Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2002 (vai al sommario)
LEGGE 24 maggio 2002, n. 103
Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1028):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 gennaio
2002.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione il 5 febbraio 2002 e
approvato il 6 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2301):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 19 febbraio 2002, con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
5, 6 e 12 marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 23 aprile 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1028-B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante e
approvato il 15 maggio 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: "Disciplina
delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in
Italia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 389, reca: "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di
scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia".
- Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n.
4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa
nelle scuole), e' il seguente:
"Art. 2 (Filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario
stranieri). - 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o
istituti superiori di insegnamento a livello universitario
aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi
riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro
si applicano le disposizioni del presente articolo a
condizione che:
a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio
decentrato in Italia di materie che fanno parte di
programmi didattici o di ricerca delle rispettive
universita' o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti
che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti
superiori.
2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio
della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari
esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana competente per territorio, idonea a
comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende
comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle
esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al
comma 1 possono stipulare, per le attivita' di
insegnamento, contratti di diritto privato in conformita'
alle norme sui contratti di insegnamento previste per le
universita' statali, nonche' ai sensi dell'art. 2222 del
codice civile".



 
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