Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2002
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1999, recante composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 8;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 1 e 127, comma 12, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1999, sulla composizione e le competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;
Visto il combinato disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha previsto il trasferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie, materiali ed umane del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2001, di nomina del dott. Pietro Soggiu a Commissario straordinario del Governo per le politiche antidroga;
Considerata l'esigenza di adeguare la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle vigenti disposizioni in materia di organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta: 1. Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di seguito denominato "Comitato", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti (in relazione alle competenze sulle aree urbane) e per gli affari regionali.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
4. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. Il Comitato:
ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale;
formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di competenza delle regioni;
esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti il coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali e della Commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi degli articoli 1, comma 7, 132 e 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e trasferiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del combinato disposto dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Comitato si avvale altresi' del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga. 2. Convocazioni.
1. Il Comitato e' convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita'.
2. Il Comitato e' convocato anche su richiesta di un Ministro componente. 3. Conferenza dei dirigenti generali.
1. La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia, in servizio presso le amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, prevista dall'art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45, e' convocata e coordinata dal dirigente preposto alla Direzione generale per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La conferenza dei dirigenti generali definisce i criteri e le modalita' di attuazione amministrativa delle decisioni assunte dal Comitato, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 4. Segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
1. Il supporto di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' assicurato dal Dipartimento nazionale per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Disposizioni finali.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1999, che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Roma, 5 aprile 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 371
 
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