Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 aprile 2002
Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettivita' dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;
Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;
Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del piu' volte citato art. 14;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Asiago";
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 4 agosto 1985 di affidamento al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine "Asiago";
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato "Certiasiago" la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "casefici" nella filiera "formaggi", individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;
Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attivita' di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.
Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 
Art. 2.
1. Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. "Asiago" registrata con regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996.
2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.
 
Art. 3.
Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita' di attuazione delle predette operazioni, purche' non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
 
Art. 5.
Il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. "Asiago" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 
Art. 6.
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio per la tutela del formaggio Asiago sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. "Asiago" appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4 lettera a) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
 
Art. 7.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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