Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DECRETO 19 aprile 2002
Modificazione della tabella A allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: "Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio, recante "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche";
Considerato che dal combinato disposto dall'art 8, comma 10, leffera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella A;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla citata tabella A;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2001, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla ripetuta tabella A;

Decreta:

Art. 1.
Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

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Codice ISTAT | Comune | Provincia =====================================================================
54025 | Lisciano Niccone | Perugia
41034 | Montefelcino | Pesaro ed Urbino
45008 | Fosdinovo | Massa Carrara
10026 | Gorreto | Genova
87022 | Maletto | Catania
 
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
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