta' organizzano e gestiscono l'attivita' didattica corrispondente all'offerta formativa che e' stata ad essi demandata. All'attivita' dei corsi di studio sovrintende il consiglio la cui composizione e le cui competenze sono definite dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e, per quanto residua, dai regolamenti di facolta'. I regolamenti di ciascun corso di studio consentono l'attuazione e l'esecuzione dei principi statutari e di quelli espressi dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti di facolta'.
2. I consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto nonche' da una rappresentanza dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
3. I presidenti dei consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi consigli di corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' che tengano, a qualsiasi titolo, insegnamenti ufficiali nei corsi di studio.
4. Il regolamento generale di Ateneo definisce i criteri e i principi in base ai quali le facolta' consentono ai singoli docenti di appartenenza di dichiarare l'afferenza ai corsi di studio attivati stabilendo gli effetti di tale afferenza sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di cui al comma 2; il regolamento di facolta' definisce le modalita' di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, il loro numero nonche' le modalita' di partecipazione ai consigli stessi.
5. I consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali ed alla determinazione delle modalita' di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento di facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono altresi' tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'.
6. Il consiglio di corso di studio esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Il senato accademico puo' disporre, a seguito della proposta della facolta' interessata ed in base a valutazioni di carattere organizzativo, che piu' corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico consiglio. Nelle facolta' nelle quali sia attivato un unico corso di studio o comunque un unico consiglio, il medesimo coincide con il consiglio di facolta'.

Art. 33.
Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attivita' didattica. Ciascun docente puo' definire le modalita' di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.
2. Il regolamento didattico disciplinera' altresi', nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicita' delle prove orali e la verificabilita' delle prove scritte.

Art. 34.
Dottorati di ricerca

L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il regolamento didattico di Ateneo che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Universita'.

Art. 35.
Scuole o corsi di specializzazione

1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Universita'. Per l'attuazione di questo fine l'Universita' puo' istituire scuole o corsi di specializzazione.
2. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle scuole o corsi di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette norme, dal regolamento didattico dell'Ateneo e da apposito regolamento della singola scuola.
3. Sono organi di governo e gestione delle scuole o corsi di specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalita' di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2.

Art. 36.
Dipartimenti

1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.
2. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da dodici tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali tre professori di prima fascia. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Il senato accademico in via eccezionale puo' autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori di ruolo e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente, dei quali comunque almeno due professori di prima fascia, quando le particolari finalita' perseguite e le modalita' per il loro raggiungimento siano incompatibili con la costituzione del dipartimento tipico. Tale autorizzazione e' soggetta a verifica periodica, almeno triennale.
La costituzione di dipartimenti atipici e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attivita' didattica promossa e coordinata dalle facolta' e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa universita', si svolge l'attivita' dei dottorati di ricerca.
5. I dipartimenti, per il settore di competenza, hanno potere propositivo in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore o di ricercatore, nonche' in ordine alla destinazione dei posti di ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il settore di competenza, sui candidati alla copertura dei posti di ruolo.
6. I dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio regolamento interno. Tale regolamento e' approvato, all'atto della costituzione, dal consiglio di cui al successivo comma 9, previo parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 dello statuto. Puo' essere istituita anche una giunta di dipartimento, con la funzione di coadiuvare il direttore e con gli ulteriori compiti ad essa delegati dal consiglio. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita.
7. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il consiglio del dipartimento ed e' nominato con decreto del rettore. Resta in carica quattro anni accademici e non e' rieleggibile per piu' di una volta consecutivamente. In caso di non disponibilita' di professori di prima fascia per il ruolo di direttore, quest'ultimo puo' essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed e' eventualmente rieleggibile per non piu' di tre volte consecutivamente. Il direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al consiglio un vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di non disponibilita' di professori di prima fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo puo' essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno.
8. Nell'ipotesi in cui il direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli e' tenuto a presentarle al rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del suo successore.
In tal caso il rettore invita il decano del dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del dipartimento da parte del direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilita' viene assunta, sino alla elezione del nuovo direttore, dal vice direttore; in mancanza, il rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del dipartimento.
9. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento nonche' dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di cui al precedente comma 6.
10. Il segretario amministrativo del dipartimento e' nominato con decreto del rettore, e' posto alle dipendenze funzionali del direttore del dipartimento ed esercita i compiti attribuitigli dal regolamento generale per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. L'esecuzione di atti di sua competenza puo' essere in tutto o in parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi previsti da detto regolamento.
11. La giunta, qualora costituita, e' composta dal direttore, dal vice direttore nonche' da un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al consiglio.

Art. 37.
Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca, centri di servizio biblioteche di facolta' e interfacolta' e centri di servizio e ricerca dipartimentali, interdipartimentali e di Ateneo. Ai centri interdipartimentali e di Ateneo e alle biblioteche di facolta' e interfacolta' il consiglio di amministrazione puo' riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del successivo art. 46 dello statuto.
2. I regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, e un direttore eletto tra i membri di componente universitaria del consiglio.
3. Detti regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo del centro, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4 dello statuto, previo parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 38.
Osservatorio sulla didattica

1. Le facolta' sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le modalita' con cui assicurare la verifica periodica della funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attivita' di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie piu' opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.
2. Le facolta' istituiscono in base ai propri regolamenti apposite commissioni costituite da docenti e studenti in egual numero, con compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 370/1999, e di valutazione della didattica, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi consigli e avanzano proposte di interventi in materia.
Le modalita' di raccordo con il nucleo di valutazione di Ateneo saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E FINANZIARIA
Art. 39.
Amministrazione centrale

1. L'Universita' adegua il suo ordinamento al principio generale volto a separare le funzioni di governo da quelle di ordine gestionale tenendo conto delle proprie specificita'.
Il rispetto della richiamata distinzione tra attivita' di indirizzo e controllo ed attivita' attuativa-esecutiva dovra' in ogni caso consentire il legittimo raggiungimento dei peculiari fini istituzionali dell'Universita'.
2. L'amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Il rettore in quanto responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'amministrazione centrale impartendo direttive ed assumendo iniziative ritenute necessarie agli scopi sopra richiamati.

Art. 40.
Il direttore amministrativo

1. Su indicazione del rettore, che ne informa il senato accademico, il consiglio di amministrazione conferisce l'incarico di direttore amministrativo a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione da svolgere, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, scelta tra i dirigenti dell'Universita', di altra amministrazione pubblica ovvero, eventualmente, tra i dirigenti estranei alla pubblica amministrazione.
A seguito della delibera di conferimento dell'incarico di direttore amministrativo il rettore stipula con l'interessato un contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore ai cinque anni, rinnovabile, in conformita' a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.
Sempre su proposta del rettore il contratto di incarico del direttore amministrativo potra' essere eventualmente prorogato sino alla scadenza del mandato rettorale cosi' da far coincidere il termine delle due cariche.
2. Il direttore amministrativo conforma la sua attivita' agli indirizzi ed alle direttive espresse dal rettore, assicurando il buon andamento dell'organizzazione amministrativa dell'Universita' e l'efficienza della sua gestione, anche attraverso proprie disposizioni. Egli e' pertanto a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge un'attivita' generale di coordinamento e di controllo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, incluso quello dirigenziale.
3. Il direttore amministrativo, inoltre:
a) dispone, conformemente a quanto stabilito al precedente comma 2, circa l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
b) esercita il controllo sulla legittimita' dei provvedimenti amministrativi del personale dell'amministrazione centrale;
c) accerta la legittimita' degli altri provvedimenti amministrativi che gli vengano sottoposti;
d) applica al personale tecnico-amministrativo, previa istruttoria, le sanzioni disciplinari escluse quelle che comportano la sospensione ed il licenziamento che potranno essere, al termine della istruttoria, solo proposte dal direttore amministrativo al rettore a cui e' rimessa la decisione in materia;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il direttore amministrativo puo' essere sollevato dall'incarico prima della scadenza naturale dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.
La proposta di revoca e' avanzata dal rettore, secondo le modalita' e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei casi di reiterata inosservanza delle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 41.
La dirigenza

1. I dirigenti, osservando le indicazioni del direttore amministrativo, esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonche' quelle conferite dal rettore, nel rispetto del loro stato giuridico.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato in conformita' a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.
3. La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento, inclusa l'eventuale indennita' riconosciuta, e' attribuita, per un periodo determinato, dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del direttore amministrativo, al personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale.
4. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonche' il personale preposto ad altre unita' amministrative, hanno la responsabilita' di adottare con tempestivita', in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unita' organizzative cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo dei quali dispongono, secondo criteri di funzionalita' e di efficacia dell'azione amministrativa.
5. Gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non sono avocabili dal rettore il quale in caso di ingiustificata inerzia puo' provvedere alla nomina di un commissario ad acta dandone immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 42.
Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro piu' consono al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilita' di risorse, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Universita' riconosce la professionalita' del personale tecnico e amministrativo e individua percorsi di carriera per tipologie professionali, nonche' figure professionali specifiche connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da supportare mediante apposite iniziative di formazione e aggiornamento.
3. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario avvengono per concorso o per corso-concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.
4. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui alla normativa vigente, e' costituita dal rettore o da un suo delegato e dal direttore amministrativo e puo' essere integrata da uno o piu' esperti in qualita' di componenti o di consulenti, nominati dal rettore.

Art. 43.
Coperture assicurative e patrocinio legale

1. L'Universita' puo' stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di centro dotato di autonomia di bilancio, nonche' di direttore amministrativo e di segretario di dipartimento, con le modalita' ed entro i limiti stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Universita', su istanza dell'interessato, puo' assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nel fissare le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dovra' altresi' prevedere l'obbligo della rivalsa da parte dell'amministrazione nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

Art. 44.
Dotazione finanziaria dell'Universita'

1. La dotazione finanziaria dell'Universita' e' costituita dalle entrate derivanti:
a) da trasferimenti dello Stato;
b) dalle tasse universitarie e dai contributi;
c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;
d) da contratti di ricerca;
e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.
2. L'Universita' puo' ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

Art. 45.
Centri di servizio contabile interdipartimentali

Il rettore, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, puo' costituire dei centri di servizio contabile fra piu' dipartimenti o centri dotati di autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.

Art. 46.
Autonomia amministrativo-contabile

1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativo-contabile, le strutture si articolano in centri di gestione e in centri di sola spesa, entrambi operanti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
2. Sono centri di gestione le seguenti strutture dotate di autonomia di bilancio:
a) l'amministrazione centrale;
b) i dipartimenti;
c) i centri e le biblioteche di cui all'art. 37 del presente statuto, ai quali sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. Sono centri di sola spesa:
a) le articolazioni della amministrazione centrale;
b) le presidenze delle facolta';
c) le altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia di bilancio.

Art. 47.
Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti sulla base delle norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza e sono approvati dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti e, per il bilancio di previsione, sentito il parere del senato accademico.

Art. 48.
Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione fra i centri di gestione e i centri di sola spesa sulla base di criteri determinati dal senato accademico e resi pubblici.
2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 49.
Esenzione dall'attivita' didattica e indennita' di carica

1. Il rettore, il prorettore vicario e i presidi di facolta' possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dalla facolta' di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.
2. Il consiglio di amministrazione determina l'entita' dell'indennita' di carica del rettore, nonche' gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione. Il medesimo consiglio puo' deliberare la corresponsione di una indennita' di carica anche per il prorettore vicario, i prorettori delegati, i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento secondo i criteri formulati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Puo' altresi' essere deliberata la corresponsione di indennita' di partecipazione, non cumulabile con l'indennita' di carica, ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 50.
Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.

Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:
a) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Universita', nonche' dei singoli centri di gestione e centri di sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;
b) la possibilita' di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;
c) le competenze e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 51.
Costituzione dei nuovi organi collegiali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, sara' data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione nella nuova composizione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio della ricerca, del consiglio degli studenti, del consiglio del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e del collegio dei revisori dei conti, nonche' dei consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. In prima applicazione e in attesa della approvazione dei relativi regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali verranno disciplinate da un regolamento provvisorio da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto in conformita' a quanto in esso stabilito. Tale regolamento provvisorio e' predisposto dal senato accademico, e' approvato dal consiglio di amministrazione e reso esecutivo con decreto dal rettore.

Art. 52.
Scadenze dei mandati in corso

1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti in carica esercitano tutte le funzioni loro attribuite dal presente statuto sino alla loro sostituzione con i corrispondenti organi nella nuova composizione prevista.
2. Il rettore, i presidi di facolta', i presidenti dei corsi di studio e i direttori di dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
3. Il regolamento elettorale provvisorio di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinera' anche le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche cosi' da renderle contestuali, prevedendo gli strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente, ivi compresa, qualora necessaria, la proroga dei rappresentanti in carica per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in relazione alla partecipazione della componente studentesca agli organi neocostituiti.
4. In prima applicazione la durata della carica dei direttori di dipartimento e dei direttori di ogni altra struttura che nella normativa previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verra' opportunamente abbreviata di due mesi per essere ricondotta alle scadenze secondo anno accademico previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.
5. Ai fini della determinazione dei limiti per la rieleggibilita' e per l'applicazione delle norme statutarie relative alle procedure di elezione alle cariche accademiche monocratiche si considerano i mandati o le frazioni di mandato, compreso quello in corso, svolti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1997.

Art. 53.
regolamenti

1. L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite.
2. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto in quanto con esso compatibili. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma regolamentare attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.

Art. 54.
Funzionamento degli organi collegiali

1. Le modalita' di convocazione e funzionamento degli organi collegiali sono disciplinate dalla legge nonche' dallo statuto e dai regolamenti.
2. La seduta degli organi collegiali e' valida qualora ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto salvo i casi per i quali e' espressamente stabilito dai sopracitati atti normativi un diverso quorum partecipativo. Ai fini della determinazione del numero legale delle sedute sono considerati presenti coloro i quali giustificano in modo formale la loro assenza.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate, salvo quanto diversamente stabilito dai sopracitati atti normativi, a seguito del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Ai fini della validita' della deliberazione i voti favorevoli espressi dai presenti alla seduta devono essere, in ogni caso, pari almeno al 15 per cento dei componenti l'organo collegiale.
4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attivita' istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Art. 55.
Allegati

1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle:
a) Allegato A: Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 16 e 19);
b) Allegato B: Elenco delle strutture didattiche (articoli 30 e 35);
c) Allegato C: Elenco dei dipartimenti (articolo 36).
2. La istituzione di una nuova facolta' comporta la ridefinizione delle macroaree di cui all'allegato A. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche di cui agli allegati B e C, approvate secondo le norme e le procedure vigenti, comportano l'automatico adeguamento dei corrispondenti allegati.

Art. 56.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di emanazione del presente statuto, il rettore, sentito il senato accademico e considerati i riflessi delle norme impugnate sull'articolato complessivo dello statuto, puo' provvedere ugualmente a promulgare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 57.

L'Universita' degli studi di Brescia, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 509 del 1999, assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici che non abbiano optato per l'iscrizione ai corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti.

Allegato A

ELENCO DELLE MACROAREE

Area 1. Scienze mediche e biologiche.
Area 2. Scienze economiche.
Area 3. Scienze ingegneristiche.
Area 4. Scienze giuridiche.

Allegato B

ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Facolta' Facolta' di economia:
corso di laurea in economia e gestione aziendale;
corso di laurea in economia e gestione dell'informazione e della comunicazione;
corso di laurea in economia.
Facolta' di giurisprudenza:
corso di laurea in operatore giuridico d'impresa;
corso di laurea in consulenti del lavoro e delle relazioni industriali;
corso di laurea in scienze giuridiche.
Facolta' di Ingegneria:
corso di laurea in ingegneria civile;
corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
corso di laurea in ingegneria dell'informazione;
corso di laurea in ingegneria meccanica;
corso di laurea in ingegneria dell'automazione industriale;
corso di laurea in ingegneria dei materiali;
corso di laurea in ingegneria gestionale;
corso di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura.
Facolta' di medicina e chirurgia:
corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria;
corso di laurea in biotecnologie;
corso di laurea in scienze motorie;
corso di laurea delle professioni sanitarie per ostetrico/a;
corso di laurea delle professioni sanitarie per infermiere;
corso di laurea delle professioni sanitarie per fisioterapista;
corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico di laboratorio biomedico;
corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia;
corso di laurea delle professioni sanitarie per igienista dentale;
corso di laurea delle professioni sanitarie per educatore professionale;
corso di laurea delle professioni sanitarie per assistente sanitario;
corso di laurea delle professioni sanitarie per ortottista e assistente in oftalmologia;
corso di laurea delle professioni sanitarie per tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Scuole di specializzazione Allergologia e immunologia clinica.
Anatomia patologica.
Anestesia e rianimazione.
Biochimica clinica.
Cardiologia.
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.
Chirurgia generale.
Chirurgia pediatrica.
Dermatologia e venereologia.
Endocrinologia e malattie del ricambio.
Genetica medica.
Geriatria.
Ginecologia ed ostetricia.
Igiene e medicina preventiva.
Malattie dell'apparato respiratorio.
Malattie infettive.
Medicina del lavoro.
Medicina dello sport.
Medicina interna.
Medicina legale.
Medicina tropicale.
Microbiologia e virologia.
Nefrologia.
Neurochirurgia.
Neurologia.
Neuropsichiatria infantile.
Oftalmologia.
Ortopedia e traumatologia.
Otorinolaringoiatria.
Pediatria.
Psichiatria.
Radiodiagnostica.
Radioterapia.
Urologia.
Professioni legali.

Allegato C
Elenco dei dipartimenti

Chimica e fisica per l'ingegneria e per i materiali.
Economia aziendale.
Elettronica per l'automazione.
Ingegneria meccanica.
Ingegneria civile.
Matematica.
Materno infantile e tecnologie biomediche.
Medicina sperimentale e applicata.
Metodi quantitativi.
Scienze biomediche e biotecnologie.
Scienze economiche.
Scienze giuridiche.
Scienze mediche e chirurgiche.
Specialita' chirurgiche, scienze radiologiche e medico-forensi.
Studi sociali.
 
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