Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n. 101
Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentali delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;
Viste le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione e tecnologie;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di gara telematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;
b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;
e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e delle comunita' montane;
f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione puo' avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione;
g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche di acquisto attraverso il processo di autorizzazione;
h) per unita' ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;
i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;
l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto;
m) per processo di autorizzazione, la modalita' informatica che consente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche di acquisto;
n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione prevede, tra i poteri
del Presidente della Repubblica, quello di emanare i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 58, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), il cui contenuto e' analogo a quello
dell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione e per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999):
"5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed
informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
della procedura.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923,
n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130,
supplemneto ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1992, n.
188, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 ottobre 1994, n. 237.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 ottobre 1999, in tema di gestione dei flussi
documentali delle pubbliche amministrazioni, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1999,
n. 290.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5, suplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 216.
- Per il testo vigente dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2000), vedi nella nota all'art. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante modifiche al titolo V della Costituzione, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.
248.
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,
n. 39.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 agosto 2001, con cui sono state delegate al Ministro
senza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia
di innovazione e di tecnologie, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, n. 198.



 
Art. 2.
Obiettivi ed ambito di applicazione
1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonche' delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le modalita' richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilita' per le amministrazioni di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.
4. Le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni e le comunita' montane possono applicare le disposizioni del presente regolamento se cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
5. Le procedure di scelta del contraente previste dal regolamento possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2000):
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, com-ma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".



 
Art. 3.
Principi organizzativi
1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dal com-ma 1 di detto articolo.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione e' effettuato dall'amministrazione secondo i principi e le modalita' stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che vi abbiano diritto per espressa disposizione legislativa o regolamentare, e' effettuato con le medesime modalita' di cui al comma 2.
4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali necessari alle finalita' di cui al presente regolamento nel rispetto della disciplina in materia.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il
seguente:
"1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.".



 
Art. 4.
Pubblicita', atti e comunicazioni
1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute da specifiche fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, con bandi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e III del regolamento.
2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione nonche' ogni altra comunicazione al pubblico sono altresi' pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sul sito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito della procedura telematica di acquisto.
4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e dei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente sulla base del processo di autorizzazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformita' alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema e' sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
6. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalle operazioni di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermati con l'utilizzo dello strumento di sottoscrizione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999):
"1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli
avvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative.".
- Il testo vigente dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico) -
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta
nei casi consentiti dalla legge.".
- Per quanto riguarda la legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), vedi nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
"Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione di
documenti) - 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati
hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i
documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o
regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o
con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento
concernente la determinazione dei campioni nazionali di
talune unita' di misura del Sistema internazionale (SI) in
attuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1994, n. 37, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 38, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), come modificato
dall'art. 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
(attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un
quadro comunitario per le firme elettroniche), e' il
seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).".
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10:
"Art. 12. Le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto che consentono di presentare
per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi secondo procedure diverse da quelle indicate
nell'art. 9 continuano ad avere applicazione fino alla data
fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di
concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre
2002. La suddetta data non puo' comunque essere posteriore
al 31 dicembre 2005.".



 
Art. 5.
Processo di autorizzazione
1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione.
2. Il processo di autorizzazione e' definito dalle amministrazioni nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti nei bandi di abilitazione e per la durata ivi prevista.
Allo scadere del periodo di validita' dell'abilitazione, il sistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa.
3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino la necessita', possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonche' delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.
 
Art. 6.
Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto
1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto e' realizzato con modalita' e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresi' le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.
 
Art. 7.
Gestore del sistema
1. Il gestore del sistema e' incaricato dall'amministrazione dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilita' e fornendo idonea garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3, comma 1.
2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima amministrazione, in ordine alla operativita' dei processi di autorizzazione.
 
Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarita' della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonche' sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.
3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni di legge regolanti l'attivita' negoziale delle pubbliche amministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante provvede a ricevere il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua firma, anche digitale, su questo e sul verbale delle operazioni di gara convalidati dal responsabile del procedimento.
4. Nelle procedure di cui al presente decreto si fa luogo all'approvazione del contratto con strumenti telematici.
 
Art. 9.
Bando di abilitazione
1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse.
2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nel periodo di validita' dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione; possono altresi' specificare le diverse classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro capacita' tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto.
3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
a) i contenuti e le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti;
c) i criteri e le modalita', inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacita' economica e finanziaria dei richiedenti, della capacita' tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
d) l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;
2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari;
3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonche' per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;
4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema;
5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalita' e dei criteri di scelta del contraente;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento;
f) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti;
g) le garanzie che il fornitore dovra' rilasciare preventivamente per accedere al sistema informatico di negoziazione.
4. L'amministrazione delibera sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonche' le categorie e le classi per le quali risulta abilitato.



Nota all'art. 9:
- Per il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
vedi nelle note all'art. 4.



 
Art. 10.
Avviso di gara e invito
1. L'avviso di gara e' pubblicato nelle forme previste dall'articolo 4, comma 2, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni. Entro il termine previsto per la comunicazione degli inviti le amministrazioni deliberano anche sulle domande di abilitazione inoltrate nei termini previsti dall'avviso di gara. I requisiti previsti dall'avviso di gara sono identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.
2. L'avviso di gara contiene in particolare le seguenti indicazioni:
a) la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in conformita' con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;
b) le modalita', conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali domande non puo' essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
c) la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica, del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel bando di abilitazione, nonche' delle modalita' e delle metodologie utilizzate per procedere alla valutazione e classificazione delle offerte;
d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualita' e quantita' dei beni e dei servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione, nonche' di tutti gli altri elementi del contratto da concludere;
e) i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione;
f) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovra' rilasciare preventivamente per partecipare alla gara;
g) l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando di abilitazione.
3. L'invito e' trasmesso ai soggetti abilitati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per mezzo della posta elettronica o di altri strumenti telematici indicati nel bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le modalita' per partecipare alla procedura, nonche' il giorno e l'ora per cui e' fissato l'inizio delle operazioni.
 
Art. 11.
Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. Le unita' ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
2. Il mercato elettronico consente altresi' di richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unita' ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o piu' bandi pubblicati in conformita' della normativa vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni, nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente; alle modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della conclusione del contratto; alle modalita' con cui avverranno le comunicazioni; alle modalita' con cui verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del mercato stesso.



Note all'art. 11:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia),
vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario), vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 12.
Norma finale
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 71
 
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