Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2002
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Villaggio 2000", in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Brindisi

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;
Constatato altresi', secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilita' di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facolta' di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilita' da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;
Decreta:
La societa' cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.
Societa' cooperativa "Villaggio 2000" con sede in Ostuni (Brindisi), contrada Marangi, zona 16/nucleo A, costituita per rogito dott. Colucci Luigi, in data 19 ottobre 1974, repertorio n. 110570, registro societa' n. 1249, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 814/149738.
Brindisi, 9 maggio 2002
Il direttore: Marzo
 
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