Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 6 maggio 2002
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
per il Lazio, Abruzzo e Molise

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1 gradi gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;
Vista la nota inviata in data 22 aprile 2002., prot. 102053, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell' Ufficio provinciale di Chieti;
Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio e' da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ed effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicita' immobiliare;
Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;
Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota datata 26 aprile 2002, prot. 3780;
Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue:
per il giorno 16 aprile 2002 sono state interrotte le attivita' connesse al servizio della pubblicita' immobiliare a seguito dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;
Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Chieti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2002
Il direttore compartimentale: Gerbino
 
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