Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 maggio 2002
Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposti a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;
Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il documento programmatico relativo alla politica per l'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato per il periodo 2001 - 2003 con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2001, n. 112, suppl. n. 119;
Visti i propri decreti in data 4 febbraio 2002 ed in data 12 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 32 del 7 febbraio 2002 e n. 63 del 15 marzo 2002, che hanno determinato quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002;
Tenuto conto delle numerose e reiterate richieste di ulteriori quote di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro;
Tenuto conto che nel decreto ministeriale in data 12 marzo 2002 e' stato previsto che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto in data 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001;
Considerato che le regioni alle quali sono state attribuite, ai sensi del decreto in data 4 febbraio 2002, le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari, non hanno potuto avvalersi della ulteriore possibilita' sopra indicata avendo gia' esaurito, alla data del decreto del 12 marzo 2002, l'utilizzo delle rispettive quote di lavoratori stagionali non comunitari;
Ritenuto pertanto di ampliare del 20 per cento le quote di lavoratori stagionali non comunitari per le regioni indicate nel decreto in data 4 febbraio 2002;
Vista la nota n. 28/696/SP in data 2 aprile 2002 dell'assessore all'agricoltura della regione Puglia con la quale si manifestava la disponibilita' a cedere una quota di 300 unita' in favore della regione Abruzzo a detrazione della quota prevista per la regione Puglia dal decreto in data 12 marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Ad incremento delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002 stabilite nel decreto ministeriale in data 4 febbraio 2002, e' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale di 6.600 unita', ripartita tra le regioni e le province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
 
Art. 2.
1. A modifica delle quote di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l'anno 2002, stabilite dal decreto ministeriale 12 marzo 2002, le quote assegnate alle regioni Puglia ed Abruzzo sono cosi' modificate: alla regione Puglia n. 2.709; alla regione Abruzzo n. 602.
 
Art. 3.
1. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui agli articoli 1 e 2 riguardano oltre i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001.
Roma, 22 maggio 2002
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

=====================================================================
Regione | ===================================================================== Piemonte.... | 260 Lombardia.... | 200 Trento.... | 1400 Bolzano.... | 2600 Veneto.... | 1000 Friuli-Venezia Giulia.... | 200 Liguria.... | 20 Emilia-Romagna.... | 600 Toscana.... | 200 Marche.... | 60 Lazio.... | 60
| ----- Totale . . . | 6.600
 
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