Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2002
Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE
- IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'articolo 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalita' di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;
Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialita' non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;
Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, e' derivato l'allegato A, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialita' da sospendere perche' non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;
Preso atto, come disposto dall'articolo 19, comma 2 bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri paesi;

Decreta:

sono sospese, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.
Roma, 17 maggio 2002
Il dirigente: GUARINO
 
Allegato A

----> Vedere Allegato A da Pag. 7 a Pag. 50 del S.O. <----
 
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