Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2002 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 5 aprile 2002
Vincolo paesaggistico, art. 139 del testo unico n. 490/1999, imposto sull'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
del Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali

Visto lo statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 gradi agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/1999;
Visto il D.A. n. 7157 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 e del 12 gennaio 2001, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;
Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000, con i quali la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 "l'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo" ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 13 dicembre 2000, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 13 dicembre 2000 contenente la suddetta proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara dal 12 gennaio 2001 al 13 aprile 2001 e a quello di Mazara del Vallo dal 18 gennaio 2001 al 18 aprile 2001 ed e' stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/1939;
Accertato altresi', come previsto dall'art. 140, comma 6 del testo unico n. 490/1999 che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi e' stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione Sicilia, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul "Giornale di Sicilia del 31 luglio 2001, su "La Sicilia" del 31 luglio 2001 e sul "Corriere della Sera" del 31 luglio 2001;
Vista l'opposizione alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo prodotta nei termini e precisamente in data 12 febbraio 2001 dalla ditta Bertolino S.p.a., che lamenta:
1) Illogicita' manifesta. Nel verbale del 13 dicembre 2000 si legge che la Commissione prende atto che "la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto delle previsioni dello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara". Ma tale affermazione costituisce insanabile vizio. Infatti nello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e da quello di Campobello di Mazara l'area interessata dal vincolo ha destinazione industriale, quindi una destinazione che sicuramente non ha apprezzato la presunta qualita' di bellezza naturale o paesaggistica dei luoghi;
2) Difetto di istruttoria e contrasto con precedenti provvedimenti. La proposta della Commissione si fonda:
a) su una mancata istruttoria intorno alle caratteristiche dei luoghi, con accesso sull'area interessata, al fine di coglierne direttamente gli effettivi elementi naturalistici e paesaggistici che la interessano;
b) su un equivoco nella lettura della cartografia allegata al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, probabilmente in ragione della scala di tale cartografia;
c) su un equivoco in ordine alla distanza dell'area di "piano Messina" in territorio del comune di Campobello di Mazara, rispetto alle Cave di Cusa e rispetto al confine del parco di protezione delle cave stesse;
d) su una non adeguata considerazione del contenuto del piano paesaggistico regionale redatto ai sensi della legge n. 431/1985;
e) sulla non considerazione del nulla osta all'impianto rilasciato dall'A.R.T.A.;
f) sulla non considerazione del D.A. BB.CC.AA. del 30 novembre 1982 istitutivo del parco delle Cave di Cusa.
Infine il ricorrente rileva che la sua iniziativa imprenditoriale ha subito un gravissimo danno economico dal vincolo impugnato.
Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, che con nota prot. n. 621 del 12 marzo 2002 ha rilevato quanto segue:
1) Per quel che riguarda quanto sostenuto in premessa dalla ditta Bertolino relativamente alla destinazione urbanistica delle aree vincolate giova precisare che la Soprintendenza ha tenuto conto della destinazione urbanistica a zona industriale del comune di Mazara del Vallo. E' stata perimetrata, infatti, soltanto la porzione in vista delle Cave di Cusa in quanto, quest'ultima avrebbe potuto essere alterata con l'esecuzione incontrollata di manufatti industriali che, danneggiando la quinta di sfondo del parco archeologico, avrebbero arrecato grave nocumento all'area protetta. Nelle aree comprese nella perimetrazione verra' consentito il mantenimento dei manufatti esistenti e l'esecuzione di quei lavori compatibili con il paesaggio tutelato necessari alla prosecuzione delle attivita' produttive insediate. Le cosiddette aree a destinazione industriale del comune di Campobello di Mazara, risultando ancora piu' vicine al parco archeologico delle Cave di Cusa, sono state comprese nel vincolo in quanto sarebbero risultate totalmente incompatibili per l'oggettiva esigenza di tutelare il quadro paesistico che si gode dall'area demaniale;
2) la ditta opponente al punto a) delle opposizioni presentate avverso il vincolo paesaggistico di cui in argomento, male interpreta le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo, pretendendo di ritrovare in ogni punto tutte le peculiarita' complessive dell'area che hanno contribuito alla definizione del quadro panoramico che e' stato vincolato;
3) per quanto attiene il punto b) delle opposizioni, la ditta Bertolino erroneamente presume che il decreto ministeriale 3 aprile 2000 abbia influito in via esclusiva sulla perimetrazione del vincolo opposto. In realta' la presenza di questi siti di importanza comunitaria costituisce un puntuale elemento di valore naturalistico in organico rapporto con il quadro paesaggistico complessivo che si intende tutelare, rappresentando una tra le tante valenze dell'area. Non a caso tale decreto ministeriale non viene segnalato specificatamente tra le motivazioni del vincolo nel verbale della Commissione provinciale, ma e' citato soltanto al fine della stesura dell'ordinanza assessoriale di vincolo ex art. 153 del testo unico n. 490/1999, con la quale veniva sottolineato il rapporto organico dell'area vincolata con le aree naturalistiche individuate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000;
4) al punto c) la ditta Bertolino presume che il vincolo sia stato imposto esclusivamente per la salvaguardia dell'area archeologica delle Cave di Cusa, sostenendo che altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di tutela. Ma con tale affermazione l'opponente, ancora una volta, travisa l'intento della Commissione proponente, che non e' stato esclusivamente centrato sulla salvaguardia del singolo bene, ma anche e soprattutto sulla tutela delle significative, molteplici valenze che caratterizzano il territorio oggetto del presente vincolo, di cui l'area archeologica delle Cave di Cusa, cosi' come i beni naturalistici individuati dal citato decreto ministeriale 3 aprile 2000, costituiscono un elemento organico trainante del complessivo quadro panoramico vincolato.
Nel medesimo punto c) l'opponente, volendo sminuire le motivazioni che hanno indotto alla definizione dell'area perimetrata dal vincolo, fa cenno all'esistenza di una discarica comprensoriale. Ma tale discarica ricade esternamente al vincolo di che trattasi e non interferisce ne' visivamente, ne' funzionalmente con l'area demaniale del parco archeologico;
5) al punto c) la ditta Bertolino cita il Piano paesistico regionale. Tale strumento detta norme di indirizzo generale articolate per sistemi e componenti e su queste detta prescrizioni. Pertanto appare infondato il riferimento a ipotetiche perimetrazioni di aree da vincolare, attestandosi tale adempimento ad altre norme, procedure e pianificazioni di scala e cogenza differenti;
6) parimenti non pertinente appare la rivendicazione contenuta al punto e) dell'opposizione inerente il decreto di approvazione da parte dell'assessorato territorio ed ambiente dell'impianto della ditta Bertolino. Tale decreto (D.A. n. 726/99 del 30 dicembre 1999) e' stato emesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, che attiene alla salubrita' dell'impianto e non certo alla sua compatibilita' paesaggistica, la cui valutazione si attesta per legge alla Soprintendenza beni culturali e ambientali. Non a caso il medesimo decreto, all'art. 3 fa obbligo alla ditta di acquisire tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
7) per quanto attiene il punto f) dell'opposizione la ditta sopra citata confonde il provvedimento opposto di esclusiva valenza paesaggistica con il decreto di vincolo ex legge n. 1089/1939 delle Cave di Cusa, di esclusiva valenza monumentale. Le due fattispecie, sebbene compenetrabili, riguardano beni diversi e diversi regimi di tutela cosi' come regolamentati dal decreto legislativo n. 490/1999. Pertanto le due superfici vincolate non possono essere confrontate in quanto afferiscono una diversa regolamentazione di uno stesso bene culturale;
8) infine appare infondata l'ipotesi della ditta Bertolino che lamenta di aver ricevuto, per la sua iniziativa imprenditoriale, un danno economico gravissimo dall'imposizione del vincolo. L'assunto non appare condivisibile, in quanto l'unico effetto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati dell'apposizione del vincolo e' quello dell'introduzione, a carico dei proprietari possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, dell'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Pertanto nessun danno puo' essere assunto come certo in assenza di un pronunciamento della competente Soprintendenza;
Ritenuto in merito alla doglianza della ditta Bertolino di cui al punto 1) dell'opposizione che, pur in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze, l'esercizio del potere del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non puo' ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica, poiche' le due funzioni tutelano interessi affini, ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S. VI, 1 gradi
agosto 1986, n. 605, C.d.S. 1986, I, 1273). Con cio' si vuole significare che non sussiste alcuna incompatibilita' tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facolta' di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilita' di curare gli interessi della collettivita'. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune puo' attuare le proprie attribuzioni di ordine urbanistico nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.
Ritenuto per quanto attiene la doglianza relativa al difetto e carenza di istruttoria che le scelte discrezionali dell'Amministrazione di tutela del paesaggio non sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimita', salvo che in presenza di un obiettivo errore, di un conclamato travisamento dei fatti o di manifesta illogicita' (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000). Tali errori non si possono imputare al deliberato della Commissione di Trapani, che ha condotto l'istruttoria con il dovuto scrupolo e dando conto di un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta Commissione costituiscono manifestazione non gia' di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000);
Considerato inoltre che la deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche mira ad individuare e salvaguardare non gia' un singolo bene o elemento paesaggistico o naturalistico, bensi' un complesso sistema organico esteticamente e paesaggisticamente rilevante; e dunque l'ambito di valenza della deliberazione non puo' essere - e non e' - sostanzialmente focalizzato - come lamentato dalla ricorrente - sul complesso delle Cave di Cusa e la tutela gia' accordata con altri strumenti a tali luoghi, lungi dal sostenere le argomentazioni della ricorrente, conferma le ragioni di una valenza paesistica del contesto ambientale, meritevole di protezione specifica;
Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 13 dicembre 2000 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale del 13 dicembre 2000 e correttamente approfondite nella planimetria sub. "A" ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del Parco Archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, in conformita' alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 13 dicembre 2000;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere the possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni espresse in premessa l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo descritta nel verbale del 13 dicembre 2000 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000 formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera c e d del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali dell'8 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 13 dicembre 2000 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e alla planimetria sub. "A" di cui sopra cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.
 
Art. 3.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2002 Il dirigente del servizio: Gelardi

(Omissis)
 
Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 74 e 75 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone